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Lo Statuto dell'AIB del 1969

(modificato nel 1972 e nel 1974)


Art. 1

È costituita l'Associazione italiana biblioteche (A.I.B.), aderente alla Fédération internationale des Associations de bibliothécaires / International Federation of libraries Associations (F.I.A.B. / I.F.L.A.).
L'Associazione ha sede in Roma.
Presso la sede è eletto il domicilio di chi la rappresenta.

Art. 2

L'Associazione ha i seguenti scopi:
a) promuovere e tutelare le condizioni morali, tecniche, giuridiche ed economiche necessarie ad assicurare un efficiente servizio di biblioteche nell'intero Paese e il miglior ordinamento delle biblioteche stesse;
b) promuovere e tutelare le condizioni morali, tecniche, giuridiche ed economiche necessarie ad assicurare alla funzione del bibliotecario il prestigio ed il livello che ad essa spettano nella scala dei valori della cultura superiore e dell'attività scientifica, e ad assicurare che a tale prestigio e livello, nonché agli interessi ed ai bisogni degli istituti, siano conformati gli organici e le carriere dei bibliotecari e del personale delle biblioteche;
c) cooperare con tutti i mezzi possibili affinché i bibliotecari ed il personale delle biblioteche ricevano, mantengano e sviluppino una adeguata preparazione professionale e tecnica;
d) diffondere nel pubblico l'interesse per le biblioteche e la conoscenza delle loro importanti funzioni culturali e sociali, dei loro problemi di sviluppo e di organizzazione;
e) promuovere gli studi di biblioteconomia, di bibliografia, di bibliologia, patrocinandone lo sviluppo e coordinando la collaborazione nazionale e internazionale in queste specifiche discipline;
f) curare ed intensificare i rapporti culturali professionali con l'estero e rappresentare le biblioteche italiane ai congressi speciali di altre nazioni o internazionali.

Art. 3

Sono mezzi per il raggiungomento degli scopi dell'Associazione:
a) lo studio sistematico, affidato a gruppi di lavoro o a commissioni, temporanei o permanenti, dei problemi dell'evoluzione e dell'organizzazione delle biblioteche;
b) la pubblicazione di un bollettino e di altri periodici, generali e speciali, per l'aggiornamento e l'informazione dei soci sugli studi condotti dai gruppi di lavoro e dalle commissioni, e sull'attività dell'A.I.B. in genere;
c) la pubblicazione di testi e di manuali per la preparazione professionale, nonché di lavori originali o di traduzioni di biblioteconomia, bibliografia e bibliologia;
d) lo svolgimento di congressi e convegni, anche regionali;
e) la costituzione e l'aggiornamento di una biblioteca professionale;
f) conferenze, concorsi a premio, visite alle biblioteche, questionari ed indagini, pubblicazioni divulgative, mostre ed ogni altra manifestazione o realizzazione atta a diffondere tra il pubblico l'interesse al libro e alle biblioteche.

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione:
a) le biblioteche, gli istituti bibliografici e di documentazione italiani;
b) le biblioteche, gli istituti bibliografici e di documentazione stranieri residenti in Italia;
c) il personale delle biblioteche e degli istituti predetti, di carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, anche se collocato a riposo;
d) come soci amici, enti e persone che svolgono attività strettamente e concretamente collegate comunque all'organizzazione, alle funzioni e allo sviluppo delle biblioteche o all'attività professionale del bibliotecario.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua.

Art. 5

Gli appartenenti all'Associazione che si siano segnalati per l'opera eccezionale prestata a favore dello sviluppo delle biblioteche italiane, potranno essere nominati soci d'onore.
La qualifica di socio d'onore è vitalizia.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea plenaria dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) i Gruppi di lavoro;
d) il Collegio dei probiviri;
e) il Collegio dei revisori dei conti;
f) i Comitati delle sezioni regionali.

Art. 7

L'Assemblea plenaria è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota.

Art. 8

L'Assemblea plenaria:
a) approva il rendiconto morale e finanziario del periodo trascorso dalla precedente assemblea;
b) stabilisce l'indirizzo generale e il programma di attività;
c) elegge ogni triennio il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri e il Collegio dei revisori dei conti;
d) delibera su eventuali modifiche dello statuto e del regolamento;
e) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, eventuali modifiche dell'ammontare della quota sociale;
f) discute e delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno e su quelli proposti con richiesta scritta motivata.

Art. 9

L'Assemblea plenaria viene convocata di massima in via ordinaria ogni anno dal Consiglio direttivo, e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, o lo richiedano, con motivata richiesta scritta, il Collegio dei probiviri o almeno un terzo dei soci.

