REGIONE TOSCANA

DISCIPLINA IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE E DI ARCHIVI AFFIDATI A ENTI LOCALI



PROPOSTA DI LEGGE N. 225





Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione Toscana promuove l'istituzione e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e d'interesse locale e la conservazione e valorizzazione degli archivi affidati agli enti locali, coordinandoli con gli obiettivi della programmazione regionale, secondo i principi e le finalità indicati nello statuto.

2. La presente legge detta norme in materia di biblioteche di enti locali e d'interesse locale e di archivi affidati agli enti locali per l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative da parte di soggetti pubblici che ne sono titolari.





Titolo I

Le biblioteche degli enti locali

Art. 2 (Funzioni e scopi)

1. Le biblioteche degli enti locali sono sistemi di raccolta, organizzazione e distribuzione di informazioni e documenti al servizio dei cittadini. L'acquisizione, la conservazione e l'offerta alla conoscenza di informazioni e documenti ne costituiscono la funzione primaria, alla cui realizzazione concorrono l'acquisizione, la conservazione e l'offerta alla conoscenza dei beni culturali e degli archivi affidati agli enti locali di cui esse siano depositarie. Esercitano le loro funzioni con criteri di imparzialità, nel rispetto delle varie opinioni e del diritto alla riservatezza e con la garanzia dell'uguaglianza di accesso per tutti.

2. Le biblioteche degli enti locali concorrono, con le loro specifiche funzioni, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei membri delle rispettive comunità.

Art. 3 (Servizi)

1. Le biblioteche degli enti locali adempiono le loro funzioni e perseguono i loro scopi mediante:

a. il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, l'organizzazione materiale e concettuale e la messa a disposizione di informazioni, opere e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria specifica utenza, individuale o collettiva, attuale e potenziale, secondo i principi e coi metodi della biblioteconomia, della bibliografia e della documentazione;

b. la predisposizione e l'erogazione di servizi informativi e documentari;

c. l'assistenza e la consulenza, agli individui e ai gruppi, per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;

d. l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti i cittadini;

e. l'offerta, nell'ambito dei servizi offerti a tutta la comunità, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni di categorie svantaggiate;

f. la documentazione della storia e della realtà locale nonché la fornitura di servizi di informazione di comunità;

2. Le biblioteche degli enti locali forniscono i servizi di cui al comma 1 del presente articolo:

a. avvalendosi delle attrezzature più idonee all'efficiente fornitura di ciascuno di essi e alla loro efficace fruizione da parte degli utenti;

b. garantendo orari di servizio commisurati ai bisogni e funzionali alle caratteristiche delle proprie comunità;

c. adottando misure atte all'efficace conservazione e tutela del patrimonio documentario e culturale di proprietà o in possesso della biblioteca.

3. Le biblioteche degli enti locali forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con altre biblioteche e istituzioni presenti nel territorio di riferimento nonché con biblioteche e istituzioni di livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere a tutti i bisogni delle comunità servite

Art. 4 (Gratuità dei servizi)

1. I servizi offerti dalle biblioteche degli enti locali sono gratuiti.

2. Possono tuttavia essere poste a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per la loro natura, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura comportino costi supplementari interni, esterni o connessi all'utilizzazione di tecnologie.

Sono da considerarsi servizi aggiuntivi:

a. la riproduzione, con qualsiasi strumento effettuata, di documenti;

b. il trasporto e l'assicurazione di documenti, siano essi o no di proprietà della biblioteca, da essa forniti in uso;

c. i servizi a domicilio;

d. i servizi specifici aventi carattere surrogatorio della ricerca direttamente effettuata dall'utente, in ordine a particolari esigenze quali la produzione di bibliografie su richiesta e ricerche complesse di informazioni, che comportino l'impiego di tempi non standard o l'uso di fonti a pagamento;

e. i servizi suscettibili di utilizzazione commerciale;

f. le pubblicazioni e altro materiale informativo prodotto dalla biblioteca, o a cura della biblioteca, nell'ambito della sua attività tecnico-scientifica;

g. i servizi di caffetteria, ristorazione, guardaroba;

h. la concessione di spazi della biblioteca per l'effettuazione di iniziative.

Art. 5 (Le reti bibliotecarie locali)

1. La Regione Toscana incentiva, anche con i propri finanziamenti, la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo di reti bibliotecarie locali aventi a riferimento ambiti territoriali definiti alle condizioni previsti dalla presente legge.

2. Alla rete bibliotecaria locale possono partecipare, oltre alle biblioteche degli enti locali, biblioteche di interesse locale nonché gli istituti bibliotecari e documentari, pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento.

3. Alla costituzione della rete bibliotecaria locale provvedono i Comuni interessati. Ad essa possono partecipare le Province, ove abbiano costituito o gestiscano istituti bibliotecari o documentari.

4. Per ciascuna rete bibliotecaria locale gli enti interessati individuano un istituto bibliotecario o documentario quale responsabile del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti di detto istituto, sia esso di natura pubblica o privata, sono stabiliti dal piano di settore di cui all'articolo 9.

