In questo capitolo inquadreremo il diritto d’autore nell’ambito del diritto dell’informazione e ne esamineremo il fondamento dal punto di vista dei diritti umani e sociali e la sua situazione nel mercato dell’informazione.
Informare è un termine di origine latina che letteralmente corrisponde al significato di dare forma, formare. Non esiste una definizione univoca di “informazione”, neppure nelle fonti normative, ma si può dire a grandi linee che l’informazione è una rappresentazione di fatti e/o di concetti, espressa utilizzando un codice linguistico o sistema di segni convenzionale (gestuale, testuale, numerico, musicale, etc.), astrattamente idoneo a essere compreso da uno o più destinatari a cui è rivolta. Può riportare mere notizie (ad esempio, un elenco telefonico), oppure presentare un apporto originale e innovativo dell’autore rispetto a fatti, concetti o forme di rappresentazione preesistenti.
La distinzione tra “mere notizie” e opere creative non è sempre netta: dall’uno all’altro estremo vi sono molte gradazioni. Come vedremo più avanti, la legislazione vigente in materia di diritto d’autore riguarda prevalentemente la seconda categoria di prodotti, ma copre anche alcune tipologie di prodotti del primo tipo. Si distingue anche tra “dati” (dal latino datum, fatto), già precedentemente diffusi, che vengono diffusi con un nuovo mezzo senza apportare agli stessi alcuna modifica, e dati commentati, sistematizzati. In questo caso il valore aggiunto coincide con la finalità speculativa dell’informazione, ossia la conoscenza e la formazione/influenza dell’opinione pubblica. Il semplice fatto di raccogliere e di riunire delle informazioni isolate rappresenta già un valore aggiunto; l’informazione esiste prima di essere unita ad altre, ma tale operazione ne aumenta il valore. Raccogliere e riunire le informazioni permette di creare dei modelli. Ai “dati grezzi”, viene aggiunto un potenziale informativo ulteriore, tramite la classificazione, la selezione e l’organizzazione dell’informazione raccolta.
L’informazione può essere veicolata da strumenti che esauriscono la loro funzione nel momento stesso in cui si produce il messaggio (la voce del docente durante una lezione in aula), oppure può essere fissata in un oggetto consultabile anche in un tempo successivo a quello della produzione (ad esempio, il testo scritto, l’audio- o la videoregistrazione, la trascrizione di quella stessa lezione in aula). Qualsiasi oggetto, fisico o digitale, consultabile per trarne informazioni viene definito “documento”, termine anch’esso di origine latina il cui etimo è docere, far sapere, insegnare. Ai documenti, ai sistemi adottati per custodirli e reperirli e alla loro disponibilità effettiva a quanti interessati è affidata gran parte della nostra possibilità di apprendere, di accrescere il nostro bagaglio di esperienze, di tramandarle e di rielaborarle in modo innovativo, producendo nuove concettualizzazioni e applicazioni pratiche, quindi nuova conoscenza.
L’informazione non esiste se non circola e non è condivisa, implica sempre una relazione tra chi la produce e chi la riceve, e si arricchisce nello scambio. Chi la produce a sua volta beneficia di informazioni ottenute da altri, vi applica la propria capacità di rielaborarle, e queste informazioni rielaborate costituiranno il punto di partenza per nuove elaborazioni. Indipendentemente dalla volontà di chi la produce, destinazione e valore d’uso delle informazioni e dei documenti cambiano in rapporto agli specifici bisogni informativi di chi vi attinge, e possono mutare con il passar del tempo: una lettera d’incarico conferito a Tizio per una lezione sull’argomento X ha una valenza informativa diversa per Tizio, per l’ente che ha prodotto l’atto e deve documentarlo e archiviarlo in vista di futuri controlli amministrativi, e per lo storico che in futuro vorrà svolgere una ricerca sulla storia di quell’ente o sulla biografia di Tizio.
