«Bibliotime», anno VI, numero 3 (novembre 2003)

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Marina Buzzi e Martha Iglesias

Electronic Document Delivery e aspetti correlati al diritto di autore *



1. Document delivery via Internet

Questo studio si inserisce nelle attività del progetto CNR denominato BiblioMIME [1], finalizzato alla progettazione e realizzazione di servizi avanzati di Document Delivery. L'obiettivo del lavoro è di inquadrare le attività del progetto nell'ambito della nuova normativa sul diritto di autore. La trattazione effettuata è comunque del tutto generale e può risultare utile anche in altri contesti. Nel seguito, con il termine document delivery indichiamo le attività di fornitura di articoli scientifici (estratti da riviste, giornali, proceedings, etc.) effettuate esclusivamente tra biblioteche, allo scopo di soddisfare richieste di studenti, ricercatori e studiosi.

Cominciamo la nostra analisi esaminando in dettaglio le varie componenti del flusso documentale in oggetto. Una transazione di Document Delivery può essere suddivisa nelle seguenti cinque fasi:

1) Digitalizzazione. La conversione di un documento da formato cartaceo a digitale, mediante scanner, genera un file immagine (jpg, tiff, ...), o una sua trasformazione, come ad esempio, un file pdf. E' importante notare che in questo processo di riproduzione, la copia elettronica generata differisce in qualche modo dall'originale. In generale essa presenta una minore definizione rispetto all'originale cartaceo, perchè l'acquisizione viene fatta per punti e, di solito, avviene a bassa risoluzione, allo scopo di contenere la dimensione del file stesso. Perciò, a differenza della distribuzione di documenti in formato elettronico nativo (come nelle digital libraries, o nell'e-book) che forniscono sempre una copia del tutto identica e indistinguibile dall'originale, la scannerizzazione è assimilabile ad un sistema di riproduzione. D'altra parte bisogna anche considerare che il formato elettronico per sua natura è idoneo alla ridistribuzione massiccia (copia e/o tramissione), e per questo rappresenta il punto critico del sistema di document delivery elettronico. Comunque nel contesto del mondo bibliotecario una garanzia è data dall'intermediazione della biblioteca destinataria, che deve consegnare al richiedente l'articolo nel formato cartaceo e cancellare la copia elettronica. Appositi accordi possono essere stipulati tra le biblioteche del circuito di fornitura.

2) Trasmissione. Il secondo passo è la trasmissione, ad opera della biblioteca mittente, del file generato dal passo precedente con uno dei protocolli disponibili in Internet: via posta elettronica, oppure mediante trasferimento su server web o ftp (file upload) e messaggio di notifica alla biblioteca destinataria, contenente l'indirizzo di rete da cui scaricare il documento.

3) Ricezione. Il terzo passo è il trasferimento del documento in formato elettronico dal server (di posta, web o ftp) sul proprio computer, il così detto processo di "download" o "scaricamento". In questa fase la biblioteca destinataria entra in possesso della copia elettronica del documento.

4) Stampa. La biblioteca destinataria stampa la copia elettronica così da riottenere il documento nel formato in cui la biblioteca mittente intendeva trasmetterlo.

5) Cancellazione. Il passo finale, a carico della biblioteca destinataria, è la cancellazione del file contenente il documento in formato elettronico.

Un altro elemento interessante ed utile per la discussione è un confronto tra il document delivery via fax e via Internet. Una biblioteca infatti potrebbe sentirsi più "tutelata" dal punto di vista giuridico inviando una copia via fax (rispetto ad una trasmissione in rete). In effetti, seppur diversi, i due sistemi

trasmissivi operano in modo simile.

