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I nuovi codici, deontologico e di comportamento

A cura di Eugenio Gatto. - Torino, 1997-12-19.

L'Assemblea generale dei soci tenuta a Napoli la mattina del 30 ottobre 1997 ha approvato il Codice deontologico e il Codice di comportamento. Importante è stato il contributo delle sezioni regionali (in particolare Piemonte, Toscana e Lazio) per la definitiva stesura.

La nostra sezione aveva inizialmente chiesto il rinvio dell'approvazione definitiva al successivo Congresso, sostenendo che le assemblee regionali non avessero avuto sufficiente informazione sull'ultima stesura per potersi effettivamente pronunciare. Preferendo l'Assemblea arrivare comunque ad una decisione, è stata presentata una serie di emendamenti: alcuni sono stati direttamente fatti propri dal CEN, altri sottoposti a votazione (ed in buona parte accolti).

La serietà dell'impegno per arrivare rapidamente a testi effettivamente migliorati e soddisfacenti ha riscosso l'approvazione dell'Assemblea, del CEN, e nostra. Nel testo che segue annotiamo le variazioni ai testi originariamente presentati (ambedue accessibili su AIB-WEB, deontologico e di comportamento).

Codice deontologico del bibliotecario

Il Codice deontologico è un codice etico: esso impegna il bibliotecario in quanto professionista e non è un codice di norme giuridiche.

Al Codice hanno l'obbligo di conformarsi i membri dell'Associazione italiana biblioteche, che è guida professionale e garante sia per i bibliotecari che per le realtà esterne.

[...]

[La parte che segue, nuova, è stata aggiunta su proposta della Sezione Toscana]

3. Doveri verso i documenti e le informazioni

3.1. Il bibliotecario si impegna a promuovere la valorizzazione e tutela dei documenti e delle informazioni.

3.2. Il bibliotecario si impegna a garantire la trasmissione della conoscenza mediante la razionale organizzazione dei documenti e agendo con imparzialità e cultura professionale.

3.3. Il bibliotecario, consapevole del contesto globale in cui opera, si impegna a promuovere singolarmente e in forma cooperativa l'integrazione dei diversi sistemi informativi e la rimozione degli ostacoli organizzativi e geografici che limitano la circolazione delle informazioni e dei documenti.

Codice di comportamento

Il Codice di comportamento non è un codice di norme giuridiche ma un complesso di principi morali e di indirizzo al quale tutti i membri dell'Associazione italiana biblioteche hanno l'obbligo di conformarsi nel loro operato all'interno dell'Associazione.

[In base al fatto qui enunciato, e ribadito in assemblea, che si tratti di "principi morali e di indirizzo", sono state nel seguito soppresse tutte le diciture indicanti esplicite possibilità di deroga.]

1. Doveri di chi riveste cariche sociali

Le raccomandazioni che seguono si riferiscono a chi ricopre cariche sociali in senso stretto, a chi ricopre altri incarichi comunque affidati dall'Associazione e [soppresso: , per quanto applicabile,] ai componenti di organi collegiali di carattere statutario e non.

1.1. Chi riveste cariche sociali si impegna a perseguire, nello svolgimento del suo mandato, gli interessi dell'Associazione, operando con correttezza e imparzialità.

1.2. Chi riveste cariche sociali, e in modo particolare il Presidente nazionale e i Presidenti regionali per la loro funzione di rappresentanza (nazionale o territoriale) di tutti i soci, si impegna a mantenere una corretta, chiara e trasparente separazione [era: una corretta e chiara separazione] fra le attività svolte in questa veste e quelle svolte nell'ambito della propria posizione di lavoro o comunque in ambiti diversi dall'AIB.

1.3. Chi riveste cariche sociali si astiene dall'intervenire e deliberare, o dall'influenzare deliberazioni di altri, in ogni materia che coinvolga direttamente o indirettamente il proprio interesse personale, o quello di parenti o familiari. [Aggiunto:] Chi riveste cariche sociali si impegna a dichiarare tutte le situazioni di diritto e di fatto, che lo riguardano, che potrebbero direttamente o indirettamente configurare l'emergenza di conflitti di interesse con l'Associazione.

