Obblighi di trasparenza previsti dal D.L. 83/2012

10.01.2013

Si segnala che dal 1 gennaio 2013 è obbligatorio adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 18 (Amministrazione aperta) D. L. 83/2012.  Di particolare rilevanza è il comma 5 dell’art. 18 che prevede che la pubblicazione sul sito internet dell’ente sia condizione imprescindibile di efficacia per importi complessivi superiori nel corso dell’anno superiori a 1000 euro. Di seguito un estratto della norma:

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129 ). Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).

omissis

Art. 18 – Amministrazione aperta

   1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari alle imprese e  l’attribuzione  dei  corrispettivi  e  deicompensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150.

2. Nei casi di cui  al  comma  1  ed  in  deroga  ad  ogni  diversa disposizione di legge o  regolamento,  nel  sito  internet  dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome  dell’impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma  o  il titolo a base dell’attribuzione; d)  l’ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  e)la modalita’ seguita per l’individuazione  del  beneficiario;  f)  illink al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato,nonche’ al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con  link  ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della  sezione «Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e  il riuso ai sensi dell’articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  diretta attuazione dei principi di legalita’, buon andamento e  imparzialita’ sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si  conformano entro il 31 dicembre 2012,  ai  sensi  dell’articolo  117,  comma  2,lettere g), h), l), m), r) della  Costituzione,  tutte  le  pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le societa’ in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi economici   successivi   all’entrata   in   vigore    del    presente decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore  a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la  sua eventuale omissione  o  incompletezza  e’  rilevata  d’ufficio  dagli organi  dirigenziali  e  di  controllo,  sotto  la  propria   diretta responsabilita’  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per

l’indebita concessione o attribuzione  del  beneficio  economico.  La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’  rilevabile dal destinatario della  prevista  concessione  o  attribuzione  e  da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini  del  risarcimento  del danno  da   ritardo   da   parte   dell’amministrazione,   ai   sensi dell’articolo 30 del codice del processo  amministrativo  di  cui  al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163  e  6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori  disposizioni  in  materia  di  pubblicita’.  Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e  contributivi  si  applicano  le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su  proposta  del  Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto  con il Ministro dello sviluppo  economico,  e’  autorizzato  ad  adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza  unificata,un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni  con il presente articolo ed a disciplinare le modalita’ di  pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  Lo stesso regolamento  potra’  altresi’  disciplinare  le  modalita’  di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti  periodici  e per quelli diretti ad una  pluralita’  di  soggetti  sulla  base  del medesimo titolo.

7. All’attuazione  del  presente  articolo  si  provvede  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.

omissis.