Art. 10

L'Assemblea plenaria, ordinaria o straordinaria, è valida in seconda convocazione con l'intervento di qualsiasi numero di soci.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
È consentita la votazione per deleghe. Ogni socio non può ottenere più di tre deleghe, compresa la eventuale rappresentanza dell'Ente.

Art. 11

Le elezioni del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti si svolgono a scrutinio segreto con il sistema uninominale.
Le cariche di consigliere, proboviro e revisore dei conti sono tra loro incompatibili.

Art. 12

Risultano eletti alle cariche sociali i soci che per ciascuna di esse abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, l'anzianità di età.
I soci eletti durano in carica un triennio.
I soci non sono immediatamente rieleggibili oltre un secondo triennio.
Il socio che rinunci a coprire una carica o ne decada, viene sostituito da quello che lo segue immediatamente nello scrutinio.
Le cariche di consigliere, proboviro e revisore dei conti non sono retribuite.

Art. 13

Il Consiglio direttivo si compone di sette membri.

Art. 14

Il Consiglio direttivo:
a) cura l'attuazione del programma di attività dell'A.I.B. nell'indirizzo stabilito dall'Assemblea e secondo gli scopi previsti all'art. 2;
b) a tal uopo avvia e mantiene gli opportuni rapporti con le autorità dello Stato, degli enti locali e degli enti interessati comunque alla vita delle biblioteche, nonché con le associazioni e istituzioni italiane e straniere e con le specifiche organizzazioni internazionali;
c) cura la costituzione dei gruppi di lavoro, delle commissioni di studio di cui all'art. 19, ne stimola e ne coordina il lavoro, ne aggiorna secondo le necessità l'elenco e le attribuzioni;
d) predispone la documentazione necessaria allo svolgimento delle assemblee dei soci, ai quali presenta ogni anno il rendiconto morale e finanziario dell'attività svolta;
e) amministra i fondi dell'Associazione;
f) organizza e prepara i congressi.

Art. 15

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, i quali due ultimi, tuttavia, in caso di necessità, possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio, purché siano soci e residenti in Roma.
Il Presidente eletto, ove risieda fuori Roma, può scegliere tra i soci residenti nella medesima città anche non facenti parte del Consiglio un segretario particolare.

Art. 16

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervengano almeno cinque membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal vicepresidente.

Art. 18

Il Presidente nelle sue specifiche funzioni delibera invece del Consiglio direttivo in casi di assoluta urgenza.
Il provvedimento adottato in caso di urgenza va sottoposto alla ratifica del Consiglio direttivo nella prossima seduta.

Art. 19

L'attività dell'Associazione in campo scientifico è affidata a Gruppi di lavoro permanenti costituiti in analogia alle sezioni, commissioni e sottocommissioni della F.I.A.B., come dall'allegato A).
All'attività di ogni gruppo presiede una commissione composta di non più di tre membri nominata dal Consiglio direttivo entro una rosa di cinque nomi espressa elettivamente dai componenti il gruppo stesso.
Le commissioni, di volta in volta, possono avvalersi di esperti anche estranei all'Associazione.
I soci possono chiedere di far parte di uno o più gruppi di lavoro secondo i loro specifici interessi professionali.
Il numero e la struttura dei gruppi di lavoro possono essere modificati dal Consiglio direttivo.
Le conclusioni delle commissioni, approvate dal rispettivo gruppo, solo deliberanti e, pertanto, trasmesse al Consiglio direttivo ai soli fini della attuazione.
Per lo studio di particolari problemi il Consiglio direttivo può costituire apposite commissioni, temporanee o permanenti, al di fuori dei gruppi di lavoro.

[Testo del 4º comma modificato nel 1972: I soci possono chieder di far parte di uno o due Gruppi di lavoro secondo i loro specifici interessi professionali. Tutti i soci, però, hanno il diritto di essere informati sull'attività di qualsiasi Gruppo di lavoro.
Testo del 4º comma ulteriormente modificato nel 1974: I soci possono chiedere di far parte soltanto di due Gruppi di lavoro secondo i loro specifici interessi professionali. Tutti i soci, però, hanno il diritto di essere informati sull'attività di qualsiasi Gruppo di lavoro. I soci iscritti a un determinato Gruppo di lavoro possono iscriversi anche ad uno dei Sottogruppi dipendenti dallo stesso Gruppo.]