Il diritto all’informazione va inteso come diritto a informare e a essere informati. È un corollario della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), così come la libertà di coscienza e di opinione, la libertà di ricerca e insegnamento, il diritto allo studio, la libertà di creazione artistica, il diritto-dovere di partecipare alla vita politica e sociale. Si tratta di diritti propri dell’umanità, che appartengono a tutti senza discriminazioni, sono affermati in varie dichiarazioni di organismi internazionali e condivisi da tutti gli ordinamenti democratici, che li hanno recepiti nelle loro costituzioni. Sono diritti fondamentali, ossia diritti che costituiscono il fondamento di una società civile, precedono l’ordinamento statale, implicano un dovere di protezione attiva da parte dei poteri pubblici, tollerano limitazioni solo a difesa di altri diritti di pari rilevanza, coincidono con l’interesse collettivo perché la loro tutela è considerata condizione imprescindibile per la pace tra i popoli e il progresso sociale e civile delle nazioni. Le istituzioni pubbliche hanno il compito di promuovere la conoscenza come valore culturale, come valore civico (partecipazione), come controllo (trasparenza), e come opportunità di crescita economica.
L’accesso all’informazione è la regola, la sua restrizione è l’eccezione. Ciò non significa, peraltro, che questo accesso debba sempre essere gratuito. Significa piuttosto che tutti devono avere l’opportunità effettiva di ottenere le informazioni che corrispondono ai loro bisogni espliciti o impliciti di conoscenza, e di comunicare ad altri l’espressione del proprio sapere.
Le norme in materia di informazione sono disseminate in una pluralità di fonti, secondo i soggetti che la producono o la detengono oppure secondo il tipo di informazione veicolata: la documentazione di fonte pubblica, gli atti dei procedimenti amministrativi, i risultati della ricerca scientifica, le opere creative, il sistema radiotelevisivo, la stampa quotidiana e periodica, le “testimonianze di civiltà”. Altre norme riguardano l’uso delle reti e delle tecnologie, inquadrandosi nella regolamentazione dei diritti di cittadinanza digitale e del commercio elettronico.
Anche il diritto d’autore, concepito come condizione di libertà individuale e di benessere sociale, s’inquadra nelle norme che tutelano il valore fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero e della libera espressione della personalità. Nel nostro ordinamento, il diritto morale d’autore (diritto all’inedito, diritto all’integrità dell’opera, diritto a esserne riconosciuto autore) è una declinazione dei principi affermati negli articoli 2 e 15 Cost. (tutela della personalità nelle sue proiezioni sociali) e negli articoli 3, 8, 19, 21, 33 Cost. (tutela della libertà di espressione).
Inoltre, esso si fonda sul riconoscimento internazionale e costituzionale di ulteriori diritti di pari rilevanza: tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.), tutela dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). In tempi relativamente recenti, il diritto d’autore è stato qualificato come un vero e proprio diritto di proprietà, tutelata dall’42 Cost. Di fatto, le norme che lo regolano costituiscono un sottoinsieme del sistema della cosiddetta “proprietà intellettuale”, nel cui dominio rientra anche il diritto industriale, ossia le norme in materia di marchi, brevetti e applicazioni industriali dei risultati della ricerca scientifica. È però una forma di proprietà atipica, poiché si esercita su beni immateriali (le opere creative dell’ingegno), che per loro natura, diversamente dagli oggetti della realtà fisica, potrebbero essere goduti illimitatamente da chiunque senza che ciò possa causarne la penuria. Va inoltre osservato che, diversamente dalla proprietà su beni materiali, esso ha una durata temporale, oltre la quale il diritto si esaurisce.
La doppia natura del diritto d’autore come diritto della personalità e diritto economico è risolta nelle legislazioni dei paesi continentali rendendo trasferibili solo i diritti del secondo tipo, mentre quelli morali restano inalienabili anche dopo la morte dell’autore.