5. Scopo della rete bibliotecaria locale è garantire ai membri delle comunità presenti nel territorio di riferimento l'accesso a tutte le risorse informative e documentarie interne e esterne alla rete nonché la fruizione dell'intera gamma dei servizi disponibili all'interno della rete o accessibili mediante interconnessione con reti civiche e altri sistemi informativi.

6. I requisiti essenziali per la costituzione della rete bibliotecaria locale sono stabiliti dal piano di settore di cui all'articolo 9.

7. Gli enti, all'atto della costituzione della rete bibliotecaria locale, adottano una carta dei servizi, i cui contenuti sono periodicamente aggiornati. La sua pubblicazione è condizione per l'accesso della rete ai finanziamenti regionali.

8. I finanziamenti regionali sono destinati alle reti bibliotecarie locali e assegnati all'istituto bibliotecario o documentario responsabile del coordinamento di cui al comma 4 del presente articolo.



Titolo II

I soggetti istituzionali

Art. 6 (Funzioni della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, costituita dall'insieme delle reti bibliotecarie locali. In tale ambito:

a. approva il piano di settore triennale di cui all'articolo 9 e i suoi aggiornamenti annuali;

b. ripartisce le risorse finanziarie destinate alle Province, secondo il programma stabilito nel piano di settore di cui all'articolo 9, di cui verifica l'attuazione;

c. promuove e coordina il sistema informativo sulle biblioteche;

d. promuove e indirizza l'elaborazione e l'attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e d'iniziativa comunitaria;

e. cura gli interventi e i progetti che, ai fini della loro efficiente ed efficace attuazione in ragione della pluralità delle comunità locali interessate ovvero delle condizioni o modalità tecnico-amministrative di realizzazione richiedono una gestione a scala regionale;

f. promuove e indirizza la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale operante nel settore, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;

g. cura le attività di indagine, di ricerca, di studio, di divulgazione connesse all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

h. provvede alla documentazione, pubblicazione e promozione delle attività, delle iniziative e degli interventi di propria competenza.

2. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa delegate dal DPR 14.1.72, n.3, art.9, concernenti la tutela del patrimonio bibliografico

Art. 7 (Funzioni delle Province)

1. La Provincia:

a. concorre alla programmazione regionale nel settore delle biblioteche, secondo le modalità di cui all'articolo 10, e alla verifica dell'attuazione del piano di settore di cui all'articolo 9, coordina la costituzione delle reti bibliotecarie locali di cui all'articolo 5, assegna i finanziamenti regionali alle reti bibliotecarie locali;

b. concorre con risorse proprie, anche finanziarie, all'attivazione e allo sviluppo delle reti bibliotecarie locali di cui all'articolo 5. In ragione e in proporzione del suo concorso finanziario il piano di settore di cui all'articolo 9 prevede una quota aggiuntiva di finanziamento;

c. concorre all'implementazione e manutenzione del sistema informativo sulle biblioteche;

d. attua gli interventi di qualificazione e aggiornamento professionale del personale operante nel settore, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.

Art. 8 (Funzioni dei Comuni)

1. Il Comune esercita le funzioni concernenti le proprie biblioteche nonché le funzioni amministrative in materia di biblioteche d'interesse locale e di archivi ad esso affidati.

2. Il Comune garantisce i diritti dei cittadini all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero, esercitabile mediante il ricorso ai servizi di biblioteca. Al fine di assicurare ai membri della comunità la gamma dei servizi di cui all'articolo 3, assume le iniziative più idonee, quali:

a. l'istituzione di una biblioteca propria;

b. l'utilizzazione di biblioteche di interesse locale, delle quali il Comune comunque garantisca, mediante idonee forme di convenzione, l'uso pubblico, l'integrazione funzionale e di servizio e il collegamento con altre biblioteche appartenenti ala rete bibliotecaria locale;

c. l'utilizzazione dei servizi di altre biblioteche, pubbliche o private, presenti nel suo territorio, mediante idonee forme di convenzione;

d. l'attivazione di un servizio informativo e di circolazione dei documenti collegato con la rete bibliotecaria locale di riferimento.

3. Il Comune, se economicamente conveniente, può affidare a terzi la gestione totale o parziale delle attività concernenti:

a. pulizia e vigilanza;

b. circolazione dei documenti e servizi a domicilio;

c. riproduzione di documenti e utilizzazione commerciale delle riproduzioni;

d. organizzazione di mostre e di iniziative promozionali in genere;

e. servizi di informazione in generale, guida e assistenza didattica;

f. gestione di punti vendita, di centri d'incontro e di ristoro;

g. servizi integrativi di accoglienza, di custodia e di prolungamento dell'orario di apertura della biblioteca.



Titolo III

Il piano di settore

Art. 9 (Contenuti)

1. La Regione approva, con scadenza triennale, il piano di settore per le biblioteche.

2. Il piano di settore contiene, oltre a un'introduzione generale di analisi del settore e di verifica del piano precedente, due distinte sezioni rispettivamente dedicate agl'interventi degli enti locali e agl'interventi diretti della Regione.

