I sistemi bibliotecari di ateneo nei nuovi statuti (L. 240/2010)

1. Università degli Studi dell’Aquila 

(Decreto Rettorale del 12 gennaio 2012 pubblicato in G.U. n. 22 del 27-1-2012)

Capo II – Centri di Eccellenza, di Ricerca e di Servizio

Art. 42 – Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme coordinato delle strutture bibliotecarie, dedicate alle esigenze della ricerca, della didattica, e della conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché dell’accesso alle risorse informative on-line.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha funzioni istruttorie per il controllo sull’organizzazione e sull’efficienza delle biblioteche.

3. Il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico sentito il Consiglio Studentesco.

4. L’UAQ fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno, per assicurarne la più ampia diffusione possibile, anche in collaborazione con la Casa Editrice di Ateneo.

5. L’UAQ, con il regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, disciplina l’attuazione dei principi dell’accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. Politecnico di Bari

(Decreto Rettorale del 19 aprile 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 106, del 8/05/2012)

TITOLO III

Strutture didattiche, scientifiche e di supporto

Art. 35.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha quale compito l’acquisizione, la conservazione e la massima fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché la diffusione dell’informazione bibliografica.

2. Le norme di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo sono contenute in apposito regolamento.

3. Università degli studi di Bari “Aldo Moro”

TITOLO VI – STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

Art. 58 – Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. È istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo preposto alla conservazione, sviluppo, valorizzazione e

fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell’Università ed al più ampio accesso alle risorse informative online. In particolare il Sistema Bibliotecario di Ateneo garantisce la razionalizzazione e l’efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l’accesso all’informazione bibliografica e la diffusione della conoscenza, quali servizi essenziali per la ricerca, la didattica e la valutazione dell’Università, nonché per la più generale valorizzazione del patrimonio culturale.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito dall’insieme coordinato delle strutture bibliotecarie di Ateneo aggregate in poli bibliotecari.

3. Al Sistema Bibliotecario di Ateneo sovraintende un Comitato di Ateneo con compiti di indirizzo ed una struttura centrale con compiti di coordinamento delle biblioteche e di organizzazione dei servizi bibliotecari centralizzati.

4. L’organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nonché le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari e di attuazione dei principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 59 – Sistema Museale di Ateneo

1. L’Università istituisce un Sistema Museale di Ateneo che coordina le attività dei musei, delle Collezioni, degli orti botanici e degli acquari che costituiscono il proprio patrimonio.

Il Sistema museale ne coordina la conservazione, catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l’educazione culturale e scientifica.

2. L’Università garantisce la tutela e l’arricchimento del patrimonio museale e promuove, anche in

collaborazione con altre Istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzarlo.

3. Il funzionamento del Sistema museale è disciplinato da apposito regolamento.

4. Università degli studi della Basilicata

TITOLO VI

ALTRE STRUTTURE

Art. 37

Servizi bibliotecari

1. L’Università si dota della Biblioteca centrale di ateneo con il compito di assicurare agli studenti, a i professori e ai ricercatori, in tutte le sue sedi, l’accesso diretto alle fonti bibliografiche di informazione mediante il reperimento, l’acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti in qualunque formato.

2. Le modalità per l’organizzazione e il funzionamento della Biblioteca centrale di ateneo sono contenute nel Regolamento generale di ateneo e nel Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Università degli studi di Bergamo 

(Decreto Rettorale del 16 febbraio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 55 del 06-3-2012)

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA

Art. 44

Sistema bibliotecario

1. I Servizi bibliotecari di Ateneo sono il Centro di responsabilità a cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell’Università e costituiscono un sistema coordinato di risorse e di servizi a supporto delle esigenze della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e della valutazione.

2. I Servizi bibliotecari di Ateneo sono l’unità organizzativa responsabile della gestione del patrimonio documentario, dell’accesso alle risorse informative e della documentazione e diffusione dei prodotti delle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo.

3. Le attività e l’organizzazione dei Servizi bibliotecari sono disciplinate da apposito regolamento.

6. Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna

(Decreto Rettorale del 13 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 300 del 27-12-2011)

SEZIONE V – ALTRE STRUTTURE DI ATENEO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale.

2. Il Sistema Bibliotecario è strumento per sostenere le esigenze didattiche, scientifiche e istituzionali dell’Ateneo. Favorisce la collaborazione e il coordinamento con tutte le strutture bibliotecarie nazionali e internazionali; garantisce, inoltre, il sostegno a iniziative di promozione culturale rivolte all’intera società e alle singole persone.

3. Un apposito regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo.

Art. 29 SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

1. Il Sistema Museale di Ateneo è l’insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell’Ateneo.

2. Il Sistema Museale di Ateneo si articola nelle diverse strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonché la diffusione a vantaggio della società; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.

3. L’organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema Museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento.

7. Università degli studi di Brescia

(Decreto Rettorale 2 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 289 del 13-12-2011)

Nessun riferimento alle biblioteche e/o sba.

8. Università degli Studi di Cagliari 

(Decreto Rettorale del 27 marzo 2012, emanazione dello statuto, pubblicato in G.U. n. 89, del 16/04/2012)

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 52

Sistema Bibliotecario d’Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell’Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell’informazione, anche mediante l’accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e della valutazione.

2. Ai fini d’indirizzo e razionalizzazione del funzionamento dei servizi bibliotecari è istituita una “Commissione d’Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari” (CAB). La CAB, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, è composta dal Dirigente responsabile per i servizi bibliotecari, da una rappresentanza dei docenti dei diversi dipartimenti e da una rappresentanza degli studenti. La CAB è nominata su delibera del Senato Accademico ed è rinnovata ogni tre anni.

3. La disciplina per il funzionamento della CAB e delle strutture afferenti al Sistema è demandata ad uno specifico Regolamento di Ateneo, emanato dal Rettore su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

9. Università degli studi della Calabria

(Decreto Rettorale del 10 dicembre 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U.  n. 298 del 22/12/2012)

TITOLO III – STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ

Articolo 3.8 Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito dalle Biblioteche di Area o Interdipartimentali e dal Servizio per l’Automazione delle Biblioteche.

Il Sistema Bibliotecario è un insieme di strutture coordinate dal Comitato di Coordinamento delle Biblioteche.

Le strutture bibliotecarie sono volte alla:

a) acquisizione, conservazione e fruizione di documenti per definite aree disciplinari, categorie di utenti o particolari funzioni di supporto alla ricerca e alla didattica;

b) creazione, reperimento, recupero ed elaborazione dell’informazione bibliografica e documentale su supporto sia cartaceo sia elettronico, attraverso la biblioteca digitale.

c) catalogazione e conservazione, con accesso pubblico in apposito deposito istituzionale, dei prodotti della ricerca dell’Università della Calabria.

2. Le Biblioteche di Area o Interdipartimentali possono avere autonomia amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità.

3. Le Biblioteche attivate al momento dell’approvazione del presente Statuto sono inserite nella Tabella B.

4. Nelle Biblioteche di Area o Interdipartimentali, la funzione di indirizzo e controllo viene svolta da un Comitato Tecnico-Scientifico, la cui composizione fa riferimento al bacino di utenza e al personale tecnico-amministrativo della struttura. La composizione per categorie del suddetto Comitato è stabilita dal Regolamento di Ateneo.

La responsabilità di tali Biblioteche è affidata a un Presidente, Professore di ruolo, eletto dal Comitato Tecnico-Scientifico, per una durata triennale.

5. L’incarico di direzione, con durata triennale, è affidato dal Direttore Generale a un dipendente in possesso dei requisiti necessari e con livello non inferiore alla categoria D, su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, per le Biblioteche di Arca o Interdipartimentali, e del Comitato cli Coordinamento delle Biblioteche, per il Servizio per l’Automazione delle Biblioteche.

6. Le modalità di funzionamento e gestione delle Biblioteche di Area o Interdipartimentali sono definite da un Regolamento approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico.

7. Le norme per il coordinamento e l’interconnessione del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono definite nel Regolamento di Ateneo.

Il Comitato di Coordinamento delle Biblioteche è presieduto da un Professore di ruolo, eletto dal medesimo Comitato, per una durata triennale.

