Direttiva sulle iscrizioni in qualità di Amici

La presente direttiva disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione all’AIB in qualità di Amici ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.

1. Possono aderire all’AIB in qualità di Amici:

  • gli studenti, che non abbiano superato il 30º anno di età, iscritti a specifici corsi universitari o di formazione professionale;
  • le persone che non hanno i requisiti per ottenere l’iscrizione come associati o che siano interessate a sostenere gli scopi sociali di cui all’art. 2 dello Statuto;
  • le biblioteche, i sistemi bibliotecari e gli istituti e le strutture affini;
  • gli enti, le associazioni, le istituzioni e le società, sia pubblici che privati, che svolgano la loro attività a vantaggio delle biblioteche e della professione bibliotecaria (quali scuole professionali, facoltà di biblioteconomia, case editrici, aziende di servizi, ecc.) e che desiderano sostenere l’AIB e i suoi scopi sociali.

2. Gli Amici godono dei diritti di cui all’art. 8 lettere a), d) e g) dello Statuto, ovvero:

  • partecipare alle Assemblee delle sezioni e nazionali, senza diritto di voto;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione;
  • fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione e frequentarne le sedi.

L’iscrizione come Amico impegna al rispetto dello Statuto, del codice deontologico, del codice di comportamento, delle deliberazioni degli organi statutari e della presente Direttiva.

3. A norma di quanto previsto dall’art. 28 dello Statuto vigente, annualmente il CEN fissa la quota di iscrizione per gli Amici, sia persone che Enti, nonché eventuali quote ridotte o speciali.

4. La richiesta di nuova iscrizione all’AIB in qualità di Amico e la richiesta di rinnovo annuale vanno inviate alla Sezione regionale o alla Segreteria nazionale seguendo le istruzioni riportate sul sito web dell’Associazione.

5. Gli Amici persone fisiche sono tenuti ad aggiornare nella propria scheda anagrafica della banca dati soci le informazioni che li riguardano.

6. Lo status di Amico per le persone fisiche viene meno per le seguenti cause:

  • dimissioni;
  • mancato rispetto dei doveri di cui all’art. 9, comma 1, del vigente Statuto;
  • morosità nel pagamento della quota associativa annua;
  • radiazione conseguente a provvedimento disciplinare.

7. In base all’art. 8 dello Statuto l’Amico persona è tenuto al versamento, entro il 15 marzo di ogni anno, della quota associativa in vigore. L’Amico che non abbia versato la propria quota associativa entro il 15 marzo di ciascun anno verrà considerato moroso e sospeso da tutti i diritti associativi in base all’art. 8 del vigente Statuto, e richiamati nella presente direttiva al punto 2, fino a quando non abbia provveduto a regolarizzare le propria posizione. La successiva corresponsione della quota dovuta non comporta il reintegro dei servizi e dei diritti non goduti fino a quel momento. L’Amico dimissionario può richiedere successivamente di essere reiscritto all’AIB, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione.

8. L’Associazione provvede a divulgare, attraverso i propri mezzi di informazione, la data di apertura per le nuove iscrizioni e per il rinnovo, comunicando le quote stabilite per il nuovo anno.

Approvata dal CEN (2014-01-22) in accordo con il nuovo Regolamento di iscrizione, in sostituzione della precedente versione (2007-11-23/24 e successive modifiche).

Creata da Artemisia Gentileschi il 17/02/2014. Ultima modifica 04/10/2023 di Sistema AIB
CC BY SA. Condizioni d´uso nella Dichiarazione Copyright AIB-WEB