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Lo Statuto dell'AIB del 1960

(modificato nel 1962)


Art. 1

È costituita l'Associazione Italiana Biblioteche (A.I.B.), aderente alla Federazione Internazionale delle Associazioni di Bibliotecari (F.I.A.B.).
L'Associazione ha sede in Roma.
Presso la sede è eletto il domicilio di chi la rappresenta.

Art. 2

L'Associazione ha i seguenti scopi:
a) promuovere e tutelare le condizioni morali, tecniche, giuridiche ed economiche necessarie all'attuazione di un piano organico per l'istituzione, l'incremento e il migliore ordinamento delle biblioteche italiane;
b) vigilare perché l'alta funzione del bibliotecario venga convenientemente valutata e perché ai superiori interessi degli istituti bibliografici corrispondano adeguatamente gli organici e le carriere del personale;
c) mantenere desto l'interesse del pubblico per le biblioteche ed i loro problemi e contribuire a tenere alto il livello di cultura professionale e tecnica di quanti esplicano la loro attività nelle biblioteche stesse;
d) promuovere e patrocinare lo sviluppo e l'organizzazione degli studi bibliografici e la collaborazione bibliografica nazionale ed internazionale;
e) intensificare i rapporti culturali con l'estero;
f) rappresentare le biblioteche italiane nei congressi internazionali.

Art. 3

Sono mezzi per l'attuazione del programma sociale:
a) la pubblicazione di un bollettino, la collaborazione a periodici, a giornali e ad ogni altro mezzo di diffusione;
b) congressi e convegni;
c) corsi d'istruzione e di aggiornamento, conferenze, concorsi a premio, visite alle biblioteche, questionari, mostre librarie, opere bibliografiche ed ogni altro mezzo che sarà ritenuto opportuno per agitare i problemi delle biblioteche e del libro.

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari le tre seguenti categorie d'istituti, con i loro funzionari e impiegati anche se non più in attività di servizio:
a) biblioteche pubbliche governative, Soprintendenze bibliografiche e istituti bibliografici statali;
b) biblioteche pubbliche di Enti locali;
c) biblioteche speciali di Accademie, Università e Istituti di cultura anche stranieri; biblioteche ecclesiastiche, comprese quelle della Città del Vaticano; centri di documentazione e biblioteche di Enti pubblici e Società private, che posseggano almeno 5.000 volumi e di cui sia consentito l'uso agli studiosi. Fanno parte di questa categoria i docenti di discipline bibliografiche.

[Testo modificato nel 1962: Possono far parte dell'Associazione:
a) biblioteche pubbliche governative, Soprintendenze bibliografiche e istituti bibliografici statali, con i loro funzionari e impiegati (anche se non più in attività di servizio);
b) biblioteche pubbliche di Enti locali, con i loro funzionari e impiegati (anche se non più in attività di servizio);
c) biblioteche speciali di Accademie, Università e Istituti di cultura anche stranieri; biblioteche ecclesiastiche, comprese quelle della Città del Vaticano; centri di documentazione e biblioteche di Enti pubblici e Società private, di cui sia consentito l'uso agli studiosi; tutte le predette biblioteche ed i predetti centri con i loro funzionari ed impiegati (anche se non più in attività di servizio). Fanno parte di questa categoria i docenti di discipline bibliografiche;
d) gli amministratori di Enti e i dirigenti d'Istituti che posseggono biblioteche; gli ispettori bibliografici onorari; tutte le persone che esercitano attività legate alla produzione ed alla diffusione del libro o al funzionamento delle biblioteche.]

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci aggregati:
a) gli amministratori di Enti e i dirigenti d'Istituti che posseggono biblioteche;
b) gli ispettori bibliografici onorari;
c) tutte le persone che esercitano attività legate alla produzione ed alla diffusione del libro o al funzionamento delle biblioteche.
Gli appartenenti alle predette categorie che si siano segnalati per l'opera eccezionale prestata a favore dello sviluppo delle biblioteche italiane potranno essere nominati Soci d'onore.
La qualifica di Socio d'onore è vitalizia; quelle di Socio ordinario e di Socio aggregato sono subordinate al pagamento di una quota annua.

[Testo modificato nel 1962: Gli appartenenti alle predette categorie che si siano segnalati per l'opera eccezionale prestata a favore dello sviluppo delle biblioteche italiane potranno essere nominati Soci d'onore.
La qualifica di Socio d'onore è vitalizia; quella di Socio è subordinata al pagamento di una quota annua.]

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea plenaria dei Soci ordinari;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei probiviri;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) i Comitati regionali.