10. Università degli studi di Camerino

(Decreto Rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – Parte Prima, n. 200 del 28 agosto 2012)

TITOLO III

STRUTTURE di RICERCA e FORMAZIONE

Art. 35: Sistema Bibliotecario e Museale

Il Sistema Bibliotecario e Museale dell’Ateneo è dedicato alle esigenze della ricerca e della formazione ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali ed internazionali. Svolge funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, fruizione e valorizzazione dei beni che raccoglie, alla comunicazione e divulgazione della cultura scientifica, promuovendo azioni sinergiche con strutture affini presenti nel territorio.

2. Il Sistema comprende il Servizio Bibliotecario ed il Polo Museale d’ateneo:

a) il Servizio Bibliotecario ha il compito di garantire agli studenti, ai docenti-ricercatori e, secondo regole definite, al pubblico, l’accesso alle fonti bibliografiche di informazione mediante la ricerca, l’acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi, documenti e beni in ogni formato, mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e di buone pratiche. Il Servizio ha inoltre il compito di diffondere i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuovere la libera diffusione in rete dei risultati della ricerca prodotta in ateneo;

b) l Polo Museale ha il compito di valorizzare il patrimonio culturale e promuovere la diffusione della cultura legata al patrimonio medesimo. A tal fine utilizza gli strumenti propri della comunicazione museale e della ricerca e si dota di una policy didattica ed educativa. Il Polo, oltre alla conservazione, restauro, catalogazione ed esposizione del patrimonio culturale, provvede all’organizzazione di manifestazioni ed espressioni artistiche e scientifiche che valorizzano, a livello locale, nazionale ed internazionale, l’attività di UNICAM e il suo impegno culturale.

3. Sono organi del Sistema: il Direttore e il Comitato tecnico scientifico.

4. Il Direttore rappresenta il Sistema. Presiede il Comitato tecnico scientifico ed esercita attività di impulso, coordinamento e vigilanza sulle attività del Sistema.

5. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. Dura in carica 4 anni e può essere rinominato consecutivamente una sola volta. Designa un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, scelto tra i componenti del Comitato tecnico scientifico di cui alla lettera b) del successivo comma 8.

6. I responsabili del Servizio Bibliotecario, del Museo delle Scienze ed il curatore dell’Orto Botanico danno attuazione alle deliberazioni del Comitato tecnico scientifico per quanto di loro competenza e coordinano, dal punto di vista funzionale, il personale addetto.

7. Al Sistema Bibliotecario e Museale è associata una struttura amministrativa e tecnica che ne garantisce l’organizzazione e le attività.

8. Il Comitato tecnico scientifico è composto:

a) dal Direttore;

b) da sette docenti ricercatori, designati dall’ Assemblea delle Rappresentanze;

c) da un componente del Comitato dei sostenitori dell’Università di Camerino;

d) da due rappresentanti degli studenti, uno di estrazione scientifica ed uno umanistica, nominati dal Consiglio degli studenti;

e) dal manager amministrativo, che partecipa a titolo consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

9. Alle sedute del Comitato tecnico scientifico partecipano i responsabili ed il curatore di cui al comma 6.

10. ll Comitato tecnico scientifico ha compiti di programmazione, promozione e monitoraggio delle attività e delle iniziative, e può avvalersi di gruppi di lavoro, composti da esperti e presieduti da componenti del Comitato stesso. Può costituire una giunta, formata dal Direttore, dal Direttore vicario e da due referenti, uno per il Polo Museale e l’altro per il Servizio Bibliotecario, con funzioni istruttorie e di supporto alla direzione.

11. Il personale docente ricercatore afferente alle Scuole di Ateneo può chiedere alla Scuola il distacco temporaneo, anche part time, presso il Polo o Museale, per condurre specifiche attività o progetti.

11. Università di Catania

(Decreto Rettorale 28 novembre 2011 pubblicato in G.U.  n. 279 del 30-11-2011)

Nessun riferimento a biblioteche e/o sba.

12. Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

(Decreto Rettorale del 4 luglio 2011 pubblicato in G.U. n. 160 del 12 settembre 2011)

Art. 14.

Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. I1 Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e’ un centro unitario di servizi e documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica e dell’assistenza e inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. E’ compito del Sistema Bibliotecario di Ateneo assicurare:

a) l’acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l’aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;

b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;

c) l’estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell’informazione bibliografica in rete.

3. Sono organi dello SBA:

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Consiglio.

4. Con apposito regolamento emanato dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, previo parere del Senato Accademico, le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dello SBA.

5. Il Presidente, deve essere un professore ordinario a tempo pieno, dura in carica un triennio ed e’ incompatibile con altre cariche accademiche e con il mandato di Direttore di Dipartimento assistenziale. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

13. Università “Carlo Cattaneo” – LIUC

(Decreto Rettorale del 12 aprile 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 109, del 11/05/2012)

Nessun riferimento alla biblioteca.

14. Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

(Decreto Rettorale del 19 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 4 del 05-01-2012)

Nessun riferimento a biblioteche e/o sba

15. Università Cattolica del Sacro Cuore

ART. 35

SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE

1. La biblioteca centrale e le altre strutture bibliotecarie e documentali dell’Università Cattolica costituiscono un unico sistema bibliotecario e documentale di Ateneo, a mezzo del quale l’Università Cattolica promuove e sviluppa, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell’informazione bibliografica e documentale a supporto delle attività didattiche e di ricerca.

2. Le modalità organizzative e gestionali del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

16. Università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

(Decreto Rettorale del 14 marzo 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 71, del 24/03/2012)

Capo II

Altre Strutture didattiche e scientifiche

Art. 59.

Museo dell’Università

Il Museo dell’Università è una struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla valorizzazione delle raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale. In

particolare il Museo:

a) gestisce l’acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio museale dell’Ateneo;

b) promuove la diffusione dell’informazione, anche mediante l’integrazione con il sistema museale nazionale ed internazionale;

c) promuove la tutela e la valorizzazione dei beni di proprietà dell’Ateneo di interesse storico artistico, culturale, naturalistico, didattico e scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

La composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Museo sono definiti da uno specifico Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

Il Museo gode di autonomia di spesa e amministrativa; la relativa gestione è affidata ad una specifica Segreteria amministrativa.

L’attività del Museo è sottoposta ad una verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione.

Sono organi del Museo:

a) il Direttore;

b) il Consiglio.

Il Direttore, designato dal Senato Accademico per un triennio, rinnovabile, è un professore di ruolo a tempo pieno di comprovata

competenza specifica e che non sia Direttore di Dipartimento, presidente di Scuola o Coordinatore di dottorato.

Il Consiglio è costituito da tre professori di ruolo e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, designati dal Senato Accademico. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile.

Il Museo è disciplinato, per quanto non previsto dal presente articolo, da specifico Regolamento approvato dal Senato Accademico.

Art. 60

Sistema bibliotecario d’Ateneo

L’Università promuove l’acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario e documentale, nonché la diffusione dell’informazione anche mediante l’integrazione con il servizio bibliotecario nazionale. Le biblioteche, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo.

L’organizzazione del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinata da specifico Regolamento proposto dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche ed approvato dal Senato Accademico, che individua sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento, le tipologie delle strutture bibliotecarie operanti nell’Ateneo.

Una quota annua sui fondi di competenza del bilancio universitario viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione al funzionamento e al potenziamento delle strutture che fanno parte del Sistema bibliotecario d’Ateneo.

Il coordinamento del Sistema bibliotecario d’Ateneo è assicurato dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche e da un dirigente dell’area delle Biblioteche che appartiene al ruolo del personale tecnico-amministrativo e partecipa con diritto di voto alla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche.

La Commissione d’Ateneo per le Biblioteche è costituita da docenti di ruolo nominati ogni tre anni dal Senato Accademico, con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento del Sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici e delle strutture bibliotecarie, e predispone relazioni periodiche sulle condizioni del Sistema bibliotecario d’Ateneo.

