[AIB] AIB notizie 23 (2011), n. 2
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Pari opportunità, benessere e assenza di discriminazioni nei luoghi di lavoro

Nerio Agostini

La Legge 4 novembre 2010, n. 183, nota come Collegato Lavoro ha apportato una serie di modifiche al D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, introducendo parecchie ed interessanti prescrizioni che di questi tempi appaiono persino rivoluzionarie.

Innanzitutto è previsto (modifica all'articolo 57, comma 1) che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, cioè entro fine aprile 2011, le pubbliche amministrazioni devono costituire al proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". Questo Comitato dovrà sostituire, laddove esistenti, unificandone le competenze, i comitati per le pari opportunità e quelli paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in alcuni enti in applicazione della contrattazione collettiva di comparto. Esso dovrà essere formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di singola amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, mentre il presidente è designato dall'amministrazione. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità (http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale) che esiste da alcuni anni. Dovrà contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro e all'efficienza delle prestazioni garantendo un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sugli operatori dei singoli uffici/servizi. Esso potrà promuovere e finanziare programmi di attività e azioni positive a ciò finalizzate nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti/responsabili dei servizi o del dirigente delegato alla gestione delle risorse umane, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. La costituzione del Comitato deriva dall'esigenza di rispettare delle prescrizioni, sempre contenute nel collegato, che dovrebbero rappresentare musica per le proprie orecchie da parte dei bibliotecari. In particolare:

nell'articolo 1, comma 1, la lettera c): «realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica».

nell'articolo 7, comma 1: «le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno».

Per un approfondimento dell'incidenza sulla professione e gli ambiti lavorativi degli elementi riguardanti queste prescrizioni si rinvia al cap. 20 del mio libro Il bibliotecario di ente locale, Ed. Bibliografica, 2010. Quanto prescritto nella legge trova particolare assonanza con i principi e linee guida dell'operare professionale del bibliotecario per cui tutti i bibliotecari (direttori di biblioteca in primis) ed in particolare quelli delle biblioteche di pubblica lettura devono sentirsi in dovere di attivare un proprio impegno culturale affinché i dettati legislativi si attuino, possibilmente garantendo anche il proprio contributo attivo e propositivo. Non ci si deve trincerare dietro l'alibi della competenza altrui o della paura di non essere all'altezza dell'innovazione. È un'occasione da non perdere se veramente crediamo nel miglioramento dell'ambito lavorativo a tutto tondo: per migliorare occorre anche la sensibilità e l'entusiasmo dei bibliotecari!

nerioago@libero.it


AGOSTINI, Nerio. Pari opportunità, benessere e assenza di discriminazioni nei luoghi di lavoro. «AIB notizie», 23 (2011), n. 2, p. 8

Copyright AIB 2011-05 ultimo aggiornamento 2011-05-13 a cura di Ilaria Fava
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