Il fax serve ad inviare attraverso la rete telefonica un file immagine che riproduce il documento originale. Una volta trasmesso il file viene nuovamente convertito e stampato su carta dalla macchina fax ricevente. Il caso più comune è che il destinatario utilizzi un dispositivo fax per la ricezione/stampa del documento. In tal caso il destinatario ottiene una copia del documento in formato cartaceo. Se invece il destinatario utilizza un computer con un programma di emulazione fax (fax server o dispositivo di messaggistica integrata), viene ricevuto il file immagine in formato elettronico, senza riconversione in formato cartaceo. Perciò si ricade in una situazione analoga all'invio via Internet. Il destinatario riceve il documento in formato elettronico, ed ha in carico la sua stampa e la successiva cancellazione. In definitiva esiste una equivalenza "de facto" tra document delivery via fax e quello via Internet.

A questo punto, la domanda che sorge spontanea è questa. E' possibile proteggere l'accesso a un documento elettronico? La risposta è sì. Esistono tecniche di protezione dei documenti che applicano tecnologie di cifratura ad un file e ne consentono usi controllati, come per esempio un singolo utilizzo. Sono i così detti digital right management (DRM), sistemi per il controllo delle licenze e la fruizione dei contenuti, già utilizzati nell'editoria elettronica (e-book). I documenti protetti vengono creati con appositi programmi sw, che permettono di controllare selettivamente gli accessi alla risorsa. E' ovvio che l'applicazione di tali tecniche richiede un costo.

2. Il diritto d'autore nella giurisprudenza italiana

Per l'analisi giuridica è importante individuare le componenti in gioco ed il loro ruolo. Il flusso del documento è il seguente:

1) La biblioteca mittente effettua la riproduzione e trasmette la copia elettronica al destinatario.

2) Il fornitore di servizi o il gestore dei sistemi (come ad esempio il server biblioMIME e Nilde) si occupa del supporto tecnico nella tramissione/memorizzazione temporanea della copia stessa (che gestisce la rete/i sistemi utilizzati per l'attività di Document Delivery).

3) La biblioteca destinataria riceve e trasferisce sul proprio computer la copia elettronica, quindi la stampa e infine la cancella.

4) L' utente finale (studente/ricercatore) riceve la copia cartacea e la utilizza per uso personale.

Secondo la giurisprudenza italiana, il diritto d'autore è il diritto che tutela quelle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, eccetera, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [2].

La legislazione che regola il diritto d'autore in Italia è basata sulla legge n. 633 del 22 aprile 1941. Questa legge è stata modificata varie volte negli anni, ed in particolare dalle seguenti norme:

La Convenzione universale di Parigi sul diritto d'autore del 24 luglio 1971, ratificata con la legge n. 306 del 16 Maggio 1977.

La legge n. 866 del 22 novembre 1973, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

La legge n. 399 del 20 giugno 1989, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

La legge n. 93 del 5 febbraio 1992, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

La legge n. 248 del 18 agosto 2000, recante nuove norme sul diritto d'autore.

La direttiva 2001/29 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, attuazione della direttiva 2001/29 CE.

3. La nuova normativa sul diritto d'autore

La necessità di allineare una legislazione che tratta una tematica di grande interesse a livello internazionale come quella del diritto d'autore, ha spinto la Comunità Europea a disporre una normativa in materia con l'obiettivo di armonizzare la legislazione di ciascuno stato membro a favore della tutela del diritto della proprietà intellettuale.

L'attuale direttiva della Comunità Europea (la direttiva 2001/29 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) stabilisce nel Capo I gli obiettivi ed i campi d'applicazione:

Ogni stato membro ha recepito la normativa armonizzandola, per quanto possibile, con le proprie specificità. Nel seguito analizziamo il recente Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, che attua la Direttiva Europea, focalizzando l'attenzione sui comma che possono essere messi in relazione con le attività di fornitura di documenti scientifici da parte delle biblioteche.

3.1. Il diritto di riproduzione

Come prima considerazione vediamo cosa si intende per diritto esclusivo di riproduzione:

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione [4].