17. Università degli Studi di Ferrara 

(Decreto Rettorale del 29 febbraio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 64, del 16/03/2012)

TITOLO II

Organi e strutture centrali dell’Università

Art. 20

(Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. Unife riconosce l’importanza dei servizi bibliotecari, documentari e informativi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati Unife organizza il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) il cui governo è disciplinato da apposito regolamento.

18. Università degli studi di Firenze

(Decreto Rettorale dell’6 aprile 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 95, del 23/04/2012)

TITOLO IV

ALTRE STRUTTURE DELL’ATENEO

Art. 37.

Sistema Bibliotecario di Ateneo

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, disciplinato da apposito Regolamento, provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l’accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell’Università, nonché il trattamento e la diffusione dell’informazione bibliografica.

Art. 39.

Sistema Museale di Ateneo

Il Sistema Museale di Ateneo, disciplinato da apposito Regolamento, provvede alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell’Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.

19. Università degli Studi di Foggia

(Decreto Rettorale del 22 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 1 del 02-01-2012)

CAPO III

ALTRE STRUTTURE E ORGANI OPERANTI NELL’AMBITO

DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Art. 40 (Sistema bibliotecario di ateneo)

1. È istituito un sistema coordinato di strutture e servizi, a supporto della ricerca e della didattica, con lo scopo di garantire l’acquisizione, la conservazione, nonché la possibilità di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell’ateneo e la diffusione dell’informazione bibliografica mediante sistemi tecnologicamente avanzati per la sua consultazione e fruizione in rete.

2. Il sistema bibliotecario di ateneo può articolarsi in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo, programmazione e controllo e una struttura di gestione.

3. L’organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

20. Università degli studi di Genova

(Decreto Rettorale 7 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 290 del 14-12-2011)

Capo VI – I centri di servizio e le biblioteche

Art. 58 – Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dall’insieme delle biblioteche di scuola e dal centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo garantisce, nel rispetto dell’autonomia culturale e organizzativa delle singole biblioteche, la gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’erogazione dei servizi bibliotecari, l’acquisizione, la conservazione e la fruizione delle risorse informative a sostegno delle attività scientifiche e didattiche.

Art. 59 – Organi del centro di servizi del sistema bibliotecario

1. Sono organi del centro di servizi:

(a) il presidente;

(b) il consiglio;

(c) il direttore.

2. Il centro di servizi è diretto da un consiglio, di cui sono componenti: il direttore, i presidenti e i direttori delle biblioteche di scuola, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo, un rappresentante del personale dell’area delle biblioteche, un responsabile amministrativo del centro, e quattro docenti designati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i presidenti delle biblioteche.

4. Il mandato del presidente dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Il presidente rappresenta l’Ateneo nei consorzi nazionali per l’acquisto di materiale librario e per lo sviluppo e l’acquisizione delle risorse elettroniche.

6. Il presidente svolge le attività necessarie per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal consiglio, avvalendosi della collaborazione del direttore.

7. Il direttore del centro, scelto tra il personale di area bibliotecaria, organizza le attività del sistema bibliotecario di Ateneo.

Art. 60 – Funzioni del centro di servizi del sistema bibliotecario

1. Ferma restando l’autonomia culturale, organizzativa e gestionale delle biblioteche di scuola, il centro di servizi del sistema bibliotecario:

(a) cura il coordinamento tra le biblioteche delle scuole, al fine di razionalizzare le politiche di spesa e ottimizzare i servizi;

(b) determina le linee di sviluppo del sistema bibliotecario di Ateneo, nonché gli obiettivi e i criteri generali di organizzazione e di sviluppo dei servizi bibliotecari;

(c) delibera l’acquisizione delle risorse elettroniche di comune interesse delle diverse scuole e cura la gestione centralizzata dei relativi acquisti;

(d) persegue lo studio, la sperimentazione e l’applicazione di tecnologie avanzate per la realizzazione e il mantenimento di sistemi bibliografici e documentali di Ateneo aderenti a standard internazionali;

(e) promuove la formazione e l’aggiornamento degli addetti ai servizi bibliotecari;

(f) cura la gestione biblioteconomica del software di catalogazione e del portale di Ateneo;

(g) predispone convenzioni con altri atenei e con altri enti;

(h) elabora proposte per l’aggiornamento dell’organizzazione delle biblioteche.

2. Per la realizzazione delle proprie finalità il centro di servizi si avvale del personale ad esso assegnato e del finanziamento erogato dall’Ateneo, nonché delle risorse eventualmente erogate dalle biblioteche di scuola. Il centro è dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 61 – Biblioteche di scuola: funzioni e forme di finanziamento

1. Ciascuna scuola è dotata di una biblioteca, eventualmente dislocata in più sedi.

Le raccolte librarie dei dipartimenti costituiscono sezioni delle biblioteche di scuola cui i dipartimenti afferiscono.

2. Le biblioteche di scuola sono centri autonomi di spesa che dispongono del personale necessario al proprio funzionamento assegnato dall’Ateneo, tenuto conto dell’effettivo carico di lavoro, dell’organizzazione logistica e del bacino di utenza.

3. Le biblioteche di scuola sono finanziate con fondi di funzionamento ordinario erogati dall’Ateneo e da una quota di contributi studenteschi. Nella ripartizione dei finanziamenti si tiene conto delle esigenze di riequilibrio a favore delle aree con limitato impiego delle risorse elettroniche.

Art. 62 – Biblioteche di scuola: organi

1. La direzione di ogni biblioteca di scuola è affidata al direttore, scelto tra il personale dell’area delle biblioteche, coadiuvato da personale bibliotecario e amministrativo.

2. Il direttore opera secondo gli indirizzi di un comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi del regolamento della scuola, composto da docenti, da un rappresentante del personale tecnicoamministrativo dell’area delle biblioteche designato dal personale della biblioteca della scuola e da un rappresentante degli studenti designato dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola.

3. Il comitato tecnico-scientifico elegge un presidente tra i docenti che ne fanno parte.

4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

21. Università degli Studi dell’Insubria

(Decreto Rettorale del 16 marzo 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 77, del 31/03/2012)

Nessun riferimento a biblioteche o sba.

22. IMT – ALTI STUDI LUCCA

(Decreto Rettorale del 20 settembre 2011 – pubblicato in G.U. n. 233 del 6 ottobre 2011)

Nessun riferimento.

23. Università degli Studi di Macerata

(Decreto Rettorale del 29 marzo 2012, emanazione dello statuto, pubblicato in G.U. n. 88, del 14/04/2012)

Art. 33 comma 3

A ciascun dipartimento, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, sono assegnate una o più strutture bibliotecarie. Le strutture bibliotecarie possono essere organizzate anche in forma interdipartimentale.

Titolo IV

Attività e strutture di servizio

Capo I

Servizi per la didattica e la ricerca

Art. 45

Sistema bibliotecario d’Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario d’Ateneo ha il compito di coordinare, razionalizzare e promuovere le attività del settore bibliotecario nell’acquisizione, catalogazione e fruizione del patrimonio librario e documentale. Il Sistema è coordinato e gestito da una apposita struttura organizzativa che sovrintende ai servizi di interesse comune, in collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche assegnatarie.

2. Il regolamento di organizzazione e il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità definiscono, rispettivamente, le forme di organizzazione e il grado di autonomia amministrativa della struttura di cui al comma 1.

24. Università Politecnica delle Marche

( Decreto Rettorale n. 618 del 18 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° giugno 2012)

TITOLO III

Strutture didattiche e di ricerca

Sezione II

Art. 43

Biblioteche  

1. Le Biblioteche sono Centri di Documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica ed inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. Le Biblioteche adempiono al compito di garantire al personale, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l’accesso alle fonti di informazione mediante la ricerca, l’acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Le Biblioteche sono inoltre dedicate alla ricerca ed alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell’informazione scientifica e dell’innovazione tecnologica.

4. Il sistema bibliotecario di Ateneo può essere articolato in più sedi. L’Ateneo favorisce il coordinamento tra le sedi al fine di conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di efficacia. L’Ateneo favorisce altresì la collaborazione tra le Biblioteche dell’Ateneo e quelle di altri Atenei o di altre istituzioni.