Art. 20

Il segretario:
a) dirige il lavoro di segreteria e, in collaborazione con il tesoriere, quello di amministrazione;
b) cura i contatti con i gruppi di lavoro e con le commissioni di studio;
c) coordina il disbrigo della corrispondenza;
d) esercita le funzioni di segretario per tutto quanto riguarda l'attività del Consiglio direttivo;
e) redige e firma dopo il Presidente i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e ne conserva i relativi registri;
f) è depositario dell'archivio del cui ordinamento è normalmente responsabile.

Art. 21

Il tesoriere:
a) è depositario del patrimonio dell'Associazione;
b) è consegnatario di tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione;
c) provvede all'espletamento di tutte le operazioni finanziarie;
d) tiene i registri della contabilità ed appronta i bilanci che firma insieme con il presidente, secondo quanto disposto dal regolamento.

Art. 22

Il segretario particolare:
a) si mantiene in stretti rapporti con il segretario dell'A.I.B., alfine di tenere costantemente informato il presidente;
b) assiste il presidente nel coordinamento delle varie attività specie per quanto riguarda i gruppi di lavoro e le commissioni di studio.

Art. 23

Il Collegio dei probiviri è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
Il proboviro anziano assume la carica di presidente.
Al Collegio dei probiviri vengono demandate dal Consiglio direttivo le controversie tra gli Organi sociali o tra i soci sorte nell'ambito dell'Associazione, nonché le controversie che possono sorgere nell'applicazione dello statuto e del regolamento.
In conformità del giudizio emesso dal Collegio dei probiviri, il Consiglio direttivo emana le decisioni del caso.
Contro le decisioni del Collegio dei probiviri è consentito il ricorso all'Assemblea.

Art. 24

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
Il revisore anziano assume la carica di presidente.
Il Collegio dei revisori dei conti controlla la contabilità dell'Associazione e può prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili. All'uopo appone il proprio parere sui registri contabili, e presenta relazione scritta sul consuntivo triennale che il Consiglio direttivo alla fine della gestione sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 25

I soci di una regione o di due o più regioni confinanti possono promuovere la costituzione di una sezione locale per lo svolgimento delle attività dell'A.I.B.
La costituzione di una sezione locale è consentita quando essa risulti composta di almeno settantacinque soci. [Comma soppresso nel 1972.]

Art. 26

Le sezioni locali sono rette da un comitato composto da sette membri, eletti ogni tre anni dai soci della sezione.
Il comitato elegge tra i propri membri il presidente, il vicepresidente e il segretario cassiere.
Le cariche sono gratuite.

Art. 27

Il capitale dell'Associazione è costituito da 3/4 delle quote sociali e da eventuali contributi.
Il capitale delle Sezioni locali è costituito da 1/4 delle quote sociali e da eventuali contributi ed elargizioni fatti direttamente alle Sezioni stesse.

Art. 28

Nel caso che un Comitato locale si dimostri inefficiente per il raggiungimento dei fini sociali, il Consiglio direttivo scioglie il Comitato e nomina un commissario perché indica nuove elezioni.

Art. 29

La quota annua di associazione per i soci è proporzionata allo stipendio netto mensile.
Per i soci enti e per i soci amici la quota è fissa.
L'ammontare delle quote annue di associazione è fissato di triennio in triennio dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
I soci, indipendentemente dall'ammontare della quota corrisposta, hanno parità di diritti attivi e passivi.

[Articolo aggiunto nel 1974:   Art. 29 bis
L'Associazione può aderire ad altre Associazioni solo a condizione di reciprocità e di parità di contribuzione.]

Art. 30

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione stessa.

Norme transitorie

I

I soci attualmente iscritti possono continuare a far parte dell'Associazione.

II

Per il triennio 1969-1971 la quota annua per i soci è fissata nelle seguenti proporzioni:

Stipendio fino a L. 100.000 . . . L.  2.000
Stipendio fino a L. 150.000 . . . L.  4.000
Stipendio fino a L. 200.000 . . . L.  6.000
Stipendio fino a L. 250.000 . . . L.  8.000
Stipendio fino a L. 300.000 . . . L. 10.000
Stipendio oltre  L. 300.000 . . . L. 12.000
La quota annua per i soci amici è fissata in L. 10.000. La quota annua per i soci enti è fissata in due misure diverse: L. 10.000 e L. 4.000. Il Consiglio direttivo stabilirà, su parere dei comitati locali, o, in difetto di questi, delle Soprintendenze bibliografiche, la misura della quota cui ciascun ente è tenuto.