Con questa nuova legge sul diritto d'autore, si rende evidente che l'intenzione del legislatore è di prevedere che la riproduzione possa essere effettuata con qualsiasi forma o procedimento che serva a realizzare delle copie. Tale concetto si applica sia a forme dirette che indirette di riproduzione, indipendentemente dagli aspetti temporali e di volumetria (temporanea o permanente; in tutto o in parte), ai fini di tutelare l'originale.

Con l'ampliamento del concetto di riproduzione, la nuova normativa pone fine a diversi conflitti giuridici sorti in passato; ad esempio, quelli che riguardavano "il giudizio del tempo d'esistenza che la copia aveva in un server elettronico". Alcuni giuristi ritenevano infatti che potendo essere breve il tempo di permanenza di una copia elettronica su un computer, non la si poteva considerare come una copia al pari di quella cartacea, per cui la tutela legislativa non si poteva applicare a questa forma di riproduzione.

Questo ha determinato per anni un vuoto legislativo in materia. Con l'attuale legge questa discordanza è risolta: la nuova formulazione che si da al concetto di riproduzione pone alla pari la copia cartacea e quella elettronica.

3.2 Il provider e la nuova normativa sul diritto d'autore

Pur estendendo nel modo appena descritto il diritto di riproduzione, la nuova normativa sul diritto d'autore prevede delle eccezioni che si applicano, nella fattispecie, al provider. Infatti, la legge stabilisce che:

Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un opera o di altri materiali" [5].

Per quanto concerne tale disposizione, gli aspetti rilevanti sono i seguenti:

a) La temporaneità: per quanto riguarda tale aspetto, il conflitto sorto in passato nel valutare il tempo in cui la copia rimaneva a disposizione dell'utenza nei server, per il prelievo da parte del destinatario, è risolto dalla nuova normativa che di fatto distingue il puro passaggio della copia elettronica sul server dalla "pubblicazione elettronica", e lo tutela.

b) Il rilievo economico: esso non deve essere tale da costituire "un sostanziale rilievo economico". Attualmente dal progetto non si ricava un guadagno quindi esso è privo di rilievo economico.

c) La transitorietà: le copie in formato elettronico sono a disposizione del destinatario per un tempo limitato.

d) L'accessorietà - Gli atti di riproduzione che si offrono col servizio di provider, fanno senz'altro parte integrante ed essenziale di un complesso procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi. Il provider supporta e facilita la comunicazione tra una biblioteca richiedente e una destinataria, che a sua volta trasmetterà il documento richiesto all'utente finale. Anche in questo caso il servizio offerto dal progetto rientra perfettamente nell'ambito delle eccezioni previste dalla legge.

3.3 La biblioteca fornitrice e la nuova normativa

Abbiamo visto che il servizio di document delivery viene effettuato da una biblioteca fornitrice a una biblioteca destinataria. La normativa vigente non prevede eccezioni al diritto di riproduzione per il prestito interbibliotecario o per il document delivery. Pertanto, per lo svolgimento di tali attività, le biblioteche devono fare riferimento alle licenze o agli accordi con gli aventi diritto di riproduzione e distribuzione (gli autori o le case editrici), e agli accordi tra le biblioteche interessate.

Tuttavia, la nuova normativa prevede le seguenti eccezioni al diritto di riproduzione:

E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto [6].

Per ciò che riguarda il progetto, è opportuno sottolineare che, se le biblioteche appartenessero alla stessa entità giuridica, come ad esempio tutte le biblioteche del CNR, si presuppone che il lavoro di riproduzione di documenti svolto dagli operatori bibliotecari rientri nelle eccezioni previste dalla legge, essendo finalizzato al servizio proprio di diffusione dell'informazione, all'interno del CNR stesso, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. Rispetto alla Direttiva Europea a cui il decreto si ispira, il legislatore ha recepito l'eccezione originaria restringendone il campo di applicazione: viene contemplata la pura fotocopiatura anzichè "gli atti di riproduzione specifici" (vedi art. 5 paragrafo 2., comma c), che potrebbero avere un campo di applicazione più ampio.

"Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo." [7]

Questo principio è conforme alle legislazioni precedenti in materia, per quanto riguarda il quindici per cento dell'ammissibilità consentita per la riproduzione, ad eccezione delle pagine di pubblicità.

La novità di questa disposizione consiste nel prevedere la possibilità che la copia avvenga con variate e anche futuristiche tecniche adoperate per la riproduzione: tale argomento si deduce con l'inserimento di "fotocopia, xerocopia o sistema analogo". Questo punto è molto dibattuto. Il processo di scannerizzazione che genera una copia elettronica di un documento cartaceo, può essere considerato un sistema analogo? Si deve notare, come discusso in precedenza che la copia generata non è perfettamente uguale all'originale, anche se ovviamente, come nel caso delle fotocopie, il contenuto informativo che veicola è lo stesso dell'originale. A volte la scannerizzazione viene effettuata anche in locale, senza alcun trasferimento, allo scopo di stampare una copia a colori. D'altra parte bisogna considerare il fatto che la rete agevola la trasmissione di documenti in formato elettronico e perciò la sua potenziale disseminazione.

Per cercare di interpretare correttamente l'eccezione è stata consultata la Direttiva Europea a cui il Decreto si ispira. In essa, il tipo di riproduzione è specificato in modo meno ambiguo (vedi art. 5 paragrafo 2.) distinguendo in modo chiaro se le riproduzioni sono "su carta o supporto simile" (comma a) oppure "su qualsiasi supporto" (Comma b), estendendo il campo di applicazione al formato elettronico. In questo caso l'analogia con la Direttiva Europea conduce all'ipotesi più restrittiva (supporto cartaceo o simile).

I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter [8] della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri." [9]

In questo caso la normativa è molto chiara nel tutelare gli autori ed editori nei confronti dell'attività svolta dai punti o centri di riproduzione, anche quando il servizio di riproduzione avvenga in maniera gratuita, dando esplicita delega alla SIAE e alle associazioni di categoria interessate per le modalità e riscossione del compenso dovuto agli aventi diritto. Anche in questo comma, la legge fa riferimento al fatto che la riproduzione possa avvenire con sistema analogo alla fotocopia o xerocopia, considerando le nuove e future forme di riproduzione.

Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato." [10]

In questo comma il legislatore prevede che quando si effettua una riproduzione per uso personale all'interno di una biblioteca pubblica, chi usufruisce di tale riproduzione debba pagare un compenso forfetario agli aventi diritto. Bisogna comunque notare che la legge specifica anche che il compenso forfetario pagato annualmente dalle biblioteche, deve rimanere nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza alcun onere aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti di appartenenza delle biblioteche. Infine c'è un altro aspetto da sottolineare con riferimento al terzo comma riguardo all'ambito delle eccezioni: il fatto che il limite del quindici per cento imposto dalla legge per la riproduzione non si applica alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato. Questo principio vale anche per la riproduzione fatta con fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore." [11]

Questo comma prevede degli ovvi limiti all'utilizzo delle copie, in difesa dei diritti dell'autore. È importante rilevare che quanto disposto dalla licenza stipulata tra la biblioteca e la casa editrice prevale sulla legge generale in materia. Ad esempio, se tale licenza prevede che la biblioteca possa riprodurre gratuitamente le opere, tale accordo prevarrà sulle norme generali.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali." [12]

Con questo articolo il legislatore ha inteso facilitare le attività di insegnamento e di ricerca scientifica effettuate per fini non commerciali, e non in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettante all'autore. Si presuppone che rientri in questa eccezione la riproduzione di articoli estratti da riviste scientifiche, utilizzati per fini di ricerca e di didattica. E' importante notare come in questo Comma non venga specificato il mezzo di riproduzione.

