Testo delle proposte di modifica

Versione 4 maggio 2020

STATUTO VIGENTE (2010)

Le frasi o parole eliminate sono in grassetto e fra parentesi quadre

MODIFICHE PROPOSTE

Le modifiche introdotte sono in grassetto sottolineato; laddove l’art. è rimasto invariato per intero, accanto al titolo è inserita la sigla INV.

NOTE ALLE PRINCIPALI MODIFICHE PROPOSTE

TITOLO I: SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita un’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, denominata “Associazione Italiana Biblioteche”, per brevità detta anche “AIB”, con sede in Roma, attualmente presso la Biblioteca Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio, numero 105.

Presso la sede dell’associazione è eletto a tutti gli effetti di legge il domicilio di chi la rappresenta.

La durata dell’AIB è illimitata.

TITOLO I: SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1 Denominazione, sede e durata (INV.)

È costituita un’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, denominata “Associazione Italiana Biblioteche”, per brevità detta anche “AIB”, con sede in Roma, attualmente presso la Biblioteca Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio, numero 105.

Presso la sede dell’associazione è eletto a tutti gli effetti di legge il domicilio di chi la rappresenta.

La durata dell’AIB è illimitata.

 

Art. 2 Scopo sociale

L’AIB, che aderisce all’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), persegue le seguenti finalità:

  1. svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto può concernere l’esercizio della professione bibliotecaria e l’organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;
  2. affermare, accrescere e tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario;
  3. promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale;
  4. fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per la formazione continua;
  5. promuovere i principi deontologici della professione e curarne il rispetto;
  6. contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica bibliotecaria [e in materia di proprietà intellettuale] e accesso all’informazione;
  7. promuovere l’organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini.


Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, l’AIB ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell’istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni bibliotecarie [
europee] e con organismi comunitari e internazionali.

Art. 2 Scopo sociale

L’AIB, che aderisce all’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), persegue le seguenti finalità:

  1. svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto può concernere l’esercizio della professione bibliotecaria e l’organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;
  2. affermare, accrescere e tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario;
  3. promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale;
  4. fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per la formazione continua;
  5. promuovere i principi deontologici della professione e curarne il rispetto;
  6. contribuire in ogni sede agli orientamenti e alle scelte di politica bibliotecaria e di accesso all’informazione;
  7. promuovere l’organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini.

 

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, l’AIB ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell’istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni bibliotecarie e con organismi comunitari e internazionali.

 

 

 

Art. 3 Strumenti operativi

Sono mezzi per il raggiungimento dello scopo sociale:

  1. la tenuta di un Elenco degli Associati aggiornato annualmente sulla base di un Regolamento di iscrizione che, redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di professioni:
    – fissi i titoli di studio e i requisiti professionali per essere associati
    – stabilisca tempi e modalità per le richieste di iscrizione o di rinnovo annuo;
    – preveda le modalità per il rilascio degli attestati di competenza;
    – assicuri indipendenza e continuità di funzionamento all’apposita commissione di
    [certificazione], di cui all’art. 7;
  2. l’adozione di un codice deontologico ovvero di un insieme di regole di carattere etico a cui gli associati devono far riferimento nello svolgimento dell’attività professionale, nei rapporti con i terzi, con i colleghi e con l’Associazione;
  3. la promozione e l’organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi, seminari, incontri, [congressi], conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all’aggiornamento e alla qualificazione professionale continua; 
  4. la costituzione di commissioni [permanenti] e di gruppi di studio; 
  5. l’attività editoriale e la diffusione dell’informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione;
  6. la gestione e lo sviluppo di una biblioteca specialistica di settore.

Art.3 Strumenti operativi

Sono mezzi per il raggiungimento dello scopo sociale:

  1. la tenuta di un Elenco degli Associati aggiornato annualmente sulla base di un Regolamento di iscrizione che, redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di professioni non ordinistiche:
    – fissi i titoli di studio e i requisiti professionali per essere associati;
    – stabilisca tempi e modalità per le richieste di iscrizione o
    il rinnovo annuo;
    – preveda le modalità per il rilascio degli attestati di competenza;
    – assicuri indipendenza e continuità di funzionamento all’apposita commissione di
    attestazione, di cui all’art. 7;
  2. l’adozione di un codice deontologico e di un codice di comportamento ovvero di un insieme di regole di carattere etico a cui gli associati devono far riferimento nello svolgimento dell’attività professionale, nei rapporti con i terzi, con i colleghi e con l’Associazione;
  3. la promozione e l’organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di un congresso periodico, di corsi, seminari, incontri, conferenze, viaggi di studio, di attività formative e culturali e di ogni altra iniziativa volta all’aggiornamento e alla qualificazione professionale continua;
  4. la costituzione di commissioni, di osservatori, di gruppi di studio e di lavoro;
  5. l’attività editoriale e la diffusione dell’informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione;
  6. la gestione e lo sviluppo di una biblioteca specialistica di settore.
 

