REGIONE TOSCANA
DISCIPLINA IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE
LOCALE E DI ARCHIVI AFFIDATI A ENTI LOCALI
Osservazioni a cura dell'AIB Sezione Toscana alla proposta di L.R. n.225
(N.B.: Le parti di cui si richiede una modifica
sono evidenziate in corsivo)
Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione Toscana promuove l'istituzione
e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche di enti
locali e d'interesse locale e la conservazione e
valorizzazione degli archivi affidati agli enti
locali, coordinandoli con gli obiettivi della
programmazione regionale, secondo i principi
e le finalità indicati nello statuto.
2 La Regione Toscana promuove la
cooperazione fra le biblioteche e gli archivi del
territorio regionale, e favorisce tutte le forme
istituzionali atte a permettere lo sviluppo di una
organizzazione bibliotecaria e documentaria
cui possano concorrere istituti diversi.
3. La presente legge detta norme in materia di
biblioteche pubbliche di enti locali e d'interesse
locale e di archivi affidati agli enti locali per
l'esercizio delle funzioni programmatorie e
amministrative da parte di soggetti pubblici che
ne sono titolari.
Titolo I
Le biblioteche degli enti locali
Art. 2 (Funzioni e scopi)
1. Le biblioteche pubbliche degli enti locali
sono sistemi di raccolta, organizzazione e
distribuzione di informazioni e documenti al
servizio dei cittadini. Esse concorrono, con le
loro specifiche funzioni, a promuovere lo
studio, la ricerca, la lettura, la continuità
formativa e l'impiego del tempo libero dei
membri delle rispettive comunità. Favoriscono
altresì con le proprie risorse ed i propri servizi
l'accesso alla conoscenza, l'informazione dei
cittadini, la partecipazione democratica, lo
sviluppo culturale sociale e civile dell'individuo
e della comunita', la formazione nel cittadino di
abilità diffuse di ricerca recupero,
organizzazione e valutazione dell'informazione.
Esercitano le loro funzioni con criteri di
imparzialità, nel rispetto delle varie opinioni e
del diritto alla riservatezza e con la garanzia
dell'uguaglianza di accesso per tutti. Ricercano
e promuovono le condizioni tali da favorire
l'accesso e l'uso delle risorse documentarie e
delle opportunità civili e culturali del territorio
a nuove fasce di utenza ed a soggetti
svantaggiati.
2. Le biblioteche pubbliche di ente locale promuovono inoltre iniziative, servizi, forme di cooperazione volti a favorire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, della realtà e storia contemporanea e i processi di integrazione fra culture diverse.
Art. 3 (Servizi)
1. Le biblioteche degli enti locali adempiono le
loro funzioni e perseguono i loro scopi
mediante:
a. il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, l'organizzazione materiale e concettuale e la messa a disposizione di informazioni, opere e documenti su qualsiasi supporto registrati; utili a soddisfare le esigenze della propria [omissis] utenza, individuale o collettiva, attuale e potenziale, secondo i principi e coi metodi della biblioteconomia, della bibliografia, della documentazione e delle scienze dell'informazione;
b. la circolazione di documenti, anche mediante la ricerca di sempre più efficaci forme di cooperazione fra biblioteche ed istituti diversi.
c. la predisposizione e l'erogazione di servizi informativi e documentari;
d. l'assistenza e la consulenza, agli individui e ai gruppi, per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;
e. l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti i cittadini;
f. l'offerta, nell'ambito dei servizi offerti a tutta la comunità, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni di categorie svantaggiate;
g. la documentazione della storia e della realtà locale nonché la fornitura di servizi di informazione di comunità;
h. una attività di ricerca e studio finalizzata a valorizzare nuclei documentari specifici e aspetti della storia e realtà locale;
i. il concorso alla progettazione di servizi informativi al cittadino;
j. la promozione della lettura e
dell'informazione;
2. Le biblioteche degli enti locali forniscono i
servizi di cui al comma 1 del presente articolo:
a. avvalendosi di personale qualificato, in grado di gestire servizi ad alta complessità culturale tecnica scientifica, e di osservare standard professionali di servizio, aggiornato secondo i più recenti sviluppi delle discipline biblioteconomiche bibliologiche e bibliografiche e della scienza dell'informazione e della comunicazione.
b. avvalendosi delle attrezzature più idonee all'efficiente fornitura di ciascuno di essi e alla loro efficace fruizione da parte degli utenti;
c. garantendo orari di servizio commisurati ai bisogni e funzionali alle caratteristiche delle proprie comunità;
d. adottando misure atte all'efficace
conservazione e tutela del patrimonio
documentario e culturale di proprietà o in
possesso della biblioteca.