4. Discussione

La Direttiva Europea contiene alcuni Commenti che offrono delle chiavi di lettura e di interpretazione per l'applicazione della stessa. In particolare nel capoverso (40) viene esplicitamente suggerito di non prevedere eccezioni per il delivery on-line di materiale sotto copyright. Questo punto non è obbligatorio ma il suggerimento è esplicito.

Certo una considerazione va fatta: il servizio di document delivery che effettuano le biblioteche non può essere considerato un vero e proprio servizio on-line, perchè la copia elettronica non arriva all'utente (che riceve solo il cartaceo) ma la trasmissione elettronica serve solo ad agevolare il servizio tra biblioteche che cooperano. Un esempio di fornitura di documenti on-line è dato dal servizio offerto da SUBITO [5], un sistema sviluppato da un progetto promosso dal Ministero tedesco per la Cultura e la Ricerca. I servizi offerti da SUBITO erano indirizzati a 4 categorie di utenti: biblioteche, ricercatori, aziende, utenti privati. In questo caso è da notare che dal 20 settembre 2003 il servizio offerto da SUBITO è stato sospeso verso tutte le categorie di utenti tranne le biblioteche ed è attivo nel solo territorio a lingua tedesca, in attesa di definire un accordo con le case editrici (per maggiori informazioni visitare il sito del progetto [5]).

L'eccezione al diritto di riproduzione per le biblioteche perpretata dal Decreto italiano contempla la pura fotocopia. Questa limitazione di fatto non consentirebbe la fornitura di documenti neanche all'interno del proprio circuito (stesso ente), a meno che non esplicitamente consentito dagli aventi diritto.

D'altra parte, come discusso in precedenza, è consentita la riproduzione parziale di brani e la loro citazione per la ricerca scientifica senza fini commerciali (Art. 70, comma 1).

Nonostante ciò, è necessario osservare che nell'attuale normativa viene regolamentato l'atto di riproduzione con le apposite eccezioni, ma non si fa riferimento esplicito al trasferimento del documento, componente essenziale del document delivery. Ciò rappresenta un vuoto normativo che penalizza la ricerca e per questo dovrebbe essere colmato. Molte biblioteche infatti, in seguito all'entrata in vigore del Decreto, hanno interrotto l'attività di document delivery via Internet ritornando all'uso di fotocopia e invio via fax o posta di superficie, con un sensibile aumento dei costi e del tempo di evasione delle richieste ricevute.

Infine ricordiamo che, ai fini della tutela della riproduzione di un originale, questa normativa rappresenta la legge generale. Tuttavia, in rispetto della gerarchia delle leggi, la legge speciale prevale sulla generale. In particolare, in materia di licenze (ad esempio della casa editrice o dell'autore dell'opera con la biblioteca), gli accordi che si stabiliscono nel contratto sono prevalenti rispetto alla legge generale. Perciò si devono rispettare gli accordi previsti per la riproduzione delle opere o documenti in base alle licenze stipulate.

5. Conclusione

In questo lavoro abbiamo analizziamo il recente Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, che attua la Direttiva Europea, focalizzando l'attenzione sui comma che possono essere messi in relazione con le attività di fornitura di documenti scientifici da parte delle biblioteche.

Come sottolineato in precedenza, le licenze con gli autori (o gli aventi diritto, tipicamente le case editrici) di opere appartenenti ai cataloghi delle biblioteche prevalgono sulla normativa generale.

In assenza di accordi contrattuali specifici, dalla normativa vigente sul diritto d'autore si deduce che:

Le attività del Provider del progetto rientrano nelle eccezioni al diritto di riproduzione. Comunque, per non ricadere nell'ambito della responsabilità giuridica di cui all'art. 2043 del Codice Civile e della normativa vigente, è importante inserire nel trasferimento della copia:

- una clausola di esonero di responsabilità, come da articolo 1229 del Codice Civile, con cui il mittente si solleva da utilizzi impropri previsti dalla legge che l'utente possa fare con la copia.