Il diritto d’autore si configura come un monopolio giuridico sulle opere creative dell’ingegno che assicura il godimento e lo sfruttamento in via esclusiva delle opere stesse ai produttori e ai loro aventi causa. L’estensione e l’intensità di questo monopolio sono cresciute nell’arco di due secoli e particolarmente nell’epoca di internet e nella società dell’informazione: la sua durata è passata dai quattordici anni iniziali agli attuali settanta dalla morte dell’ultimo autore; è stato ampliato il ventaglio delle categorie di opere protette e delle categorie di titolari di diritti; se in principio oggetto dell’esclusiva era il diritto di pubblicazione e distribuzione in commercio, mentre erano libere le utilizzazioni degli esemplari legittimamente acquistati, oggi ottengono autonoma protezione tutte le possibili ipotesi di utilizzazione, con specifiche regole per ogni tipo di opera e di medium adoperato e fatti salvi alcuni casi speciali per i quali la legge prevede determinate attenuazioni ai diritti esclusivi.
A confronto con le strategie adottate dalle istituzioni europee e nazionali per tutelare la libera concorrenza e contrastare il sorgere di monopoli, particolarmente nel settore dell’informazione, le finalità economico-sociali tradizionalmente indicate a sostegno del monopolio creato per legge sulle opere dell’ingegno sono le seguenti: garantire all’autore la giusta remunerazione di un lavoro intellettuale; garantire all’editore e agli altri intermediari il giusto profitto a seguito di un investimento economico nella selezione, edizione, promozione e distribuzione di opere creative; promuovere l’investimento in attività creative e innovative; sostenere il lavoro e l’occupazione.
Le “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore costituiscono la soluzione legislativa per contemperare i diritti esclusivi di sfruttamento economico con i diritti all’informazione, all’apprendimento, alla ricerca, alla critica, risolvendo potenziali conflitti tra interessi diversi che non possono essere affidati unicamente alla capacità di autoregolamentazione del mercato. Un rapporto pubblicato dall’Unione Europea nel 2008 ha evidenziato che le eccezioni e limitazioni esistenti non sono sufficienti a garantire un equilibrio effettivo tra i diversi portatori di interessi. Come vedremo nei prossimi capitoli, la tendenza prevalente è a risolvere questi problemi promuovendo accordi collettivi tra le parti e non ampliando le eccezioni e limitazioni.
I trattati internazionali sul diritto d’autore hanno adottato il cosiddetto “three-step-test” quale parametro generale per misurare la legittimità di un’utilizzazione non autorizzata dai titolari dei diritti esclusivi. Secondo questo parametro, è possibile utilizzare un’opera protetta senza autorizzazione dei titolari (a) solo in casi speciali, (b) sempre che questo utilizzo non competa con “il normale sfruttamento commerciale dell’opera” e (c) non arrechi irragionevole pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari. È stato osservato che, però, non esiste una misura obiettiva del normale sfruttamento commerciale, perché sono gli stessi trattati internazionali recepiti dalle leggi a stabilire l’estensione e l’intensità dei diritti esclusivi, istituendo il monopolio sulle opere. È stato inoltre osservato che lo stesso concetto di “eccezioni e limitazioni” ai diritti esclusivi sembrerebbe ribaltare il paradigma della libertà di accesso all’informazione e ai documenti.
Il pubblico dominio è un complesso di beni insuscettibili di appropriazione esclusiva da parte di un qualsiasi soggetto pubblico o privato e che sono, invece, disponibili al libero impossessamento ed uso da parte di chiunque.
Con riferimento alle informazioni, per la legislazione italiana sono di pubblico dominio: le invenzioni scientifiche e le formule matematiche; le opere creative dell’ingegno il cui autore è morto da più di settant’anni (in caso di più autori, il termine si calcola dalla data di quello morto per ultimo); gli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche; la documentazione di fonte pubblica (statistiche, dati geografici, etc.).