5. Il Regolamento d’Ateneo stabilisce il livello minimo di servizi che ciascuna Biblioteca deve fornire.

6. Ai fini della composizione e della gestione le Biblioteche, organizzate nel Centro di Documentazione di Ateneo, sono Centro di Servizio di Ateneo ai sensi dell’art. 42, con i medesimi organi, rappresentanze e compiti.

Art. 44

Sistema Museale  

1. Il Sistema Museale di Ateneo ha la funzione di organizzare, salvaguardare e rendere fruibili raccolte e collezioni di materiale di rilevante interesse storico scientifico,anche a supporto della ricerca, della didattica e della formazione, adottando tutte le iniziative atte a valorizzarle presso l’esterno anche in collaborazione con altre strutture dell’Ateneo, con enti culturali locali, nazionali e internazionali.

2. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Museale di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.

25. Università degli studi di Messina

(Decreto Rettorale del 14 maggio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 116 del 19/05/2012)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2, comma 3:

L’Università riconosce il valore strategico del sistema bibliotecario di Ateneo e dell’innovazione nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine della promozione e diffusione della cultura e in vista dell’ottimale assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ateneo.

Art. 22, comma 4:

Le attività di didattica e di ricerca si avvalgono dei servizi erogati dalla strutture bibliotecarie di Ateneo.

 26. Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM 

(Decreto Rettorale del 26 luglio 2011 pubblicato in G.U. n. 208 del 7 settembre 2011)

Nessun riferimento a biblioteche o SBA

27. Politecnico di Milano

(Decreto Rettorale del 23 febbraio 2012, modifiche allo statuto, pubblicato in G.U. n. 52 del 02-3-2012)

Nessuno riferimento al sistema bibliotecario e/o biblioteche

28. Università commerciale Luigi Bocconi (Milano)

(Decreto Rettorale del 08 maggio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 118 del 22/05/2012)

Capo III

Struttura e organizzazione dell’Università

Art. 14: Organi e strutture didattiche e di ricerca, strutture di servizio e amministrative

14. 3: Appartengono alle strutture di servizio:

la Biblioteca;

le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare

e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

Art. 27.

Strutture di servizio – La Biblioteca

27.1 La Biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca; è articolabile in sezioni, anche decentrate, costituenti un unico sistema bibliotecario e documentale.

27.2 L’organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

29. Università degli studi di Milano

(Decreto Rettorale del 15 marzo 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 73, del 27/03/2012)

TITOLO V

Centri e strutture di servizio

Art. 54

Sistema bibliotecario d’Ateneo

1. L’Università promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario d’Ateneo, inteso come l’insieme delle strutture preposte alla conservazione, alla gestione, allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio bibliotecario e documentale e all’accesso alle connesse risorse on line di cui l’Ateneo ha la disponibilità. Ne sono parti integranti: a) la competente struttura dirigenziale preposta all’organizzazione generale e all’erogazione di servizi; b) le singole strutture bibliotecarie; c) un organo collegiale di indirizzo e di consulenza denominato Commissione d’Ateneo per le Biblioteche.

Il Sistema bibliotecario d’Ateneo deve comunque configurarsi come un insieme di servizi coordinati e integrati, funzionali alle esigenze scientifiche e didattiche delle diverse aree disciplinari, organizzati e gestiti in modo da assicurare l’uso più efficace delle risorse.

Al Sistema bibliotecario d’Ateneo è attribuita una quota annua di risorse sui fondi di competenza del bilancio universitario, ai fini del suo funzionamento, dell’incremento del patrimonio bibliografico e del potenziamento delle strutture che lo compongono.

2. L’Università favorisce il coordinamento delle strutture appartenenti al Sistema bibliotecario anche mediante l’attivazione di servizi centralizzati a livello di Ateneo, l’accorpamento e la razionalizzazione di compiti e funzioni, lo sviluppo e l’adeguamento delle tecnologie, la formazione e l’aggiornamento del personale addetto, fatte salve le competenze scientifiche e gestionali delle singole strutture bibliotecarie.

30. Università degli Studi di Milano “Bicocca”

(Decreto Rettorale del 04 maggio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 119 del 23/05/2012)

Capo V

Organizzazione amministrativa e dei servizi

Art. 48

Biblioteca di ateneo

1. La biblioteca d’Ateneo è un centro dotato di autonomia di ordinazione della spesa che ha lo scopo di conservare, sviluppare, valorizzare e gestire il patrimonio bibliografico e documentale e di metterlo a disposizione di docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti dell’Università nonché di chi ne faccia richiesta in conformità alle norme del regolamento della biblioteca stessa.

2. Organi di indirizzo di programmazione e di coordinamento della biblioteca sono:

a) il consiglio di biblioteca;

b) il presidente del consiglio;

c) le commissioni di area disciplinare;

d) ciascuno dei presidenti di commissione di area disciplinare.

3. Il consiglio è composto:

a) dal presidente;

b) dai presidenti eletti da ciascuna commissione tra i suoi componenti;

c) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla biblioteca;

d) da due rappresentanti designati con mandato biennale rinnovabile dal consiglio degli studenti tra i suoi componenti.

4. I componenti del consiglio di biblioteca sono nominati con decreto del Rettore e, salvo quelli di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo, restano in carica tre anni accademici rinnovabili.

5. Del consiglio fa inoltre parte, con diritto di voto, il direttore della biblioteca che è un dirigente di ruolo, con funzioni di segretario; egli ha il compito di dare attuazione agli indirizzi decisi dal consiglio stesso.

31. Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

(Decreto Rettorale del 31 agosto 2011 pubblicato in G.U. n. 211 del 10 settembre 2011)

Nessun riferimento a biblioteca o sba.

32. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

(Decreto Rettorale del 6 febbraio 2012, pubblicato in G.U. n. 45 del 23-2-2012)

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51. Norme transitorie

comma 10. I Centri di servizio attivi all’entrata in vigore del presente Statuto sono i seguenti:

a) CEA – Centro E-Learning di Ateneo;

b) CIGS – Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti;

c) CLA – Centro Linguistico di Ateneo;

d) CSSI – Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale;

e) SBA – Sistema Bibliotecario di Ateneo.

33. Università degli studi del Molise

(Decreto Rettorale del 10 gennaio 2012 pubblicato in G.U. n. 17 del 21-1-2012)

Titolo III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Art. 40

Sistema bibliotecario e museale di Ateneo

1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica, inseribili funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali e, nell’ambito di un sistema coordinato di strutture di servizi, curano l’acquisizione, la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio documentario.

2. Le biblioteche assicurano ai docenti, ai ricercatori a tempo determinato, agli studenti e al personale tutto dell’Ateneo, nonché, secondo regole definite, al pubblico, il più ampio accesso alle fonti.

3. Le biblioteche sono dedicate alla ricerca e alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell’informazione scientifica e dell’innovazione tecnologica.

4. L’articolazione del sistema bibliotecario di Ateneo ed i relativi criteri di organizzazione vengono definiti nel Regolamento generale di Ateneo.

34. Seconda Università degli studi di Napoli 

(Decreto Rettorale del 24 febbraio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 59 del 10-3-2012)

TITOLO III

STRUTTURE DELL’ATENEO

CAPO I – Dipartimenti, Centri e Scuole

Art. 28

(Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. È istituito il sistema bibliotecario di ateneo come centro di servizio amministrativo che coordina e supporta le strutture bibliotecarie decentrate, responsabili della conservazione, acquisto, gestione e accesso, anche informatico, del patrimonio bibliotecario cartaceo e on line a supporto della ricerca.

2. Il centro di servizio agisce in accordo con la commissione scientifica per le biblioteche di ateneo, che ha funzioni di impulso, proposta e monitoraggio per gli acquisti delle risorse cartacee e on line a supporto della ricerca e per lo sviluppo delle strutture decentrate.

3. Il sistema bibliotecario di ateneo è disciplinato dal regolamento generale di ateneo il quale, tra l’altro, individua le competenze della commissione scientifica – composta da rappresentanti dei diversi poli territoriali e nominata dal rettore – e dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità il quale, tra l’altro, individua le competenze del responsabile amministrativo, nominato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione determina, ogni anno o con piani pluriennali, l’ammontare delle risorse di cui il sistema bibliotecario può disporre in attuazione delle proposte della commissione scientifica.