TITOLO II: ASSOCIATI E AMICI

Art. 4 Associati

Possono essere Associati le persone fisiche che, in applicazione di quanto previsto dall’apposito Regolamento, posseggano i titoli di studio e le competenze per esercitare professionalmente l’attività di bibliotecario ovvero di specialista in gestione di biblioteche e/o di servizi bibliografici e di documentazione; sono compresi tra gli Associati coloro ai quali, per l’opera eccezionale prestata in favore delle biblioteche, venga attribuito il titolo di Associato d’onore.

TITOLO II: ASSOCIATI E AMICI

Art. 4 Associati (INV.)

Possono essere Associati le persone fisiche che, in applicazione di quanto previsto dall’apposito Regolamento, posseggano i titoli di studio e le competenze per esercitare professionalmente l’attività di bibliotecario ovvero di specialista in gestione di biblioteche e/o di servizi bibliografici e di documentazione; sono compresi tra gli Associati coloro ai quali, per l’opera eccezionale prestata in favore delle biblioteche, venga attribuito il titolo di Associato d’onore.

 

Art. 5 Amici
Possono aderire all’AIB, in qualità di Amici:

  1. gli studenti iscritti a specifici corsi universitari o di formazione professionale;
  2. le persone che operino o abbiano operato a qualsiasi titolo nelle biblioteche o negli altri enti compresi nei punti seguenti o che, comunque, siano interessate a sostenere lo scopo sociale;
  3. le biblioteche, intese come sistemi documentari, formati da raccolte di libri e/o altre tipologie di documenti, di qualunque tipo e su qualunque supporto, e da servizi professionali finalizzati a integrare, far conoscere, rendere reperibili, facilitare l’uso pubblico, tutelare, conservare, trasmettere alle generazioni future i documenti ed i loro contenuti;
  1. gli enti, le associazioni, le istituzioni e le società, sia pubblici che privati, che svolgano la loro attività a vantaggio delle biblioteche e della professione bibliotecaria.

[Gli Amici godono dei diritti di cui all’art. 8 lettere a), d) e g) e sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 9, 1° comma, del presente Statuto.]

Le modalità di adesione come Amico sono disciplinate dal Comitato Esecutivo Nazionale con apposita direttiva

[Lo status di Amico viene meno a seguito di recesso unilaterale, o di mancato rinnovo dell’adesione entro il termine fissato.]

Art.5 Amici
Possono aderire all’AIB, in qualità di Amici:

  1. gli studenti iscritti a specifici corsi universitari o di formazione professionale;
  2. le persone che operino o abbiano operato a qualsiasi titolo nelle biblioteche o negli altri enti compresi nei punti seguenti o che, comunque, siano interessate a sostenere lo scopo sociale;
  3. le biblioteche, intese come sistemi documentari, formati da raccolte di libri e/o altre tipologie di documenti, di qualunque tipo e su qualunque supporto, e da servizi professionali finalizzati a integrare, far conoscere, rendere reperibili, facilitare l’uso pubblico, tutelare, conservare, trasmettere alle generazioni future i documenti ed i loro contenuti;
  1. gli enti, le associazioni, le istituzioni e le società, sia pubblici che privati, che svolgano la loro attività a vantaggio delle biblioteche e della professione bibliotecaria.

 

 

Le modalità di adesione come Amico sono disciplinate all’art. 6 e dal Comitato Esecutivo Nazionale con apposita direttiva.

Diritti, doveri e perdita dello status di Amico sono regolati agli articoli 8,9,10.

Art.5 Amici

Si è ritenuto opportuno spostare rispettivamente agli articoli 8, 9,10 l’elencazione dei diritti, doveri e delle cause di perdita dello status di Amico.


Art. 6 Iscrizione [e rinnovo] come Associato

Le richieste di iscrizione [o di rinnovo annuo] come Associato [possono essere] presentate, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento di iscrizione, alla Sezione regionale del luogo di residenza o domicilio lavorativo del richiedente, previo pagamento della quota annuale stabilita dal Comitato Esecutivo Nazionale.

[Le richieste di iscrizione sono recapitate alla Commissione di certificazione nei tempi e con le modalità fissati dal Regolamento di iscrizione. La Sezione regionale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti approva le sole richieste di rinnovo annuo.]

