Statement AIB sulle riforme in materia di Copyright proposte nel 2016 dalla Commissione Europea

Al Presidente della Commiss. Cultura del Parlamento Europeo

Al Presidente della VII Commiss. permanente del Senato della Repubblica

Al Presidente della VII Commiss. permanente della Camera dei Deputati

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to per l’informazione e l’editoria

Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Al Direttore generale Biblioteche e istituti culturali

 

OGGETTO: Statement sulle riforme in materia di Copyright proposte nel 2016 dalla Commissione Europea

 

L’Associazione Italiana Biblioteche accoglie con soddisfazione l’impegno della Commissione Europea per migliorare l’accesso ai contenuti online e accrescere le opportunità di utilizzare le opere protette da diritto d’autore per finalità di pubblico interesse. Il pacchetto di riforme in materia di Copyright, proposte nel 2016 dalla Commissione, era atteso da tempo e i comunicati della vigilia avevano suscitato grandi speranze da parte delle biblioteche e degli utenti. Non tutte le proposte, tuttavia, così come formulate, appaiono adeguate alle aspettative e alle analisi che le hanno precedute.
Le proposte di maggiore interesse per le biblioteche sono la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale e le proposte di direttiva e regolamento per il recepimento del trattato di Marrakesh per facilitare l’accesso di persone cieche, ipovedenti o con altre difficoltà di lettura alle opere pubblicate.

Riguardo allaproposta di direttiva europea sul mercato unico digitale (COM 2016/593 final),riporto in calce un commento analitico comprendente le nostre richieste di emendamento.
In estrema sintesi, vale segnalare quanto segue.
L’AIB, come hanno già fatto IFLA, EBLIDA, LIBER e numerose associazioni bibliotecarie e archivistiche nazionali e internazionali, esprime delusione per il fatto che la non abbia preso in considerazione il ruolo e i servizi delle biblioteche, degli archivi e dei musei nella società dell’informazione, se non limitatamente alle finalità di conservazione del patrimonio culturale e della valorizzazione delle opere fuori commercio, peraltro con previsioni, anche in questi due limitati ambiti, assai più restrittive di quanto ci si sarebbe attesi dalle evidenze raccolte in questi anni sulle esigenze da soddisfare.
Le altre eccezioni (Text e data mining, eLearning) previste da questa proposta di direttiva, così come sono formulate, non necessariamente vedranno biblioteche, archivi e musei tra i beneficiari, a meno di appropriati correttivi.
Tutte le eccezioni e la limitazione previste dalla proposta di direttiva, sebbene formulate per ampliare le utilizzazioni attualmente possibili, rischiano di incidere negativamente sull’ambito applicativo di preesistenti eccezioni e limitazioni; per evitare questo effetto sicuramente indesiderato, saranno necessarie modifiche al testo.
Inoltre, la formulazione testuale di alcune parti riguardanti l’armonizzazione della nuova direttiva con le eccezioni e limitazioni già previste (ancorché in modo facoltativo) dalla direttiva 2001/29/CE è tale da poter indurre il paradossale effetto di una interpretazione restrittiva e fuorviante delle eccezioni e limitazioni preesistenti.
Quanto alla parte che introdurrebbe un nuovo diritto connesso in capo agli editori, ne auspichiamo la completa eliminazione, poiché un tale diritto connesso accrescerebbe incertezza e determinerebbe nuove ingiustificate barriere per utenti e autori.
Siamo poi assai perplessi sulla parte riguardante i controlli e le informazioni che gli intermediari dovrebbero fornire ai titolari dei diritti e riteniamo che essa vada sicuramente chiarita nel senso di escludere da tali oneri le istituzioni preposte al perseguimento dell’interesse pubblico come le biblioteche e gli archivi, e inoltre vada quantomeno bilanciata con adeguate garanzie a tutela delle utilizzazioni legittime e della riservatezza delle stesse.
Tale ultima considerazione si lega anche alla richiesta di prevedere il coinvolgimento delle biblioteche nazionali destinatarie del deposito legale nella progettazione e gestione dei registri pubblici riguardanti lo status delle opere protette e alla raccomandazione che tali registri siano reperibili facilmente online ad accesso aperto, libero e gratuito. Idealmente, nell’ottica dell’economia dei mezzi, i registri pubblici delle opere protette dovrebbero coincidere con quelli del deposito legale.
Infine, è motivo di rammarico il fatto che nulla sia stato disposto per facilitare il prestito bibliotecario digitale (e-lending) di opere legittimamente acquisite, anche tramite accesso da remoto ai siti dei fornitori, e alla legittimità dello scambio tra biblioteche, archivi e musei, anche transfrontaliero, di opere o parti di opere in qualsiasi formato e mediante qualsiasi mezzo di trasmissione, a beneficio degli utenti (InterlibraryLoan e Document delivery) e senza finalità di lucro. Nel Libro verde su Copyright and relatedrights in the Information society pubblicato dalla Commissione Europea il 19 luglio 1995 (COM (95) 382 final), si affermava espressamente che lo sfruttamento commerciale dei diritti in ambiente digitale non doveva in alcun caso ostacolare i servizi bibliotecari (per comprendere la varietà, l’infungibilità e l’utilità di questi ultimi, si può ad esempio fare riferimento a un documento del Parlamento Europeo del 1998) e si osservava che, ad esempio, riguardo al prestito bibliotecario, la definizione fornita Direttiva 92/100/CE era coerente con le ipotesi di digitallending, inteso come messa a disposizione del pubblico, per un periodo di tempo limitato, di opere presenti nelle collezioni delle biblioteche: «the on-line consultation of a work from a public librarycomes to the samethingasborrowing a copy of the work». Una tale equivalenza, fondata sul buonsenso per cui ciò che dovrebbe venire in rilievo non è la tecnologia usata, ma la finalità d’interesse pubblico e le modalità dell’utilizzazione, è ciò che chiedono le biblioteche e gli archivi da anni. Eppure, essa è stata in parte, faticosamente, riaffermata e finalmente riconosciuta solo grazie a una sentenza recentissima della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ancorché con una serie di distinguo e ferma restando la facoltatività per gli stati membri di recepire l’eccezione relativa al prestito bibliotecario e la possibilità loro accordata di introdurre determinate restrizioni.
Ed è ancora alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ci si è dovuti rivolgere per vedere finalmente affermato il principio della “combinabilità” di più eccezioni e limitazioni (nella fattispecie, la sentenza riguardava le eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione per i servizi delle biblioteche e per finalità di uso personale mediante riprografia e “copia privata”, e l’eccezione al diritto di comunicazione al pubblico di opere presenti nelle raccolte delle biblioteche, degli istituti d’istruzione, degli archivi e dei musei, a condizione che la comunicazione avvenga tramite terminali presenti nei locali degli istituti).