In senso più ampio, potrebbe essere considerata di pubblico dominio tutta l’informazione pubblicata, resa pubblica, nel senso che i fatti e i concetti in essa contenuti possono circolare ed essere liberamente condivisi. Anche se fosse espressamente vietata la riproduzione di un articolo pubblicato su un giornale a pagamento, le notizie in esso riportate sono pubbliche per il fatto stesso di essere state pubblicate almeno su quel giornale. Se però il costo dell’accesso a quella pubblicazione è insostenibile per uno o più soggetti interessati e non vi è un modo alternativo per ottenere quelle stesse informazioni, di fatto si creerà una situazione di esclusione dall’accesso contrastante con tutti i principi fondamentali sopra richiamati.
Si è detto che le restrizioni alla libertà di espressione e al diritto a informare e a essere informati possono essere giustificate dalla finalità di tutelare diritti di pari rilevanza costituzionale, quali: sicurezza e ordine pubblico; moralità pubblica; privacy; onore e identità personale; proprietà intellettuale. Di solito queste restrizioni non sono assolute e non durano all’infinito. Si esauriscono una volta esaurita la finalità per cui la restrizione era stata posta.
Come prodotto del lavoro umano l’informazione ha un costo in termini di tempo e investimenti necessari a produrla e a documentarla, e un valore di scambio connesso alla sua utilità per il conseguimento di obiettivi di vario tipo. Lo sviluppo delle economie di mercato e l’evoluzione dei mezzi di produzione e comunicazione delle informazioni, dalla stampa all’ambiente digitale, hanno fatto progressivamente emergere il valore economico dell’informazione dal punto di vista della sua crucialità per la crescita produttiva, e sono sorte molteplici iniziative imprenditoriali focalizzate sulla produzione e distribuzione di informazione. Il fabbisogno di informazione è cresciuto in modo esponenziale: i mercati richiedono agli individui e alle organizzazioni competenze sempre più avanzate ed elevata capacità d’innovazione, e il terreno su cui gli uni e le altre sono chiamati a misurarsi coincide sempre più con la rete globale.
Tuttavia il mercato non produce informazione e conoscenza in misura sufficiente, occorrono incentivi. Per questo è necessario l’intervento dello stato che provvede in vari modi: finanziamenti al sistema scolastico, all’università e alla ricerca, agli istituti culturali, all’editoria, allo spettacolo. Anche i diritti di sfruttamento commerciale attribuiti dalle norme in materia di diritto d’autore ai produttori di opere dell’ingegno a carattere creativo sono concepiti come una forma d’incentivo a creare.
Quanto alla situazione attuale del mercato dell’informazione (che non riguarda solo le opere protette dal diritto d’autore), si osserva da un lato una forte tendenza al consolidarsi di posizioni dominanti (si pensi ai grandi motori di ricerca statunitensi come Google, o al settore dell’editoria scientifica dove l’olandese Elsevier detiene la principale collezione di pubblicazioni, o alle grandi librerie online sempre statunitensi come Amazon, o ancora ai grandi aggregatori come EBSCO), dall’altro a una situazione di grande frammentazione delle iniziative.
Gli istituti formativi, scientifici e culturali segnalano grandi difficoltà ad accrescere le loro raccolte e i loro servizi agli utenti per soddisfarne i bisogni informativi, a causa di prezzi elevati e sempre meno sostenibili a fronte di finanziamenti pubblici decrescenti, e a fronte delle restrizioni poste dalla legge o dalle licenze d’uso.
Emergono infine numerose iniziative spontanee promosse da comunità di utenti (come nel caso di Wikipedia), e cominciano ad affermarsi modelli di comunicazione alternativi, basati su licenze aperte (open content), che dal mercato dei software cominciano ad estendersi a quello dei contenuti (open access). Sempre più spesso, poi, le biblioteche– oltre a produrre cataloghi, repertori e altre opere di reference – sono direttamente coinvolte in attività editoriali riguardanti la produzione culturale e scientifica dell’ente di appartenenza.
– Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 Novembre 1950.
In particolare: art. 8 (rispetto della vita privata e familiare e della corrispondenza), art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione), art. 10) (libertà di espressione che include libertà d’opinione e ricevere o di comunicare informazioni o idee, salva la possibilità di sottoporre ad autorizzazione autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. La libertà di espressione può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario), art. 17 (divieto dell’abuso del diritto).
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Comunicazione del 18.12.2000.
In particolare: art. 10 (libertà di pensiero, coscienza e religione); art. 11 (libertà di espressione che include la libertà di opinione e di ricevere o comunicare informazioni o idee; libertà e pluralismo dei media) ; 13 (libertà delle arti e della ricerca scientifica e accademica); 14 (diritto all’istruzione e alla formazione professionale continua); 16 (libertà d’impresa); 17 (proprietà, di cui si può essere privati solo per cause di pubblico interesse nei modi previsti dalla legge); 17 (diritto dei disabili a misure intese a garantirne autonomia, inserimento sociale e professionale e partecipazione).
– Costituzione della Repubblica italiana.
In particolare: art. 2 (inviolabilità dei diritti umani), 3 (uguaglianza e pari opportunità), 4 (diritto al lavoro), 6 (tutela delle minoranze linguistiche), 9 (cultura e ricerca scientifica; tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico), 15 (libertà e segretezza della corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione), 19 (professione e propaganda religiosa), 21 (libertà di manifestazione del pensiero; libertà di stampa che tollera limitazioni solo in caso di delitti), 33 (libertà dell’arte e della scienza; diritto all’istruzione; autonomia delle università e delle istituzioni di alta cultura), 34 (diritto allo studio e obbligo scolastico), art. 35 (tutela del lavoro e diritto alla formazione professionale); art. 36 (diritto del lavoratore alla retribuzione); art. 41 (iniziativa economica privata); art. 42 (proprietà)
– Convenzione di Berna, 9 Settembre 1866, riveduta con l’ l’Atto di Parigi 4 luglio 1971 (ultima modifica 1979).
– Convenzione di Ginevra, 6 Settembre 1952, riveduta nel 1971, insieme alla Convenzione di Berna, con l’Atto di Parigi
– Trattato OMPI sul diritto d’autore e sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e di produttori di fonogrammi, Ginevra, 20 dicembre 1996.
– Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fotogrammi, Ginevra, 29 ottobre 1971.
– Convenzione istitutiva dell’OMPI, Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, Stoccolma, 14 luglio 1967.
– Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, Roma 26 ottobre 1961
– Accordi GATT/TRIPS su aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio, Marrakech 15 aprile 1994.
– Direttiva 2009/24/CE sulla protezione del software (Direttiva 91/250/CEE)
– Direttiva 2004/48/CE sul rispetto della proprietà intellettuale
– Direttiva 2006/115/CE (su diritto di prestito, diritto di noleggio e alcuni diritti connessi. N.B.: sostituisce la direttiva Direttiva 92/100/CE)
– Direttiva 2001/84/CE su diritto di seguito per successive vendite dell’originale di opera d’arte o manoscritto
– Direttiva 2001/29/CE su taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella Società dell’Informazione
– Direttiva 96/9/CE su banche dati e diritto sui generis (diritti del costitutore della b.d. di estrazione e reimpiego)
– Direttiva 93/98/CEE su durata della protezione
– Direttiva 93/83/CEE per il coordinamento delle norme del diritto d’autore applicabili a radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo
Fonti nazionali
– Codice civile, art. 2575 e seguenti e art. 2598 e seguenti
– Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 Regolamento per l’esecuzione della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modifiche.
Licenza Creative Commons – Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso modo – Italia 3.0
http://creativecommons.org/lic