[Testo modificato nel 1962 con la soppressione della parola «ordinari» nel punto a)]

Art. 7

L'Assemblea plenaria dei Soci ordinari costituisce il massimo organo deliberante dell'Associazione.
Hanno diritto di parteciparvi tutti i Soci ordinari in regola col pagamento della quota sociale.
Le decisioni dell'Assemblea sono inappellabili.

[Testo modificato nel 1962: Hanno diritto di partecipare all'Assemblea plenaria tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale.
Le votazioni dell'Assemblea avvengono per categoria, prevalendo, in caso di parità, il voto espresso da due delle prime tre categorie di cui all'art. 4.
Le decisioni dell'Assemblea sono inappellabili.]

Art. 8

L'Assemblea plenaria viene convocata in via ordinaria ogni anno dal Consiglio direttivo.
L'Assemblea:
a) approva il rendiconto morale e finanziario dell'anno in corso;
b) stabilisce l'indirizzo generale dell'Associazione ed il programma di lavoro;
c) elegge il Consiglio direttivo, i probiviri e i revisori dei conti;
d) delibera su eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione;
e) determina l'ammontare delle quote sociali;
f) discute tutti gli altri argomenti messi all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo o su richiesta motivata scritta di almeno cinquanta Soci.

Art. 9

L'Assemblea plenaria viene convocata in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno cinque Comitati regionali o un terzo dei Soci ordinari ne presentino motivata richiesta scritta.

[Testo modificato nel 1962 con la soppressione della parola «ordinari»]

Art. 10

L'Assemblea plenaria, ordinaria o straordinaria, è valida in seconda convocazione con l'intervento di qualsiasi numero di Soci.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
È consentita la votazione per deleghe. Ogni Socio non può ottenere più di tre deleghe, compresa la eventuale rappresentanza dell'Ente.

Art. 11

I Soci di ciascuna delle categorie previste all'art. 4 a), b), c) hanno facoltà di riunirsi, su convocazione dei loro rappresentanti nel Consiglio direttivo, per la trattazione di argomenti e di problemi specifici attinenti alla loro categoria.

[Testo modificato nel 1962 con la soppressione delle parole «di ciascuna delle categorie previste all'art. 4 a), b), c)»]

Art. 12

L'Assemblea elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti a scrutinio segreto col sistema uninominale.
Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale l'anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità, l'anzianità di età.
Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di un triennio.
I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Art. 13

Le cariche di consigliere, proboviro, revisore dei conti sono tra di loro incompatibili. Il socio eventualmente eletto a due cariche deve optare per l'una o per l'altra.
Il socio che rinunzi a coprire una carica o ne decada, viene sostituito da quello che lo segue nello scrutinio.

Art. 14

Il Consiglio direttivo si compone di nove membri, tre per ciascuna delle categorie di Soci ordinari, e viene eletto dall'Assemblea plenaria. In tale Assemblea ogni socio è ammesso a votare solo per i rappresentanti della propria categoria.
Un decimo membro, con voto consultivo, sarà eletto con analoghe modalità dai Soci aggregati in loro rappresentanza.

[Testo modificato nel 1962: Il Consiglio direttivo si compone di dieci membri, tre per ciascuna delle prime tre categorie ed uno della quarta, eletti dai Soci della rispettiva categoria.]

Art. 15

Il Consiglio direttivo:
a) attua il programma e l'indirizzo fissati dall'Assemblea in occasione della discussione sul rendiconto;
b) assume tutte le iniziative e svolge tutte le attività necessarie al raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2;
c) approva il rendiconto morale e finanziario da sottoporre all'Assemblea;
d) amministra i fondi sociali;
e) prepara il Regolamento di esecuzione dello Statuto, ed eventualmente propone all'Assemblea le modifiche di Statuto e di Regolamento che ritenga opportune;
f) prepara i Congressi.

Art. 16

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, un Vicepresidente ed il Segretario, i quali costituiscono il Consiglio di presidenza. Designa inoltre, tra i Soci residenti a Roma, un Tesoriere, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.
Il Consiglio provvede ad attuare il programma di lavoro stabilito dall'Assemblea plenaria, anche mediante la nomina di speciali Commissioni di lavoro, nel numero e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 17

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria su richiesta motivata scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervengano almeno cinque membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione. In caso d'impedimento o di assenza è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 19

Al Consiglio di presidenza spetta assistere il Presidente nelle sue specifiche funzioni, nonché deliberare, invece del Consiglio direttivo, in caso di assoluta urgenza.
Il Provvedimento adottato in caso di urgenza va sottoposto alla ratifica del Consiglio direttivo nella sua prossima seduta.

