Regolamento delle Delegazioni provinciali

Approvato dall’Assemblea generale, 22-10-2021.
Sostituisce il testo precedente approvato dall’Assemblea generale, Genova, 29-04-1998.

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Art. 1
Premessa

Le Sezioni regionali, al fine di meglio organizzare l’attività sul proprio territorio, possono articolarsi in Delegazioni provinciali, purché risultino iscritti residenti o domiciliati nella Provincia almeno 15 tra associati e amici. Tale condizione dovrà essere verificata, a cura della Segreteria nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

 La rappresentatività in sede locale ed i rapporti con gli organi nazionali restano in ogni caso di competenza del CER, nei termini indicati dallo Statuto.

Art. 2
Costituzione e scioglimento

L’articolazione in Delegazioni provinciali può avvenire, per delibera dell’Assemblea della Sezione regionale di riferimento:

  1. a) su proposta del CER competente;
  2. b) su richiesta motivata di almeno 10 associati della Provincia interessata, corredata da parere obbligatorio del CER.

La costituzione della Delegazione va immediatamente comunicata, a cura del Presidente regionale, al Comitato esecutivo nazionale.

Il venir meno del numero minimo di iscritti di cui al all’articolo 1, o una nuova delibera dell’Assemblea regionale, determinano lo scioglimento della Delegazione provinciale e la decadenza del Comitato provinciale.

Art. 3
Assemblea provinciale dei soci

Gli appartenenti alla Delegazione provinciale formano l’Assemblea provinciale.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata dal Presidente della Sezione regionale, dal Comitato provinciale o su richiesta scritta di almeno 1/3 degli Associati ordinari facenti parte dell’Assemblea provinciale stessa

L’Assemblea provinciale:

  1. a) elegge nel suo ambito il Comitato provinciale;

b) discute in merito all’attività dell’Associazione nel territorio provinciale, in esecuzione degli indirizzi e dei programmi di attività fissati dall’Assemblea regionale, proponendo al CER le iniziative che a tale scopo ritiene più opportuno realizzare.

Art. 4
Comitato provinciale

È costituito da tre componenti, tra i quali sceglie un Coordinatore. Alle riunioni è invitato d’ufficio il Presidente regionale.

Attua sul territorio provinciale i programmi di attività proposti dall’Assemblea provinciale e concordati con il CER nell’ambito degli indirizzi e dei programmi fissati dall’Assemblea regionale. A tale scopo può richiedere agli enti ed istituzioni operanti nel territorio della Provincia e dei Comuni interessati contributi per le proprie iniziative, la cui gestione spetta in ogni caso direttamente al CER. Eventuali deroghe, debitamente motivate, previo parere del CER competente, potranno essere concesse dal CEN.

Informa il CER di tutto quanto attiene le attività sul territorio. Fissa l’o.d.g., il luogo e la data della convocazione dell’Assemblea provinciale.

Dura in carica fino al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 5
Coordinatore

Rappresenta la Delegazione provinciale, di cui fissa il recapito sociale, nei confronti del CER e, ove necessario e su esplicita delega del Presidente della Sezione regionale o del Presidente nazionale, secondo le rispettive attribuzioni, di terzi. Amministra e gestisce il fondo cassa della Delegazione. Può partecipare alle sedute del CER.

Art. 6
Norme di funzionamento

Sulla base dei programmi di attività proposti, alle Delegazioni provinciali viene assegnato da parte del CER un fondo cassa per spese correnti, postali e di cancelleria, proporzionato al numero di soci appartenenti alla Delegazione stessa.

Dell’amministrazione e gestione del fondo cassa è responsabile il Coordinatore della Delegazione, che provvede a far pervenire al Presidente della Sezione regionale il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei relativi documenti giustificativi, entro i termini da questi fissati, unitamente a una relazione sulle attività svolte.

Art. 7
Delegazioni regionali

Nel caso di Regioni in cui non sia costituita una Sezione regionale, l’Assemblea regionale della sezione limitrofa individuata dal CNPR ai sensi del quarto comma dell’art. 11 dello Statuto può deliberare la costituzione di una Delegazione regionale, con applicazione integrale alla stessa delle norme del presente regolamento.

Art. 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea generale degli associati del 22-10-2021 e sostituisce quello in vigore dal 29-4-1998 che si intende contestualmente abrogato.