Documento approvato dal CEN nella seduta del 16 novembre 2018
La formazione continua costituisce uno degli obiettivi statutari dell’AIB per migliorare la professionalità dei bibliotecari e con essa la qualità delle biblioteche. L’attenzione alla formazione continua è inoltre parte integrante dell’advocacy delle biblioteche.
La legge 14 gennaio 2013 n. 4 dispone che le associazioni riconosciute come rappresentative a livello nazionale di professioni non regolamentate debbano assicurare la qualificazione, la formazione e l’aggiornamento professionale degli associati.
L’AIB, iscritta nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007), è l’associazione nazionale riconosciuta, ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, come associazione rappresentativa della professione di bibliotecario, idonea a rilasciare attestazione delle relative competenze.
Tale riconoscimento presuppone, tra l’altro, l’adozione di metodi e procedimenti accurati e trasparenti di verifica e attestazione periodica della qualificazione professionale degli associati, come attualmente definita dalla norma UNI 11535 Figura professionale del bibliotecario.
Il Regolamento di iscrizione approvato il 29 novembre 2013 dall’Assemblea generale degli associati stabilisce il procedimento di verifica e attestazione di cui al punto precedente e la durata di validità dell’attestazione di qualificazione professionale rilasciata dall’apposita Commissione di cui all’art. 7 dello Statuto associativo.
Le “Linee guida per la formazione continua dell’AIB” prodotte dall’Osservatorio Formazione, definiscono i criteri per la qualità dei corsi AIB.
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento di iscrizione dell’AIB, l’iscrizione nell’Elenco degli Associati attesta il possesso delle competenze professionali e degli standard di qualità definiti dall’AIB, standard che gli iscritti sono tenuti a osservare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione.
L’AIB ha delineato un modello di formazione continua coerente con i modelli concettuali e le migliori prassi internazionali definendo i requisiti qualitativi relativi a:
La Direttiva sulla formazione continua approvata dal CEN nella seduta del 29 dicembre 2015 fornisce indicazioni operative circa le attività e gli strumenti per assicurare la qualità della formazione continua degli associati.
Tale Direttiva, oltre alla citata legge del 14 gennaio 2013, n. 4, tiene conto della legislazione corrente in materia di formazione permanente, e in particolare: della Legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 4 c. 51-58 e 64-68; del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13; del Decreto del Ministro del Lavoro 30 giugno 2015.
Un riesame attento della direttiva del 2015 ha permesso di rilevare la necessità di aggiornarne tanto la struttura quanto i contenuti, al fine di renderla coerente con la sua finalità di assicurare la formazione continua degli associati, fornendo chiarimenti sui criteri di valutazione in sede di attestazione delle competenze degli associati e conseguente iscrizione all’elenco pubblico degli associati.
Il bibliotecario che acquisisce lo stato di “Associato AIB” manifesta la volontà personale di migliorare costantemente le proprie competenze attraverso la formazione continua con percorsi di apprendimento formali, informali e non formali, affiancando la frequenza di corsi (apprendimento formale e non formale) alla pratica professionale (apprendimento informale), secondo gli standard formativi e professionali elencati nelle “Linee guida per la formazione continua dell’AIB” e le indicazioni della presente Direttiva.
Per assicurare la qualità della formazione continua degli associati, l’AIB
Per le finalità di cui al secondo punto del precedente paragrafo, è istituito l’Osservatorio Formazione cui sono attribuiti i seguenti compiti:
L’istituzione, la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio Formazione sono regolati dal Regolamento AIB su Commissioni permanenti e gruppi di studio.
L’Osservatorio ha natura di Commissione permanente anche ai fini della verifica delle cause di incompatibilità previste dal suddetto Regolamento.
Le possibili modalità di apprendimento e aggiornamento professionale sono:
Al fine della verifica delle competenze per il rinnovo periodico dell’attestazione (art. 10 del Regolamento di iscrizione), gli Associati sono tenuti a documentare la propria formazione continua.
Il numero di crediti necessario per richiedere il rinnovo dell’attestazione è pari ad almeno 1 credito annuo, corrispondente a 25 ore di carico di lavoro, a partire dall’anno di rilascio dell’attestazione precedente.
In relazione alla verifica delle attività per il quinquennio 2014-2018 il numero di ore di carico di lavoro/crediti da ottenere sarà pari a 75 ore/3 crediti complessivi in relazione all’ultimo triennio di attività (1 credito annuo).
La Commissione di Attestazione ha la facoltà di tener conto di situazioni particolari (quali condizioni personali, cambi di attività ecc.) e di fare una valutazione complessiva anche di carattere discrezionale, integrando la lettura delle dichiarazioni dell’interessato con una verifica diretta, anche in collaborazione della Sezione di appartenenza dell’Associato.
Per la quantificazione dei crediti si rinvia all’allegato Quantificazione dei crediti formativi.
Si considerano in ogni caso raggiunti i crediti formativi necessari al rinnovo dell’attestazione nei seguenti casi:
La Segreteria nazionale invierà le istruzioni per l’invio della richiesta per la verifica quinquennale, che prevede la presentazione solo dell’elenco delle attività formative svolte nel periodo successivo all’ultima attestazione.
La forma dell’esposizione è libera, purché sia chiara e di facile lettura, tuttavia si raccomanda il CV in formato Europass o il Portfolio AIB (vedi l’allegato 3) oppure il modulo predisposto dalla Segreteria nazionale.
La Commissione di attestazione, nel rispetto della legge vigente, potrà richiedere un colloquio e eventuali prove di verifica ad integrazione di quanto dichiarato nella domanda.
La presente Direttiva sostituisce la Direttiva del 29 dicembre 2015 ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Allegati