3. Le biblioteche degli enti locali forniscono i
loro servizi mediante il ricorso alle opportune
forme di cooperazione con altre biblioteche e
servizi informativi presenti nel territorio
nonché con biblioteche e istituzioni di livello
regionale, nazionale e internazionale, al fine di
realizzare un servizio bibliotecario integrato che
consenta, mediante la condivisione delle
risorse, di rispondere a tutti i bisogni delle
comunità servite.
Art. 4 (Gratuità dei servizi)
1. I servizi di base delle biblioteche di ente locale atti a garantire i diritti di cui all'art.2 sono gratuiti.
2. Possono tuttavia essere poste a carico degli
utenti le spese sostenute per l'erogazione di
particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base,
che per la loro natura, per il loro
funzionamento o per il tipo di fornitura
comportino costi supplementari interni, esterni
o connessi all'utilizzazione di tecnologie.
Art. 5 (Le reti bibliotecarie locali)
1. La Regione Toscana incentiva, anche con i propri finanziamenti, la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo di reti bibliotecarie locali aventi a riferimento ambiti territoriali definiti alle condizioni previsti dalla presente legge.
2. La Regione Toscana favorisce e promuove la partecipazione alla rete bibliotecaria di biblioteche pubbliche di enti locali, di biblioteche di interesse locale, di archivi degli enti locali nonché di istituti bibliotecari e documentari, pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento.
3. Alla costituzione della rete bibliotecaria
locale provvedono i Comuni interessati
[omissis].
4. Per ciascuna rete bibliotecaria locale gli enti
interessati individuano un istituto bibliotecario
o documentario quale responsabile del
coordinamento dei servizi di rete. I requisiti di
detto istituto [omissis], sono stabiliti dal piano
di settore di cui all'articolo 9.
5. Scopo della rete bibliotecaria locale è garantire ai membri delle comunità presenti nel territorio di riferimento l'accesso a tutte le risorse informative e documentarie interne e esterne alla rete nonché la fruizione dell'intera gamma dei servizi disponibili all'interno della rete o accessibili mediante interconnessione con reti civiche e altri sistemi informativi.
6. I requisiti essenziali per la costituzione della rete bibliotecaria locale sono stabiliti dal piano di settore di cui all'articolo 9.
7. Gli enti, all'atto della costituzione della rete bibliotecaria locale, adottano una carta dei servizi, i cui contenuti sono periodicamente aggiornati. La sua pubblicazione è condizione per l'accesso della rete ai finanziamenti regionali.
8. I finanziamenti regionali sono destinati alle
reti bibliotecarie locali e assegnati all'istituto
bibliotecario o documentario responsabile del
coordinamento di cui al comma 4 del presente
articolo.
Titolo II
I soggetti istituzionali
Art. 6 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, costituita dall'insieme delle reti bibliotecarie locali. In tale ambito:
a. approva il piano di settore triennale di cui all'articolo 9 e i suoi aggiornamenti annuali;
b. ripartisce le risorse finanziarie destinate alle Province, secondo il programma stabilito nel piano di settore di cui all'articolo 9, di cui verifica l'attuazione;
c. promuove e coordina il sistema informativo sulle biblioteche e assicura il rilevamento periodico di dati normalizzati per la statistica regionale;
d. promuove e indirizza l'elaborazione e l'attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e d'iniziativa comunitaria;
e. cura gli interventi e i progetti che, ai fini della loro efficiente ed efficace attuazione in ragione della pluralità delle comunità locali interessate ovvero delle condizioni o modalità tecnico-amministrative di realizzazione richiedono una gestione a scala regionale;
f. promuove e indirizza la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale operante nel settore, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
g. cura le attività di indagine, di ricerca, di studio, di divulgazione connesse all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;
h. provvede alla documentazione, pubblicazione e promozione delle attività, delle iniziative e degli interventi di propria competenza.