3. La prima sezione si articola in tre parti:

a. il programma finanziario, che stabilisce le risorse destinate ai progetti di rete bibliotecaria locale e la ripartizione di esse tra le province;

b. il piano di indirizzo, che comprende la specificazione dei parametri in base ai quali si effettua la ripartizione delle risorse di cui alla precedente lettera, le disposizioni per la redicontazione da parte delle Province delle risorse erogate e i requisiti delle reti bibliotecarie locali e dell'istituto responsabile della rete di cui all'articolo 5;

c. il dispositivo di piano, che comprende gli standard dei servizi che le reti bibliotecarie locali sono tenute a conseguire e consolidare, i progetti speciali che le reti assumono per il recupero, la catalogazione e la messa a disposizione dei documenti, i criteri e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti regionali alle reti bibliotecarie locali, l'entità delle quote aggiuntive di cui all'articolo 6 comma 1, lettera b, gli indicatori per la verifica degl'interventi.

4. La seconda sezione comprende l'indicazione degli interventi diretti della Regione, gli elementi identificativi dei progetti di iniziativa regionale, la ripartizione tra di essi delle risorse finanziarie recate dal bilancio regionale, i criteri di valutazione e le modalità di verifica dei risultati.

5. L'ammontare delle risorse di cui al precedente comma è determinato nella misura richiesta dall'attuazione dei progetti e degl'interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e e dall'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo, comma 2.

6. Le disposizioni del piano d'indirizzo di cui al comma 3, lettera b mantengono la loro efficacia a tempo indeterminato salve eventuali modificazioni espresse.

Art. 10 (Procedura di formazione)

1. Entro il 30 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio, la Giunta regionale in apposito incontro verifica con le Province e coi Comuni nei quali hanno sede gl'istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete, il documento preliminare per la formazione del piano di settore del triennio successivo.

2. Il documento preliminare contiene:

a. l'indicazione degli standard dei servizi che le reti bibliotecarie locali assumono come obiettivo da conseguire, uniformemente in tutto il territorio regionale, nel triennio;

b. l'indicazione degli obbiettivi dei progetti speciali di recupero, catalogazione e messa a disposizione dei documenti, che le reti bibliotecarie locali assumono nel triennio;

c. l'indicazione degli obbiettivi che i progetti d'iniziativa regionale assumono nel triennio;

d. gli eventuali adeguamenti degli ambiti territoriali per le reti bibliotecarie locali e dei requisiti delle reti medesime e dell'istituto responsabile;

3. Entro il 31 ottobre le Province, sulla base dei progetti dei Comuni relativi a quanto indicato nel documento preliminare, presentano alla Regione:

a. un quadro sintetico e ordinato per priorità dei progetti di sviluppo

delle reti bibliotecarie locali, dal quale risulti il rispetto degli standard dei servizi assunti come obbiettivo di cui al documento preliminare e l'indicazione dei progetti speciali di cui al comma 2, lettera b del presente articolo, per il triennio;

b. l'indicazione delle risorse finanziarie che le Province destinano ai progetti di cui alla precedente lettera per il triennio;

4. Qualora la Provincia non adempia entro il termine previsto, la Giunta regionale provvede all'attuazione, entro il 30 novembre, di quanto previsto al precedente comma, lettera a.

5. Entro il 31 dicembre la Giunta propone all'approvazione del Consiglio il piano di settore triennale.

6. Gli eventuali aggiornamenti annuali sono predisposti dalla Giunta regionale e proposti all'approvazione del Consiglio entro il 31 dicembre di ciascun anno, con la procedura di cui al comma 1.



Titolo IV

Norme finali e transitorie

Art. 11 (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del piano di cui all'art. 9, si provvede con legge di bilancio a decorrere dall'anno 1998 in sostituzione di parte dei finanziamenti allocati nell'anno 1997 sui capitoli 16105, 16380, 16390.

Art. 12 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 3 luglio 1976, n. 33 e 23 agosto 1983, n. 65.

Art. 13 (Disposizioni di prima attuazione)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il documento preliminare di cui all'articolo 10 e la definizione degli ambiti territoriali per le reti bibliotecarie locali sono predisposte dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro lo stesso termine, in deroga all'articolo 5, commi 4 e 6, la Giunta regionale determina i requisiti essenziali per la costituzione delle reti bibliotecarie locali nonché degl'istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete, formulando altresì le proposte d'individuazione di questi ultimi.

3. Gli schemi dei provvedimenti di cui ai precedenti commi sono verificati, nei successivi trenta giorni, con le Provincie e coi Comuni nei quali hanno sede gl'istituti proposti quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. Compete alle Province la preliminare verifica di detti schemi con gli altri Comuni del territorio di riferimento.

Art. 14 (Norma transitoria)

1. Il piano di settore di cui all'articolo 5 e le altre disposizioni della presente legge assorbono e sostituiscono, a partire dall'esercizio finanziario 1998, la parte relativa alle biblioteche, le determinazioni del piano d'indirizzo e le relative procedure di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14.