35. Università degli Studi di Napoli “Federico II”

(Decreto Rettorale 2012/1660 del 15/05/2012)

TITOLO IV RICERCA E DIDATTICA

Art. 38 – Sistema bibliotecario e Centro di Ateneo per le Biblioteche

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è volto ad organizzare la raccolta, la conservazione, l’arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell’Università, garantendo la razionalizzazione e l’efficacia dei servizi resi all’utenza. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è formato dalle biblioteche dell’Ateneo, nonché dai centri di documentazione dell’Università, inclusa la Biblioteca Digitale, ed è coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche.

2. I principi di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono stabiliti con Regolamento di Ateneo.

3. L’Università garantisce al Sistema bibliotecario di Ateneo, mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Centro di Ateneo per le Biblioteche, le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi Obiettivi.

36. Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

(Decreto Rettorale del 17 febbraio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 52 del 02-3-2012)

Capo III

Centri di Servizio e Sistema Bibliotecario di Ateneo

Art. 64

Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. È istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo al quale afferiscono tutte le strutture bibliotecarie dell’Ateneo, la relativa attività ed il personale addetto.

2. Il Sistema Bibliotecario è responsabile della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario.

3. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è dotato di autonomia amministrativa e gestionale esercitata ai sensi del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in sezioni, definite in base all’articolazione territoriale e/o tematica, ognuna funzionalmente organizzata per lo svolgimento dell’attività bibliotecaria ed i servizi all’utenza.

5. Le modalità di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono definite da apposito Regolamento di Ateneo.

37. Università degli studi di Napoli “Parthenope”

(Decreto Rettorale del 14 giugno 2012, emanazione dello statuto, pubblicato in G.U. n. 153 del 03/07/2012)

Capo II

Organismi strumentali all’esercizio delle attività istituzionali dell’Ateneo

Art. 36: Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale.

2. In particolare, è compito del Sistema Bibliotecario di Ateneo assicurare:

a. l’acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l’aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell’Ateneo e della produzione scientifica realizzata nell’Ateneo;

b. lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;

c. l’estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell’informazione bibliografica in rete.

3. Con apposito regolamento emanato dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, previo parere del Senato Accademico, le norme per l’organizzazione ed il funzionamento del sistema bibliotecario.

38. Università degli studi di Padova

(Decreto Rettorale del 16 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 300 del 27-12-2011)

CAPO IV – Centri di ricerca e strutture di servizio

Art. 56 – Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Al fine di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale nonché l’elaborazione e la diffusione dell’informazione bibliografica e dei servizi, ivi compresi quelli della biblioteca digitale, le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell’Università sono collegati in sistema tramite un organismo centrale di coordinamento. Il sistema bibliotecario è articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il sistema bibliotecario garantisce a tutti i componenti della comunità accademica l’accesso ai servizi bibliotecari, ivi compresi quelli della biblioteca digitale.

3. L’Università fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

4. L’Università pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell’accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 57 – Archivi e Sistema museale di Ateneo

1. L’Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell’Università, per quanto concerne sia la vita scientifica e culturale di Scuole, Dipartimenti e Centri sia l’Amministrazione centrale.

2. L’Ateneo si impegna a salvaguardare e valorizzare i beni culturali, così come definiti dalla normativa vigente, nella disponibilità dell’Ateneo, anche al fine di favorirne la più ampia fruizione da parte della città e del territorio; a tale fine i Musei sono collegati tra di loro all’interno del Sistema museale di Ateneo, articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo nel rispetto dell’autonomia delle strutture dipartimentali.

39. Università degli studi di Palermo

(Decreto Rettorale del 19 giugno 2012, emanazione dello statuto, pubblicato in G.U. n. 158 del 09/07/2012)

Art. 18 – Senato accademico – competenze

g) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, i regolamenti sulla didattica e sulla ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo, delle altre strutture di didattica e di ricerca, del Comitato di coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 44

Altre strutture di Ateneo

1. Costituiscono altre Strutture di Ateneo la cui organizzazione e’ definita da appositi regolamenti:

a. Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA)

b. Il Sistema Museografico e Orto Botanico (SIMUA)

c. Il Sistema Informatico di Ateneo (SIA)

d. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

e. Il Centro Orientamento e Tutorato (COT)

f. Il Comitato per lo Sport Universitario (CSU)

40. Università degli studi di Parma 

(Decreto Rettorale del 16 gennaio 2012 pubblicato in G.U. n. 28 del 3-2-2012)

CAPO III

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO, MUSEI E ARCHIVI

Art. 31

Sistema Bibliotecario di Ateneo, Musei e Archivi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante l’integrazione con il Sistema Bibliotecario Nazionale e altre iniziative di interesse nazionale e internazionale.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo promuove e realizza l’accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi miranti a recepire le esigenze informative dell’utenza e a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali e internazionali.

3. Il Sistema museale e archivistico dell’Ateneo è costituito dall’insieme delle strutture responsabili dell’acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione degli archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.

4. L’Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.

5. L’organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Sistema museale e archivistico sono disciplinati da regolamenti approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. vigente che si applica all’Università, da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni.

41. Istituto universitario studi superiori di Pavia

(Decreto Rettorale del 11 aprile 2012, approvazione e emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 107, del 9/05/2012)

Nessun riferimento alle biblioteche e/o sba

42. Università degli studi di Pavia

(Decreto Rettorale del 9 marzo 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 73, del 27/03/2012)

Titolo 4

Strutture e organi di supporto alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative

Art. 32

Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme delle strutture di servizio volte a garantire la fruizione, l’acquisizione e la conservazione del patrimonio documentale dell’Ateneo e a fornire il necessario supporto alle attività scientifiche e didattiche.

2. L’organo di indirizzo e programmazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo è la Commissione Bibliotecaria di Ateneo.

3. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 33

Sistema Museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo ha la funzione di organizzare, salvaguardare e rendere fruibili raccolte e collezioni di materiale di rilevante interesse storico scientifico, anche a supporto della ricerca, della didattica e della formazione, adottando tutte le iniziative atte a valorizzarle presso il grande pubblico anche in collaborazione con altre strutture dell’Ateneo, con enti culturali locali, nazionali e internazionali.

2. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Museale di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 34

Sistema Archivistico di Ateneo

1. Il Sistema Archivistico di Ateneo ha la funzione di preservare la memoria storica dell’Università, assicurando la conservazione, la consultazione e l’affidabilità dei documenti.

2. La struttura e le modalità di funzionamento del Sistema Archivistico di Ateneo sono disciplinate dai regolamenti vigenti.

43. Università per Stranieri di Perugia

(Decreto Rettorale del 13 aprile 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 106, del 8/05/2012)

Capo IV – Organizzazione e gestione della ricerca e della didattica

Art. 23.

Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo

Il Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo ha il compito di sviluppare e organizzare in forma coordinata le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, ivi compreso l’archivio storico, nonché l’elaborazione e la diffusione dell’informazione bibliografica. Ad esso fanno riferimento le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell’Università.

44. Università degli studi di Perugia

(Decreto Rettorale del 28 maggio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 143 del 21/06/2012)

Art. 4 – Principi fondamentali

Comma 2: L’Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l’accesso alle risorse informative on line, in particolare attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche.

Capo III – Centri di servizio e altre Strutture di supporto

Art. 34 – Centro dei servizi bibliotecari di Ateneo

Il Centro dei servizi bibliotecari di Ateneo provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l’accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell’Università, nonché il trattamento e la diffusione dell’informazione bibliografica.

45. Università del Piemonte Orientale “A. AVOGADRO”

(Decreto Rettorale 14 novembre 2011 pubblicato in G.U.  n. 270 del 19-11-2011)

CAPO III

COMMISSIONI E COMITATI

Art. 23.

Sistema bibliotecario di Ateneo e Commissione per le biblioteche

1. E’ istituito il sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le biblioteche ai fini dell’accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale dell’Università, in formato sia cartaceo sia elettronico.