Art. 20

Il Segretario redige e firma, dopo il Presidente, i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e del Consiglio di presidenza, e ne conserva i relativi registri. Esercita le funzioni di segretario per tutto quanto riguarda l'attività del Consiglio di presidenza e del Consiglio direttivo.

Art. 21

Il Tesoriere è depositario dei valori dell'Associazione e soprintende a tutti gli atti finanziari in conformità delle decisioni e delle direttive del Consiglio. Tiene la contabilità generale ed appronta i bilanci, che firma insieme col Presidente.

Art. 22

Il Collegio dei probiviri è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
Il proboviro anziano assume la carica di Presidente.
Al Collegio dei probiviri vengono demandate dal Consiglio direttivo le controversie tra Soci sorte nell'ambito dell'Associazione, nonché le controversie che possono nascere nell'applicazione dello Statuto e del Regolamento.
In conformità del giudizio emesso dal Collegio dei probiviri, il Consiglio direttivo emana le decisioni del caso. Contro le decisioni del Consiglio direttivo è consentito il ricorso all'Assemblea.

Art. 23

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
Il revisore anziano assume la carica di Presidente.
Il Collegio dei revisori dei conti controlla la contabilità dell'Associazione. All'uopo appone il proprio parere sui registri contabili alla fine di ogni anno solare e presenta relazione scritta sul consuntivo triennale che il Consiglio direttivo alla fine della gestione sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 24

In ogni circoscrizione di Soprintendenza bibliografica può essere costituita una Sezione regionale, purché vi aderisca un minimo di cinquanta Soci, ordinari e aggregati.
È in facoltà dei soci di iscriversi, indipendentemente dal luogo di residenza, ad una Sezione regionale oppure direttamente all'Associazione, rivolgendosi agli organi centrali di questa.
Le Sezioni regionali sono rette da un Comitato eletto dai Soci ordinari ed aggregati della Sezione. Le elezioni avvengono a schede segrete, anche per corrispondenza. Il Comitato si compone di cinque membri se la Sezione ha meno di cento Soci, di sette se supera tale numero.
Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vicepresidente e il Segretario-Cassiere. Ha facoltà di nominare un suo delegato nei centri della circoscrizione diversi dalla sede del Comitato.

[Testo modificato nel 1962 con la soppressione delle parole «ordinari e aggregati» nei commi 1 e 3 e l'aggiunta delle parole «In ogni caso l'iscrizione deve essere ratificata dal Consiglio direttivo» al termine del comma 2]

Art. 25

Nel caso che un Comitato regionale si dimostri inefficiente per il raggiungimento dei fini sociali, è in facoltà del Consiglio direttivo, dopo aver esperito ogni mezzo di richiamo, scioglierlo, nominando un Commissario perché indica nuove elezioni.

Art. 26

Il capitale dell'Associazione è costituito dalla metà delle quote sociali e da eventuali contributi ed elargizioni di enti e persone benemerite.
Il capitale delle Sezioni regionali è costituito da metà delle quote sociali e da eventuali contributi ed elargizioni fatte direttamente alle Sezioni stesse.

Art. 27

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, non potranno essere modificati dall'Assemblea plenaria dei Soci se non con la maggioranza di due terzi dei votanti. Nel caso che la maggioranza dei due terzi non sia raggiunta nelle prime due votazioni, sarà sufficiente nella terza votazione la maggioranza assoluta dei votanti.

Norma transitoria

Il presente Statuto va in vigore immediatamente dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Fino alla elezione delle cariche sociali previste dal presente Statuto, l'Associazione è retta da un Comitato provvisorio composto di nove membri eletti dall'Assemblea.
Il Comitato provvisorio provvederà entro 60 giorni a diramare a tutti i Soci il testo del presente Statuto, preparerà il testo del Regolamento da sottoporre all'Assemblea, ed entro il 31 ottobre 1961 convocherà l'Assemblea plenaria dei Soci ordinari.

Nota: Testo approvato all'unanimità il 9 ottobre 1960 nell'Assemblea straordinaria di Chianciano.
Modifiche approvate nell'Assemblea dei soci tenuta a Sorrento il 29 ottobre 1962.
Tratto dal «Bollettino d'informazioni» dell'Associazione italiana biblioteche, 1, n. 1 (gen.-feb. 1961), p. 27-33; per le modifiche «Bollettino d'informazioni», 2, n. 5 (set.-ott. 1962), p. 135-137.
La trascrizione rispetta ortografia e maiuscole dell'originale, salvo per la regolarizzazione degli accenti e la correzione di due evidenti refusi negli art. 5 e 16.


Copyright AIB 2000-11-11, ultimo aggiornamento 2012-02-08, a cura di Alberto Petrucciani
URL: https://www.aib.it/aib/stor/statuto60.htm

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