[Testo modificato nella parte finale nel 1972: La quota annua per i soci Enti è fissata in L. 4.000 e in L. 10.000. Sono tenuti al pagamento della quota di L. 4.000 gli Enti che, per incremento patrimoniale e per lo svolgimento delle attività scientifiche, hanno un bilancio annuale fino a L. 5.000.000; gli Enti che allo stesso scopo dispongono di un bilancio superiore sono tenuti al pagamento della quota di L. 10.000.]

[Testo interamente modificato nel 1974:
Per il 1975 la quota annua dei soci è fissata nelle seguenti proporzioni:

Stipendio fino a L. 150.000 . . . . . . . L.  4.000
Stipendio da L. 150.000 a 200.000   L.  6.000
Stipendio da L. 200.000 a 250.000   L.  8.000
Stipendio da L. 250.000 a 300.000   L. 10.000
Stipendio da L. 300.000 a 350.000   L. 12.000
Stipendio da L. 350.000 a 400.000   L. 14.000
Stipendio da L. 400.000 a 450.000   L. 16.000
Stipendio da L. 450.000 a 500.000   L. 18.000
Stipendio oltre   L. 500.000 . . . . . . . L. 20.000
La quota annua per i soci amici è fissata in L. 12.000. La quota annua per i soci Enti è fissata in L. 8.000 e L. 15.000. Sono tenuti al pagamento di L. 8.000 gli Enti che, per l'incremento patrimoniale e per lo svolgimento delle attività, hanno un bilancio annuale fino a 5.000.000 di lire; gli Enti che allo stesso scopo dispongono, invece, di un bilancio superiore, sono tenuti al pagamento della quota di L. 15.000.]

Allegato A)

ELENCO DEI GRUPPI DI LAVORO

  1. Biblioteche nazionali
  2. Biblioteche universitarie
  3. Biblioteche pubbliche (di pubblica lettura) con sezione per le biblioteche dei ragazzi
  4. Biblioteche speciali, con sezioni per le biblioteche ospedaliere, per le biblioteche per le arti dello spettacolo, per le biblioteche parlamentari e amministrative
  5. Unificazione delle regole di catalogazione
  6. Cataloghi collettivi e prestito internazionale
  7. Scambi di pubblicazioni
  8. Periodici e pubblicazioni in serie
  9. Fondi e documenti antichi e preziosi
  10. Formazione professionale
  11. Edilizia delle biblioteche
  12. Bibliografia e documentazione, con sezioni per la statistica, per la riprografia e per la meccanizzazione

[Allegato modificato nel 1972:

  1. Biblioteche nazionali, con Sottogruppi:
    a) per la bibliografia
    b) per la statistica
    c) per gli scambi di pubblicazioni
  2. Biblioteche universitarie
  3. Biblioteche pubbliche (di pubblica lettura), con Sottogruppi:
    a) delle biblioteche ospedaliere
    b) delle biblioteche per ragazzi, ecc.
  4. Biblioteche specializzate, con Sottogruppi:
    a) per la documentazione
    b) delle biblioteche parlamentari e amministrative
    c) delle biblioteche per le arti dello spettacolo, ecc.
  5. Catalogazione
  6. Cataloghi collettivi e prestito internazionale
  7. Razionalizzazione, riprografia, meccanizzazione e automazione
  8. Periodici e pubblicazioni in serie
  9. Fondi e documenti antichi e preziosi
  10. Formazione professionale
  11. Edilizia delle biblioteche
  12. Teoria e ricerca bibliotecnica]

Testo approvato il 31 maggio 1968 nell'Assemblea dei soci di Venezia e, in forma definitiva, il 13 maggio 1969 nell'Assemblea dei soci di Porto Conte (Alghero).
Tratto da: Associazione italiana biblioteche, Statuto e regolamento (1969), Roma, AIB, [1969], p. 7-14. La trascrizione rispetta ortografia e maiuscole dell'originale, salvo aggiustamenti per ragioni pratiche alla tabella compresa nella seconda norma transitoria finale.
Emendamenti approvati il 28 maggio 1972 nell'Assemblea dei soci di Maratea e tratti dal «Bollettino d'informazioni», 12 (1972), n. 2/3, p. 92-93.
Ulteriori emendamenti approvati il 6 ottobre 1974 nell'Assemblea dei soci di Pugnochiuso (Foggia) e tratti dal «Bollettino d'informazioni», 14 (1974), n. 4, p. 208-209.


Copyright AIB 2000-11-11, ultimo aggiornamento 2012-02-06, a cura di Alberto Petrucciani
URL: https://www.aib.it/aib/stor/statuto69.htm

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