Il Decreto Cultura è legge: ecco le novità per le biblioteche

La Camera dei Deputati ha approvato il 3 ottobre scorso la legge di conversione del D.L. 9 agosto 2013 n. 91 (“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”), senza apportare modifiche al testo emendato dal Senato.
L’art. 4 della norma, nella versione definitiva, contiene le seguenti misure a favore di biblioteche, archivi e promozione della lettura:

comma 1. GRATUITA’ DELLE LETTURE PUBBLICHE IN BIBLIOTECA
Le letture pubbliche di opere letterarie tutelate, se effettuate all’interno di biblioteche, archivi e musei pubblici non sono più soggette al pagamento del piccolo diritto letterario da parte della SIAE. Il Senato ha limitato l’ambito di applicazione della formulazione originaria – riferita a tutti i tipi di opere dell’ingegno – alle sole opere letterarie, mentre ha ampliato la platea dei beneficiari (la versione licenziata dal Governo, infatti, riguardava esclusivamente le biblioteche di titolarità pubblica e privata). Il Senato ha inoltre previsto che la disposizione diventi pienamente effettiva solo a seguito della stipula di un protocollo d’intesa fra MiBACT e SIAE.

comma 2. OPEN ACCESS
I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica devono adottare le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, quando documentata in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. Rispetto alla formulazione originaria, il Senato ha fortemente limitato l’oggetto della norma, che includeva tutti i tipi di pubblicazione, e ha esteso a 18 mesi per gli articoli di scienze, tecnologia e medicina e a 24 mesi per gli articoli di scienze umane e sociali i termini per il deposito ad accesso aperto, rispetto ai 6 mesi inizialmente previsti.

comma 3 COLLABORAZIONE MIUR – MIBACT
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, MiBACT e MIUR devono adottare strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. La parola “unificazione” è stata inserita dal Senato, mentre la formulazione originaria prevedeva “integrazione, interoperabilità e non duplicazione”.

comma 4. MODIFICHE ALLA LEGGE LEVI
Il Senato ha introdotto una modifica che elimina il tetto agli sconti per la vendita di libri a biblioteche, archivi e musei contenuto nella Legge 128/2011 (Legge Levi). Questa misura risponde alle richieste che l’AIB aveva formulato sin dall’entrata in vigore della legge Levi, per le quali si rimanda al documento ufficialmente presentato alla Camera dei Deputati il 25 maggio 2012.

L’AIB saluta con soddisfazione questo risultato, frutto dell’azione tesa a consolidare i rapporti con il Parlamento e con tutti i possibili alleati condotta in questi mesi dalla presidenza e dal CEN, e segno tangibile della rinnovata capacità dell’associazione di influire sulle decisioni di politica bibliotecaria a livello nazionale. Tuttavia, esprime rammarico per le modifiche introdotte dal Senato che – soprattutto per quanto riguarda il comma 2 – limitano inspiegabilmente l’ambito di operatività delle norme rispetto alla formulazione iniziale. L’inserimento nell’ordinamento italiano del principio dell’Open Access è certamente un fatto degno di nota; affinché risulti effettivo, è ora necessario che siano definite le regole per la sua applicazione, passaggio per il quale chiederemo ai Ministri Bray e Carrozza un’attenzione particolare.