2. La Commissione d’Ateneo per le biblioteche e’ organismo del Sistema bibliotecario d’Ateneo. Essa e’ presieduta dal rettore o da un suo delegato.

3. Con regolamento generale d’Ateneo vengono definiti tipologia, modalità costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d’Ateneo, nonche’ la composizione della Commissione d’Ateneo per le biblioteche.

4. Con apposito Regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all’accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la piu’ ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprieta’ intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

46. Scuola Normale Superiore di Pisa

(Decreto Rettorale del 07 maggio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 118 del 22/05/2012)

Nessun riferimento a biblioteche e/o sba.

47. Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna

(Decreto Rettorale del 9 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 301 del 28-12-2011)

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA,

DI GESTIONE E DI SERVIZIO Art. 37

(Organizzazione ed accesso alla documentazione scientifica)

1. La Scuola si dota di un insieme coordinato di strutture di servizio (biblioteche, archivi ed eventualmente altre) responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario nonché dell’accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e della valutazione.

2. La Scuola fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

3. La Scuola, con apposito regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell’accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, compatibilmente con gli obiettivi e le procedure della Scuola in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca e nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali , nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

48. Università di Pisa

(Decreto Rettorale del 27 febbraio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 55 del 6-3-2012)

TITOLO III – Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 38 – Il sistema bibliotecario e il sistema museale di ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell’Università di Pisa preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. In particolare cura l’organizzazione dei servizi atti a favorire e promuovere l’accesso all’informazione bibliografica e la disseminazione della conoscenza attraverso le modalità tradizionali e mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e il sostegno all’accesso aperto alla letteratura scientifica di ogni ambito disciplinare, in funzione dell’esigenza della ricerca, della didattica e delle attività degli organi amministrativi e di valutazione dell’Ateneo. Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dalle biblioteche dell’Università e dall’archivio centrale di Ateneo. L’elenco di dette biblioteche e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

2. Il sistema museale di Ateneo istituito al fine di sostenere e coordinare le strutture museali nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di didattica e di promozione della cultura; ha quale obiettivo l’integrazione progressiva del complesso dei musei e delle collezioni dell’Ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare e di ottimizzare la gestione delle risorse.

Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni universitarie. L’elenco di detti musei e collezioni e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definite nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il sistema bibliotecario di Ateneo e il sistema museale di Ateneo definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento; l’Ateneo assicura al sistema bibliotecario di Ateneo e al sistema museale di Ateneo autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

49. Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria

(Decreto Rettorale del 29 marzo 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 87, del 13/04/2012)

Titolo IV

Strutture e loro Organi

Art. 34.

Strutture dell’Università

1. Sono strutture dell’Università:

l’Amministrazione Centrale;

I Dipartimenti;

le Strutture di raccordo o Scuole;

le Scuole di specializzazione;

la Scuola di Dottorato di Ricerca;

i Centri di servizio di Ateneo;

l’Azienda agraria;

la Commissione d’Area e Commissione scientifica d’Ateneo;

il Sistema Bibliotecario di Ateneo.

2. Ogni struttura si dota di apposito regolamento.

Art. 51.

Sistema Bibliotecario d’Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo è l’insieme coordinato delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell’Università e delle risorse destinate al loro funzionamento, volte all’erogazione di servizi, di integrazione e di supporto per la didattica e per la ricerca.

2. Il sistema ha lo scopo di assicurare:

a) la migliore fruizione, lo sviluppo, l’aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto;

b) il trattamento, l’accesso e la diffusione dell’informazione bibliografica, l’accesso alle risorse informative on line.

Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

50. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” – LUISS

(Decreto Rettorale del 19 luglio 2011 pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2011)

51. Libera Università “Maria SS. Assunta” – LUMSA

(Decreto Rettorale del 1 agosto 2011 pubblicato in G.U. n. 207 del 6 settembre 2011)

Nessun riferimento a biblioteca o SBA.

52. Libera Università LUSPIO – Roma

(Decreto Rettorale del 20 ottobre 2011 – pubblicato in G.U. n. 255 del 2 novembre 2011)

Nessun riferimento.

53. Università Campus Bio-medico, Roma

Sul sito è pubblicato il vecchio Statuto

54. Università degli studi di  Roma  “Foro Italico”

(Decreto Rettorale del 16 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 303 del 30-12-2011)

TITOLO III STRUTTURE DECENTRATE E ATTIVITA’ di RICERCA E FORMAZIONE

Articolo 25 – Biblioteca di ateneo

1. La biblioteca di ateneo è una struttura il cui obiettivo principale è garantire l’accesso all’informazione relativa alle discipline oggetto di insegnamento e ricerca in ateneo. A tal fine organizza le attività di acquisizione, catalogazione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale sia in formato cartaceo che digitale.

2. La biblioteca si avvale della consulenza di un Comitato scientifico di indirizzo per la pianificazione delle acquisizioni bibliografiche e delle diverse attività, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di ateneo.

La biblioteca è Centro di responsabilità e la sua attività è disciplinata da proprio regolamento.

55. Università degli studi di Roma “La Sapienza”

(Decreto Rettorale del 29 ottobre 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U.  n. 261 del 08/11/2012)

Titolo secondo

Strutture organizzative

Art. 15, comma 6: Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti

6. Le Biblioteche della “Sapienza” costituiscono un “Sistema Bibliotecario”, articolato in aree, quale centro di spesa dotato di autonomia gestionale ed amministrativa; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento delle Biblioteche dell’area con i Dipartimenti e/o le Facoltà di competenza. La direzione delle Biblioteche è affidata al personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalità.

56. Università degli Studi Roma Tre

(Decreto Rettorale del 1 agosto 2013, modificazioni allo statuto, pubblicato in G.U. n. 189 del 13 agosto 2013)

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’UNIVERSITÀ

Art. 24, comma 4. I servizi bibliotecari dell’Università sono erogati dalle Biblioteche di area, integrate nel Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 32 – Biblioteche

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme integrato e coordinato delle strutture bibliotecarie: le Biblioteche di area e l’unità di coordinamento, che forniscono servizi qualificati alla ricerca e alla didattica rispondendo alle esigenze informative della comunità universitaria. È finalizzato alla gestione e diffusione dell’informazione, attraverso l’organizzazione, l’aggiornamento, la conservazione e la promozione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché a garantire l’accesso alle risorse disponibili tramite servizi appositamente strutturati.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo promuove e cura l’Archivio Aperto di Ateneo, secondo i principi enunciati nell’art. 4, comma 6.

3. Le strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, biblio-tecnica e biblioteconomica.

4. Le Biblioteche di area istituite, le modalità organizzative, nonché le competenze e la composizione degli organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo e delle singole Biblioteche di area sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

57. Università degli studi di Roma  “Tor Vergata”

(Decreto Rettorale 12 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 296 del 21-12-2011)

Titolo IV

Strutture amministrative

Articolo 20

Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo è costituito dalle biblioteche di area, individuate con criteri di omogeneità scientifico-culturale, e dalle biblioteche di Dipartimento.

2. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo provvede a:

a) acquisire, catalogare, aggiornare e conservare il patrimonio bibliografico dell’Ateneo e consentirne la fruizione;

b) sviluppare i servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;

c) gestire sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell’informazione bibliografica in rete;

d) attivare forme di collaborazione interuniversitaria volte all’acquisizione e alla gestione condivisa, anche mediante supporti informatici, dei rispettivi patrimoni bibliografici.

3. L’Ateneo dota le biblioteche di Area di apposite risorse, nell’ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale e alle verifiche annuali al suo stato di attuazione.

4. Le biblioteche di area sono configurate come unico centro di servizio amministrativo avente la stessa autonomia gestionale di un Dipartimento. Il centro di servizio amministrativo è retto da un Comitato tecnico-scientifico composto dai rappresentanti dei Consigli scientifici delle singole biblioteche di area e presieduto da un Direttore, eletto tra i membri del Comitato stesso.

5. Ogni biblioteca di area conserva la propria autonomia in termini di indirizzo scientifico, di gestione dei servizi a favore degli utenti, di gestione del personale assegnato e di direzione della struttura medesima.