2. Doveri del socio nei confronti dell'Associazione

2.1. Nelle attività svolte al di fuori dell'Associazione, il socio si astiene da ogni discriminazione in favore o a sfavore di coloro che sono iscritti all'Associazione. [Era: in favore di coloro che sono iscritti all'Associazione, o in loro danno.] Non costituiscono discriminazioni le offerte di condizioni di favore o altre facilitazioni per la fornitura di prodotti, servizi, ecc.

[...]

3. Diritti del socio nei confronti dell'Associazione

3.1. Ogni socio ha diritto di partecipare su un piano di parità con gli altri alla vita dell'Associazione. L'Associazione sostiene l'utilità della partecipazione alle sue iniziative e attività di carattere scientifico e professionale (corsi, convegni, incontri, ecc.), in orario di lavoro e a spese degli enti di appartenenza. [Soppresso: nei limiti delle esigenze di servizio e delle possibilità concrete.]

3.2. L'Associazione, riconoscendo l'esistenza di differenze di condizione professionale e personale fra i soci che possono limitarne le possibilità effettive di partecipazione (compreso il ricoprire cariche sociali), opera in maniera da favorirne equamente la massima partecipazione attraverso:
[...]
[aggiunto:] - l'impegno per superare tutti gli ostacoli di carattere istituzionale alla partecipazione alle attività dell'Associazione;
[...]

3.3. L'Associazione stimola l'impegno dei soci nelle proprie attività, comprese le candidature alle cariche sociali e la disponibilità a svolgere incarichi associativi. Spetta particolarmente alle Sezioni regionali impegnarsi per coinvolgere i soci [soppresso: , soprattutto i più giovani,] nei primi incarichi associativi.

[...]

4. Incompatibilità e cumulo fra cariche e altri incarichi sociali

Le incompatibilità fra le principali cariche sociali sono definite nello Statuto. Tuttavia, per facilitare la partecipazione e il ricambio negli incarichi associativi, si aggiungono ulteriori indicazioni, non tassative ma fortemente raccomandate, in mancanza di eccezionali motivazioni in contrario.

4.1. La presenza in uno degli Organi nazionali (compreso il Consiglio dei Presidenti) esclude [soppresso: di norma] altri incarichi di coordinamento di Commissioni e Gruppi di studio, salvo che di carattere occasionale.

4.2. La presenza in organi collegiali, anche quando non previsto dallo Statuto, è [soppresso: di norma] limitata, consecutivamente, a due mandati del Comitato esecutivo nazionale. Si computano come mandati interi le frazioni superiori a diciotto mesi, dalla data della nomina.

4.3. Un organo collegiale non può assegnare incarichi retribuiti a propri componenti. [soppresso: , salvo deroghe adeguatamente motivate e comunicate al CEN.] Ai membri del CEN, del Consiglio dei Presidenti, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri non sono [soppresso: di norma] assegnati incarichi retribuiti anche da altri organi dell'Associazione.

[...]

5. Incarichi conferiti da organi dell'Associazione

5.1. Gli incarichi conferiti da organi dell'Associazione o per suo conto, [soppresso: retribuiti e non retribuiti e] di qualsiasi genere (politico, organizzativo, tecnico, ecc.), sono conferiti sulla base della competenza e dell'impegno delle persone disponibili, tenendo conto in particolare del contributo precedentemente recato alle attività dell'Associazione.

[...]

5.4. Dell'attività svolta e degli incarichi assegnati [aggiunto] vengono regolarmente informati tutti i soci, nelle forme più idonee ad assicurare una informazione tempestiva e capillare e la possibilità di formulare richieste di chiarimenti e osservazioni.

[...]

6. Rapporti economici e con imprese e operatori privati

[Degli art. 6.1-6.3 l'Assemblea, concorde sui principi espressi, ha affidato al CEN la riscrittura in forma più chiara rispetto a quella originariamente presentata.]


Copyright AIB, EG, 1997-12. Ultimo aggiornamento 1997-12-19.

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