i. supporta, con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali, la definizione di standard di servizio da conseguire e gli indicatori di verifica, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori, la sperimentazione di procedure tecniche e di ricerche avanzate.
l. garantisce, tramite la gestione diretta o in altre forme, l'apertura e l'incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia e scienze dell'informazione, come infrastruttura deputata all'aggiornamento e alla qualificazione del personale che opera nelle biblioteche e negli archivi di ente locale o di interesse locale;
2. La Regione esercita tutte le funzioni che le
competono in accordo con la normativa vigente
in materia di tutela del patrimonio
bibliografico. Promuove e predispone strumenti
utili alla diffusione e alla conoscenza dei
principi generali di conservazione,
provvedendo altresi alle forme di assistenza e
consulenza, avvalendosi anche di
collaborazioni con altre istituzioni. Promuove
iniziative finalizzate alla valorizzazione del
patrimonio storico bibliografico.
Art. 7 (Funzioni delle Province)
1. La Provincia:
a. concorre alla programmazione regionale nel settore delle biblioteche, secondo le modalità di cui all'articolo 10, e alla verifica dell'attuazione del piano di settore di cui all'articolo 9, coordina la costituzione delle reti bibliotecarie locali di cui all'articolo 5, assegna i finanziamenti regionali alle reti bibliotecarie locali;
b. concorre con risorse proprie, anche finanziarie, all'attivazione e allo sviluppo delle reti bibliotecarie locali di cui all'articolo 5. In ragione e in proporzione del suo concorso finanziario il piano di settore di cui all'articolo 9 prevede una quota aggiuntiva di finanziamento;
c. concorre all'implementazione e manutenzione del sistema informativo sulle biblioteche;
d. attua gli interventi di qualificazione e aggiornamento professionale del personale operante nel settore, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.
Art. 8 (Funzioni dei Comuni)
1. Il Comune esercita le funzioni concernenti le proprie biblioteche nonché le funzioni amministrative in materia di biblioteche d'interesse locale e di archivi ad esso affidati.
2. Il Comune garantisce i diritti dei cittadini all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero, esercitabile mediante il ricorso ai servizi di biblioteca. Al fine di assicurare ai membri della comunità la gamma dei servizi di cui all'articolo 3, assume le iniziative più idonee, quali:
a. l'istituzione di una biblioteca propria;
b. l'utilizzazione di biblioteche di interesse locale, delle quali il Comune comunque garantisca, mediante idonee forme di convenzione, l'uso pubblico, l'integrazione funzionale e di servizio e il collegamento con altre biblioteche appartenenti ala rete bibliotecaria locale;
c. l'utilizzazione dei servizi di altre biblioteche, pubbliche o private, presenti nel suo territorio, mediante idonee forme di convenzione;
d. l'attivazione di un servizio informativo e di circolazione dei documenti collegato con la rete bibliotecaria locale di riferimento.
3. [omissis]
Titolo III
Il piano di settore
Art. 9 (Contenuti)
1. La Regione approva, con scadenza triennale, il piano di settore per le biblioteche.
2. Il piano di settore contiene, oltre a un'introduzione generale di analisi del settore e di verifica del piano precedente, due distinte sezioni rispettivamente dedicate agl'interventi degli enti locali e agl'interventi diretti della Regione.
3. La prima sezione si articola in tre parti:
a. il programma finanziario, che stabilisce le risorse destinate ai progetti di rete bibliotecaria locale e la ripartizione di esse tra le province;
b. il piano di indirizzo, che comprende la specificazione dei parametri in base ai quali si effettua la ripartizione delle risorse di cui alla precedente lettera, le disposizioni per la redicontazione da parte delle Province delle risorse erogate e i requisiti delle reti bibliotecarie locali e dell'istituto responsabile della rete di cui all'articolo 5;
c. il dispositivo di piano, che comprende gli standard dei servizi che le reti bibliotecarie locali sono tenute a conseguire e consolidare, i progetti speciali che le reti assumono per il recupero, la catalogazione e la messa a disposizione dei documenti, i criteri e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti regionali alle reti bibliotecarie locali, l'entità delle quote aggiuntive di cui all'articolo 6 comma 1, lettera b, gli indicatori per la verifica degl'interventi.