6. Le biblioteche di area, d’intesa con i Dipartimenti interessati, possono collaborare alla gestione biblioteconomica del patrimonio librario delle biblioteche di Dipartimento.

7. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

58. Università del Salento

(Decreto Rettorale del 29 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 7 del 10-1-2012)

TITOLO SECONDO

BIBLIOTECHE, MUSEI E CENTRI

Art. 85

Sistema bibliotecario

1. Il Sistema bibliotecario d’Ateneo coordina, programma e sviluppa le attività di incremento, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale, digitale e archivistico dell’Ateneo; cura inoltre il trattamento e la diffusione dell’informazione bibliografica e l’accesso all’informazione scientifica.

2. Il Sistema opera anche in cooperazione con i corrispondenti sistemi di altre Università o Istituzioni, italiane e straniere.

Art. 86

Sistema dei Musei, Parchi, Orti botanici, Osservatori scientifici

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta di un Dipartimento e sentito il Senato accademico, delibera a maggioranza assoluta la istituzione di Musei, Parchi, Orti botanici e Osservatori scientifici, per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell’Università o ad essa affidati.

2. Queste strutture operano con autonomia organizzativa all’interno del Dipartimento proponente e coordinandosi all’interno di un sistema comune con quelle esistenti.

3. L’Università può stipulare contratti e convenzioni o costituire consorzi con soggetti esterni per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di Musei, Parchi, Orti botanici e Osservatori scientifici finalizzate alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell’Università o ad essa affidati.

59. Università degli studi di Salerno

(Decreto Rettorale del 12 giugno 2012, emanazione dello statuto, pubblicato in G.U. n. 147 del 26/06/2012)

TITOLO III

DIDATTICA E RICERCA

Art. 43 Sistema bibliotecario di ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico su qualsiasi supporto, nonché quelle di recupero, trattamento e diffusione dell’informazione bibliografica.

2. Il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.

60. Università degli studi del Sannio

(Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 153 del 03/07/2012)

Capo IV

Altri Centri e Strutture

Art. 25. Biblioteche e laboratori

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si configura come un insieme coordinato e integrato di servizi, funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche delle diverse aree disciplinari presenti nelle strutture didattiche e di ricerca, ed è volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l’arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell’Università.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito dalle biblioteche istituite presso l’Ateneo, e concorre alla diffusione e valorizzazione della sua produzione scientifica.

3. Il Sistema dei Laboratori di Ateneo, costituito dai singoli laboratori di didattica e di ricerca, garantisce il necessario supporto alle attività didattica e di ricerca ed alla erogazione dei relativi servizi.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera sulla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la gestione delle Biblioteche e dei Laboratori, sia Dipartimentali che Interdipartimentali.

5. L’indirizzo didattico e scientifico delle Biblioteche e dei Laboratori, sia Dipartimentali che Interdipartimentali, e la gestione di tutte le risorse che vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione per la loro organizzazione e gestione, competono all’organo collegiale della struttura di afferenza, che li esercita secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

6. L’Università può aderire a programmi di servizi bibliotecari e di laboratorio interuniversitari.

61. Università degli studi di Sassari

(Decreto Rettorale del 7 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 298 del 23-12-2011)

Articolo 12 – Promozione del progresso

1. L’Ateneo promuove il libero confronto delle idee e la diffusione dei risultati scientifici anche allo scopo di contribuire al progresso culturale, civile, sociale ed economico, operando in una prospettiva internazionale e favorendo lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, intesi come un unico sistema di risorse naturali, sociali ed economiche.

2. L’Ateneo ritiene che la conoscenza sia un bene comune e ne favorisce pertanto libera circolazione e la più ampia diffusione; a tal fine, esso promuove l’accesso aperto alla letteratura scientifica, sostiene pratiche di condivisione e di contenuti aperti e lo sviluppo del sistema bibliotecario di Ateneo.

62. Università della Sicilia Centrale “KORE” di Enna 

(Decreto rettorale del 10 ottobre 2011 – pubblicato in G.U. n. 242 del 17 ottobre 2011)

Nessun riferimento.

63. Università degli studi di Siena 

(Decreto Rettorale del 7 febbraio 2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28-2-2012)

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 51 (Strutture di servizio)

1. Sono strutture di servizio dell’Università:

a) Centri di Servizio d’Ateneo;

b) Dipartimenti Amministrativi;

c) Sistema Bibliotecario d’Ateneo;

d) Sistema Museale di Ateneo.

Articolo 53 (Sistema Bibliotecario d’Ateneo)

1. Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e di servizi, a supporto delle attività di ricerca e didattiche, con lo scopo di garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale d’Ateneo nonché la predisposizione di servizi adeguati per l’accesso alle informazioni bibliografiche e ai documenti.

2. Con il Regolamento generale d’Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento delle biblioteche, dei fondi librari e archivistici, dei centri di documentazione e del coordinamento centrale, nonché i livelli di responsabilità del personale addetto.

3. Alle Biblioteche è garantita, nell’ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo e delle direttive del Direttore Generale, autonomia scientifica e organizzativa.

Articolo 54 (Sistema Museale d’Ateneo)

1. Il Sistema Museale d’Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e servizi deputato alla raccolta, tutela, arricchimento, classificazione, valorizzazione, studio ed esposizione al pubblico dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, scientifico e naturalistico dell’Ateneo che, per pregio, importanza e quantità, non possono considerarsi di pertinenza di altre strutture di ricerca e didattiche.

2. Con il Regolamento generale d’Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento dei Musei, nonché i livelli di responsabilità del personale addetto.

3. Ai Musei dell’Ateneo è garantita, nell’ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo e delle direttive del Direttore Generale, autonomia scientifica e organizzativa.

Articolo 55 (Archivi)

1. L’Ateneo tutela la propria memoria storica fin dalla sua formazione, rappresentata dall’Archivio corrente, di deposito e storico, assicurandone la conservazione ottimale e la fruizione agli studiosi, predisponendo per ciascuna fase gli strumenti atti a garantire la consultazione e l’affidabilità dei documenti, in ambiente tradizionale e digitale.

64. Università per stranieri di Siena

(Decreto Rettorale del 08 maggio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 117, del 21/05/2012)

TITOLO 3

LE FORME DELL’ORGANIZZAZIONE

Art. 26: Centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, Centro di servizi, biblioteca

1. I Centri di Ricerca, Centri di Ricerca e Servizi, Centri di Servizi, nonché altri eventuali tipi di strutture a seconda delle specifiche caratteristiche delle materie di loro pertinenza, svolgono attività specializzate, legate alla missione dell’Ateneo, nonché di supporto alle attività del Dipartimento, della Scuola Superiore e delle altre strutture dell’Università. I Centri possono avere autonomia amministrativa e gestionale nell’ambito del budget di struttura, e possono anche coordinarsi fra di loro per la più efficace e efficiente gestione delle risorse.

2. L’istituzione dei Centri è proposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, ed è deliberata dallo stesso dopo avere acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico.

9. L’Ateneo considera la Biblioteca elemento caratterizzante della propria identità, missione, attività. L’Ateneo dota la Biblioteca, in quanto primaria struttura di servizio alla ricerca, alla didattica e allo studio, degli assetti gestionali, delle risorse strumentali e di personale adeguati all’assolvimento dei suoi compiti.

65. Università degli studi di Teramo

(Decreto Rettorale del 31 ottobre 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 266 del 14/11/2012)

Capo III

Strutture e servizi

Art. 34: Strutture di supporto alla didattica e alla ricerca

Comma 1. L’Università assicura ai docenti e agli studenti la fruizione del patrimonio librario di proprietà dell’Ateneo e delle Facoltà mediante biblioteche dislocate presso le strutture didattiche e di ricerca.

66. Politecnico di Torino

(Decreto Rettorale 29 novembre 2011 pubblicato in G.U.  n. 284 del 06-12-2011)

Nessun riferimento a sba.