- un avviso che specifichi il tempo a disposizione del destinatario per trasferire il documento sul suo computer.

La normativa vigente non prevede una eccezione specifica per il document delivery. Pertanto, per lo svolgimento di tali attività, le biblioteche devono fare riferimento alla normativa vigente in materia di copyright, alle licenze o agli accordi con gli aventi diritto di riproduzione e distribuzione (gli autori o le case editrici), e agli accordi tra le biblioteche interessate. E' importante sottolineare il fatto che, in caso di un servizio a pagamento, devono essere corrisposti i pagamenti forfettari richiesti per legge a chi è tenuto a tale riscossione.

In conclusione, è nostra opinione che la Direttiva Europea, proprio per il fatto di lasciare facoltà agli Stati Membri di applicare (o non) certe eccezioni, e specialmente a riguardo un tema tanto delicato e strategico come la ricerca scientifica e tecnologica, non sia riuscita a perseguire quegli obiettivi di armonizzazione che si era preposta. Comunque è interessante notare che con la stessa Direttiva è stato istituito un comitato che vigila sull'applicazione delle norme e che, nei successivi tre anni riporta alla Commissione inconsistenze e disarmonie nell'applicazione della stessa. Se il tema per la ricerca scientifica e tecnologica è considerato strategico è importante porre all'attenzione del comitato il problema del vuoto legislativo riguardo al document delivery e la opportunità di prevedere esplicite eccezioni per attività di ricerca svolte in ambito pubblico. Le associazioni delle biblioteche potrebbero agire in tal senso operando una sensibilizzazione sull'argomento.

Marina Buzzi, Istituto di Informatica e Telematica - CNR Pisa, e-mail: Marina.Buzzi@iit.cnr.it

Martha Iglesias - Università di Pisa, e-mail: Martha.Iglesias@tiscalinet.it


Bibliografia

Direttiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore, <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/docs/index.htm>.

Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, sul diritto d'autore, <http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs68_03.html>.

Copyright Office degli Stati Uniti d'America. Sommario del Digital Millennium Copyright Act (DMCA), dicembre 1998, <http://www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf>.

International Federation of Library Association and Institutions (IFLANET) Il prestito internazionale e il Document Delivery: principi ed istruzioni per la procedura. Marzo 2001, <http://www.ifla.org/VI/2/p3/ildd-i.htm>.

SUBITO, Document Delivery Service, <http://www.subito-doc.com/>.

Note

* Questo articolo riprende il testo della relazione tenuta in occasione del II Workshop "Document Delivery via Internet e cooperazione inter-bibliotecaria", Bologna, 28 maggio 2003.

[1] La descrizione del progetto è reperibile alla URL <http://www.bibliomime.cnr.it>.

[2] Manuali Giuridici, compendio di Diritto Civile (Istituzioni di Diritto Privato) IV, Edizione Simoni, 1994.

[3] Vedi Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, Copy and related rights in the information society, <http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/1260053.htm>.

[4] Vedasi il Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, sul diritto d'autore: Capo I, Art. 1.

[5] Idem: Capo I, Art. 9: nuovo Art. 68-bis del "Capo V: Eccezioni e limitazioni" (modifica della Legge n. 633 del 22 aprile 1941).

[6] Idem: Capo I, Art. 9: nuovo Art. 68, comma 2°, del "Capo V: Eccezioni e limitazioni" della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

[7] Idem: Art. 68, comma 3°.

[8] Art. 181-ter. della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore. (1) 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.

[9] Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, Capo I, Art. 9: nuovo Art. 68, comma 4°, del "Capo V: Eccezioni e limitazioni" della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

[10] Idem: Art. 68, comma 5°.

[11] Idem: Art. 68, comma 6°.

[12] Idem: Art. 70, comma 1°.




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