4. La seconda sezione comprende l'indicazione degli interventi diretti della Regione, gli elementi identificativi dei progetti di iniziativa regionale, la ripartizione tra di essi delle risorse finanziarie recate dal bilancio regionale, i criteri di valutazione e le modalità di verifica dei risultati.
5. L'ammontare delle risorse di cui al precedente comma è determinato nella misura richiesta dall'attuazione dei progetti e degl'interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e e dall'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo, comma 2.
6. Le disposizioni del piano d'indirizzo di cui al
comma 3, lettera b mantengono la loro efficacia
a tempo indeterminato salve eventuali
modificazioni espresse.
Art. 10 (Procedura di formazione)
1. Entro il 30 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio, la Giunta regionale in apposito incontro verifica con le Province e coi Comuni nei quali hanno sede gl'istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete, il documento preliminare per la formazione del piano di settore del triennio successivo.
2. Il documento preliminare contiene:
a. l'indicazione degli standard dei servizi che le reti bibliotecarie locali assumono come obiettivo da conseguire, uniformemente in tutto il territorio regionale, nel triennio;
b. l'indicazione degli obbiettivi dei progetti speciali di recupero, catalogazione e messa a disposizione dei documenti, che le reti bibliotecarie locali assumono nel triennio;
c. l'indicazione degli obbiettivi che i progetti d'iniziativa regionale assumono nel triennio;
d. gli eventuali adeguamenti degli ambiti territoriali per le reti bibliotecarie locali e dei requisiti delle reti medesime e dell'istituto responsabile;
3. Entro il 31 ottobre le Province, sulla base dei progetti dei Comuni relativi a quanto indicato nel documento preliminare, presentano alla Regione:
a. un quadro sintetico e ordinato per priorità dei progetti di sviluppo
delle reti bibliotecarie locali, dal quale risulti il rispetto degli standard dei servizi assunti come obbiettivo di cui al documento preliminare e l'indicazione dei progetti speciali di cui al comma 2, lettera b del presente articolo, per il triennio;
b. l'indicazione delle risorse finanziarie che le Province destinano ai progetti di cui alla precedente lettera per il triennio;
4. Qualora la Provincia non adempia entro il termine previsto, la Giunta regionale provvede all'attuazione, entro il 30 novembre, di quanto previsto al precedente comma, lettera a.
5. Entro il 31 dicembre la Giunta propone all'approvazione del Consiglio il piano di settore triennale.
6. Gli eventuali aggiornamenti annuali sono
predisposti dalla Giunta regionale e proposti
all'approvazione del Consiglio entro il 31
dicembre di ciascun anno, con la procedura di
cui al comma 1.
Titolo IV
Norme finali e transitorie
Art. 11 (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento del piano di cui all'art. 9, si
provvede con legge di bilancio a decorrere
dall'anno 1998 in sostituzione di parte dei
finanziamenti allocati nell'anno 1997 sui
capitoli 16105, 16380, 16390.
Art. 12 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le leggi regionali 3 luglio
1976, n. 33 e 23 agosto 1983, n. 65.
Art. 13 (Disposizioni di prima attuazione)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il documento preliminare di cui all'articolo 10 e la definizione degli ambiti territoriali per le reti bibliotecarie locali sono predisposte dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro lo stesso termine, in deroga all'articolo 5, commi 4 e 6, la Giunta regionale determina i requisiti essenziali per la costituzione delle reti bibliotecarie locali nonché degl'istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete, formulando altresì le proposte d'individuazione di questi ultimi.
3. Gli schemi dei provvedimenti di cui ai
precedenti commi sono verificati, nei successivi
trenta giorni, con le Provincie e coi Comuni nei
quali hanno sede gl'istituti proposti quali
responsabili del coordinamento dei servizi di
rete. Compete alle Province la preliminare
verifica di detti schemi con gli altri Comuni del
territorio di riferimento.
Art. 14 (Norma transitoria)
1. Il piano di settore di cui all'articolo 5 e le altre disposizioni della presente legge assorbono e sostituiscono, a partire dall'esercizio finanziario 1998, la parte relativa alle biblioteche, le determinazioni del piano d'indirizzo e le relative procedure di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14.