Riguardo alle proposte di direttiva e regolamento per l’attuazione del trattato di Marrakesh, confidiamo nell’impegno dell’Unione Europea e dell’Italia affinché la ratifica del Trattato avvenga nel più breve tempo possibile.
Al contempo, considerato che le norme previstedal Trattato, e conseguentemente i due testi di recepimento, faciliteranno l’accesso alle persone cieche, ipovedenti o con altre difficoltà di lettura, auspichiamo che in seguito sia possibile ampliare le tipologie di beneficiari, includendo tutte le persone in condizioni di svantaggio fisico e ricordiamo che, in questo senso, potrebbe essere utile rendere obbligatoria per gli stati membri l’eccezione al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico già prevista dall’art. 5(3)b) della direttiva 2001/29/CE, volta a consentire qualsiasi «[…] utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap». E’ importante notare che tale eccezione, opportunamente, non è soggetta a equo compenso né ad altre condizioni quali ad esempio la preliminare verifica di disponibilità in commercio di formati accessibili o l’obbligo a carico dei beneficiari o delle loro organizzazioni di tracciare le utilizzazioni effettuate.
Chiediamo poi di chiarire in entrambi i testi proposti che la nozione di entità autorizzate a realizzare una copia in formato accessibile e a comunicarla, renderla disponibile, distribuirla, prestarla a un beneficiario o ad altra entità autorizzata per le finalità previste dalla direttiva e dal regolamento includa biblioteche, archivi e musei. Tali organismi devono assicurare pari opportunità di accesso alle loro collezioni e ai loro documenti.
Condividiamo la scelta operata dalla Commissione Europea di non richiedere una preliminare verifica della disponibilità in commercio di formati accessibiliper beneficiare delle eccezioni, verifica che introdurrebbe un onere eccessivo a carico dei beneficiari o degli organismi autorizzati a produrre i formatiaccessibili: la copia riprodotta in formato accessibile dall’entità autorizzata è comunque una copia che è stata già pagata, renderla in formato accessibile permette solo alla persona con difficoltà della vista di essere posta alla pari di tutte le altre. Per questa stessa ragione,condividiamo inoltre il fatto che non sia previsto alcun compensoper beneficiare dell’eccezione, compenso che non sarebbe giustificato trattandosi di materiali già acquisiti e pagati.
Chiediamo infine di eliminare il paragrafo 2 dell’art. 5 della proposta di regolamento, poiché il Trattato di Marrakesh non prevede tra gli obblighi delle entità autorizzate quello di fornire informazioni ai titolari dei diritti e un tale obbligo appesantirebbe senza motivo gli oneri connessi alla messa a disposizione di formati accessibili.

Molteplici studi, anche commissionati dalla stessa Unione Europea, mostrano la crescita di numerose barriere nel mercato delle licenze, contrariamente alle attese secondo cui la massima protezione dei diritti esclusivi avrebbe migliorato le condizioni di utilizzo e il benessere generale. Viceversa, le vigenti direttive non hanno favorito né maggiore concorrenza (sono invece cresciuti gli oligopoli), né l’innovazione, né la più ampia ed equa diffusione delle opere pubblicate.

Per questo, facciamo appello alla sensibilità di tutte le autorità europee e nazionali preposte all’istruttoria e alla decisione affinché, anche tramite le opportune modifiche e integrazioni alle proposte di nuove direttive e regolamento, esse possanodavvero contribuire a migliorare efficacemente il quadro normativo riguardante le eccezioni e limitazioni di cui biblioteche, archivi e musei possono beneficiare, assicurando davvero le condizioni di base per l’erogazione di servizi efficaci da parte di questi istituti e stimolando così anche il mercato a offrire finalmente licenze più eque e adeguate alle esigenze del pubblico.

Presidente Nazionale AIB
Enrica Manenti

Roma, 27 gennaio 2017
Prot. n. 14/2017

 

Allegato: Commenti e proposte di modifica alla proposta di direttiva europea sul mercato unico digitale (COM 2016/593 final)