Regolamento delle Delegazioni provinciali 1998-2021

Approvato dall’Assemblea generale dei soci del 29 aprile 1998.
Sostituito dal testo approvato dall’Assemblea generale degli Associati, online, 2021-10-22

Art. 1
Premessa

A norma di quanto previsto dall’art.9, 5° comma, dello Statuto, le Sezioni regionali, al fine di meglio organizzare l’attività sul proprio territorio, possono articolarsi in Delegazioni provinciali, purché alla data di cui all’art.25, 1° comma, dello Statuto risultino iscritti nella Provincia almeno 15 soci. Tale condizione dovrà essere verificata, a cura della Segreteria nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno.
Poiché la costituzione di delegazioni provinciali risponde ad uno scopo meramente organizzativo, la rappresentatività in sede locale ed i rapporti con gli organi nazionali restano in ogni caso di competenza del CER, nei termini indicati dallo Statuto.

Art. 2
Costituzione

L’articolazione in Delegazioni provinciali può avvenire:
a) su proposta del CER competente;
b) su richiesta motivata di almeno 10 soci della Provincia interessata, corredata da parere obbligatorio del CER.

La costituzione della Delegazione dovrà essere deliberata dall’Assemblea regionale dei soci e successivamente comunicata al Comitato esecutivo nazionale.

Art. 3
Assemblea provinciale dei soci

Il gruppo di soci appartenenti alla Delegazione provinciale forma l’Assemblea provinciale dei soci.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni volta venga convocata dal Presidente della Sezione regionale, dal Comitato provinciale o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci della Delegazione. L’Assemblea provinciale:
a) elegge nel suo ambito il Comitato provinciale;
b) discute in merito all’attività dell’Associazione nel territorio provinciale, in esecuzione degli indirizzi e dei programmi di attività fissati dall’Assemblea regionale, proponendo al CER le iniziative che a tale scopo ritiene più opportuno realizzare.

Art. 4
Comitato provinciale

È costituito da cinque componenti, tra i quali sceglie un Coordinatore.
Attua sul territorio provinciale i programmi di attività proposti dall’Assemblea provinciale e concordati con il CER nell’ambito degli indirizzi e dei programmi fissati dall’Assemblea regionale. A tale scopo può richiedere agli enti ed istituzioni operanti nel teritorio della Provincia e dei Comuni interessati contributi per le proprie iniziative, la cui gestione spetta in ogni caso direttamente al CER. Eventuali deroghe, debitamente motivate, previo parere del CER competente potranno essere concesse dal CEN.
Informa il CER di tutto quanto attiene le attività sul territorio. Fissa l’o.d.g., il luogo e la data della convocazione dell’Assemblea provinciale.
Si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni volta venga convocata dal Coordinatore o dal Presidente della Sezione regionale.
Dura in carica fino al rinnovo delle cariche sociali e può essere riconfermato una sola volta.

Art. 5
Coordinatore

Rappresenta la Delegazione, di cui fissa il recapito sociale, nei confronti del CER e, ove necessario e su esplicita delega scritta del Presidente della Sezione regionale, di terzi. Amministra e gestisce il fondo cassa della Delegazione. Può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del CER.

Art. 6
Norme di funzionamento

Sulla base dei programmi di attività proposti, alle Delegazioni provinciali viene assegnato da parte del CER un fondo cassa per spese correnti, postali e di cancelleria, proporzionato al numero di soci appartenenti alla Delegazione stessa.
Dell’amministrazione e gestione del fondo cassa è responsabile il Coordinatore della Delegazione, che provvede a far pervenire al Presidente della Sezione regionale il rendiconto delle spese sostenute, corredato delle relative pezze giustificative, entro i termini da questi fissati.