Art. 26 – Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio

1. Il Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio è la struttura che svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione tra i Dipartimenti e le altre strutture per le attività di Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio. In particolare:

a) coordina i Dipartimenti nell’attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli Organi di Governo dell’Ateneo nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio;

b) coordina e organizza le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti;

c) promuove e favorisce le iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza scientifica e tecnica, al trasferimento tecnologico e alla creazione di impresa;

d) esprime agli Organi di Governo proposte e pareri sulla costituzione, rinnovo o soppressione di eventuali laboratori di ricerca interdipartimentali temporanei e svolge le attività di verifica del loro funzionamento;

e) promuove e organizza le iniziative per la diffusione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologico, museale, bibliotecario e archivistico dell’Ateneo;

f) predispone i documenti sintetici per il Nucleo di Valutazione riguardanti l’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio e l’attività della Scuola di Dottorato e della Scuola di Master e Formazione Permanente.

2. Il Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio è composto da:

– il vice Rettore per la ricerca, che lo presiede;

– il vice Rettore per la qualità;

– il Direttore della Scuola di Dottorato;

– il Direttore della Scuola di Master e formazione permanente;

– i Direttori di Dipartimento o loro delegati.

67. Università degli studi di Torino

(Decreto Rettorale del 15 marzo 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 87, del 13/04/2012)

Titolo III. BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

Art. 35

(Biblioteche e Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. Le biblioteche sono strutture finalizzate alle esigenze didattiche e di ricerca della comunità universitaria.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l’insieme coordinato delle biblioteche e delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell’accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e della valutazione. Promuove lo sviluppo e la fruizione del proprio patrimonio sul territorio ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.

3. Le biblioteche e il Sistema Bibliotecario di Ateneo si avvalgono di adeguato personale qualificato e dispongono di risorse materiali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è disciplinato da un apposito titolo del Regolamento di Ateneo.

Art. 36

(Sistema Archivistico di Ateneo)

1. Il Sistema Archivistico di Ateneo coordina la gestione della documentazione prodotta e ricevuta dall’Università, assicurandone la tutela e la conservazione autentica e imparziale, predisponendo per ciascuna fase di vita dei documenti gli strumenti atti a garantirne il reperimento, la consultazione e l’affidabilità sia in ambiente tradizionale sia digitale.

Art. 37

(Sistema Museale di Ateneo)

1. Il Sistema Museale di Ateneo assicura la conservazione, fruizione e valorizzazione delle collezioni museali universitarie, che rappresentano un giacimento di beni culturali e insieme una preziosa fonte di informazioni storico-scientifiche in relazione alle discipline di riferimento e si propone, nel rispetto delle più moderne indicazioni della museologia scientifica, l’obiettivo di promuovere nel modo più efficace e di divulgare la cultura scientifica al pubblico.

68. Università degli studi di Trento

Decreto Rettorale del 23 aprile 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 109 del 11/05/2012)

Nessun riferimento alle biblioteche e/o sba.

69. Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste 

(Decreto Rettorale del 18 gennaio 2012 pubblicato in G.U. n. 36 del 13-2-2012)

Nessun riferimento alle biblioteche e/o sistema bibliotecario.

70. Università degli Studi di Trieste 

(Decreto Rettorale dell’ 8 marzo 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 80, del 04/04/2012)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 comma 8

8. L’Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei; favorisce l’accesso alle risorse informative on line, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, il sistema museale di Ateneo e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze.

71. Università degli studi della Tuscia

TITOLO IV

Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

Art. 32

Sistema bibliotecario

Il Sistema bibliotecario di Ateneo ha lo scopo di sviluppare e organizzare nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi le funzioni di acquisizione, catalogazione, conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio documentale, cartaceo e digitale. A tal fine è costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico di ateneo. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha inoltre lo scopo di promuovere e coordinare servizi e attività relativi al trattamento e alla diffusione dell’informazione bibliografica in rete, alla gestione e consultazione di banche dati e risorse informative interne ed esterne, alla conservazione, all’indicizzazione e all’accesso a contenuti di ricerca e di apprendimento prodotti dall’Ateneo e dalle sue strutture.

72. Università degli studi di Udine 

(Decreto Rettorale del 2 gennaio 2012, emanazione del nuovo statuto, pubblicato in G.U. n. 62 del 14-3-2012)

TITOLO XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 65.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Sino a eventuale ridefinizione dell’intero sistema, continua a esistere e a operare nei modi e forme attuali l’insieme coordinato delle strutture bibliotecarie che attualmente costituisce il “Sistema bibliotecario di Ateneo”. Quest’ultimo opera a sostegno delle strutture della didattica e della ricerca con il compito di assicurare l’acquisizione, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario dell’Ateneo, nonchè il trattamento e la diffusione delle informazioni bibliografiche.

2. Gli organi e le strutture che lo costituiscono, nonchè il loro funzionamento, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

73. Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

(Decreto Rettorale del 2 aprile 2012, emanazione del nuovo Statuto, pubblicato in G.U. n. 89, del 16/04/2012)

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE

Art. 29

(Sistema bibliotecario di Ateneo)

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell’Università, ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forma coordinata tra macro-aree omogenee, l’acquisizione, la conservazione, l’aggiornamento e la fruizione delle raccolte, nonché l’allestimento e la gestione di servizi di informazione bibliografica e di orientamento e accesso alle risorse documentarie digitali, cooperando a questi fini con altre università ed enti di ricerca. Il sistema bibliotecario di Ateneo opera in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e della valutazione; l’organizzazione e il funzionamento del Sistema sono definiti da apposito regolamento.

Art. 60.

Sistema bibliotecario d’Ateneo

L’Università promuove l’acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario e documentale, nonché la diffusione dell’informazione anche mediante l’integrazione con il servizio bibliotecario nazionale. Le biblioteche, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo.

L’organizzazione del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinata da specifico Regolamento proposto dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche ed approvato dal Senato Accademico, che individua sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento, le tipologie delle strutture bibliotecarie operanti nell’Ateneo.

Una quota annua sui fondi di competenza del bilancio universitario viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione al funzionamento e al potenziamento delle strutture che fanno parte del Sistema bibliotecario d’Ateneo.

Il coordinamento del Sistema bibliotecario d’Ateneo è assicurato dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche e da un dirigente dell’area delle Biblioteche che appartiene al ruolo del personale tecnico-amministrativo e partecipa con diritto di voto alla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche.

La Commissione d’Ateneo per le Biblioteche è costituita da docenti di ruolo nominati ogni tre anni dal Senato Accademico, con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento del Sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici e delle strutture bibliotecarie, e predispone relazioni periodiche sulle condizioni del Sistema bibliotecario d’Ateneo.

74. Università Ca’ Foscari di Venezia

(Decreto Rettorale 8 settembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 2011)

Nessun riferimento.

75. Università IUAV di Venezia

(Decreto Rettorale del 16 gennaio 2012 pubblicato in G.U. n. 26 del 01-02-2012)

TITOLO IV – STRUTTURE TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE

Articolo 37

(Il sistema bibliotecario e documentale di Ateneo)

1. Le strutture bibliotecarie e documentali costituiscono il sistema bibliotecario e documentale di Ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell’informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l’ateneo.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 38

(Il sistema archivistico di Ateneo)

1. L’archivio corrente, l’archivio di deposito e l’archivio storico costituiscono il sistema archivistico di Ateneo che persegue la finalità di promuovere, sviluppare e valorizzare, in forme integrate e coordinate, la produzione, gestione, tenuta e tutela dei documenti prodotti dall’ateneo nell’esercizio delle proprie funzioni e a supporto delle attività svolte dagli organi e dalle strutture dell’ateneo medesimo.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema archivistico di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

76. Università degli studi di Verona

(Decreto Rettorale del 9 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 299 del 24-12-2011)

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DELL’ATENEO

Art. 42

Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. In funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e della valutazione, è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo che è l’insieme coordinato di strutture di servizio quali biblioteche, archivi ed eventualmente musei, responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell’accesso alle risorse informative on line. Con apposito regolamento sarà disciplinata l’organizzazione complessiva del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nell’ambito del quale operano, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le Biblioteche centrali quali centri autonomi di responsabilità amministrativa e finanziaria.

77. Universita’ Telematica Internazionale Uninettuno

(DECRETO RETTORALE 9 gennaio 2012 pubblicato in G.U. n. 21 del 26-1-2012)

Nessun riferimento.