 

Art.6 Iscrizione come Associato
e
adesione come Amico

Le richieste di iscrizione come Associato e quelle di adesione come Amico sono presentate, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento di iscrizione, alla Sezione regionale del luogo di residenza o domicilio lavorativo del richiedente, previo pagamento della quota annuale stabilita dal Comitato esecutivo nazionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale (CER), verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento di iscrizione, approva, con delibera da adottare all’unanimità entro il quarantesimo giorno dalla data di ricezione, le richieste di iscrizione. Entro lo stesso termine il CER delibera a maggioranza sull’adesione in qualità di Amico.

In qualsiasi momento è possibile la revisione delle delibere di cui al comma precedente, su istanza degli interessati, di altri associati, di altri organi o d’ufficio. Essa compete al Collegio dei Probiviri, per le contestazioni attinenti gli argomenti di cui ai punti a) e d) del terzo comma dell’art. 23, e alla Commissione di attestazione, per le contestazioni attinenti al possesso effettivo dei requisiti di qualificazione professionale degli Associati. Il relativo procedimento è regolato dal Regolamento di iscrizione.

Art.6 Iscrizione come Associato e adesione come Amico

 

 

 

 

 

La procedura di iscrizione viene regolata dando ai CER la funzione di valutare i requisiti e deliberare sulle richieste di iscrizione di Associati e su quelle di adesione come Amici, con tempi e modalità ben definiti e differenziati.

Inoltre viene introdotta (c.3) la possibilità, in qualsiasi momento, di una revisione delle delibere, in caso di contestazioni o d’ufficio.Tale possibilità di revisione è di competenza, per accertare il possesso dei requisiti, della Commissione di attestazione oppure del Collegio dei Probiviri per le contestazioni che rientrano nella sua sfera d’azione.

 


Art. 7 Commissione di certificazione


È composta da cinque membri di comprovata competenza ed esperienza
[in campo professionale e scientifico.]

È nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale (CEN), tenendo presente l’opportunità che almeno un componente sia parte terza rispetto all’Associazione.

Durata, funzionamento e organizzazione della Commissione sono fissati nel Regolamento di iscrizione.

La Commissione ha il compito di:

  1. deliberare sulle richieste di [iscrizione come Associato];
  2. provvedere, in collaborazione con i Comitati Esecutivi Regionali (CER), alla tenuta e all’aggiornamento annuale dell’Elenco degli Associati;
  3. esprimere pareri consultivi e formulare indicazioni relative all’adeguamento del Regolamento di iscrizione, con particolare riferimento ai requisiti professionali.

 

La Commissione agisce nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di iscrizione e presenta una relazione annuale all’Assemblea generale.


Art. 7
Commissione di attestazione
ed Elenco pubblico degli Associati

In qualsiasi momento l’Associato può presentare richiesta di attestazione di qualificazione professionale con conseguente inserimento nell’Elenco pubblico degli Associati, se l’esito della richiesta è positivo.

Il rilascio dell’attestato di qualificazione professionale e la verifica periodica della formazione continua sono condizione necessaria per essere inseriti nell’Elenco pubblico degli Associati, nonché per ricoprire cariche elettive nell’Associazione. Tali condizioni non si applicano agli associati d’onore, che sono inseriti nell’Elenco speciale degli Associati d’onore.

Seconda versione del comma precedente:

Il rilascio dell’attestato di qualificazione professionale e la verifica periodica della formazione continua sono condizione necessaria per essere inseriti nell’Elenco pubblico degli Associati. Tali condizioni non si applicano agli associati d’onore, che sono inseriti nell’elenco speciale degli associati d’onore.

L’attestazione di qualificazione professionale e l’attestazione di formazione continua sono rilasciate dalla Commissione di attestazione.

La Commissione di attestazione:
– è composta da cinque membri di comprovata competenza ed esperienza nel settore professionale e scientifico di riferimento;
è nominata dal Comitato esecutivo nazionale (CEN), tenendo presente l’opportunità che almeno un componente sia parte terza rispetto all’Associazione.

Durata, funzionamento e organizzazione della Commissione sono stabiliti nel Regolamento di iscrizione.


La Commissione ha il compito di:

  1. deliberare sulle richieste di attestazione e iscrizione all’Elenco pubblico degli Associati;
  2. provvedere, in collaborazione con i Comitati esecutivi regionali (CER), alla tenuta e all’aggiornamento annuale dell’Elenco pubblico degli Associati;
  3. esprimere pareri consultivi e formulare indicazioni relative all’adeguamento del Regolamento di iscrizione, con particolare riferimento ai requisiti professionali;
  4. accertare l’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione professionale in capo agli iscritti, nei casi di cui al terzo comma dell’art. 6,

La Commissione agisce nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di iscrizione, nonché dalle direttive sulla formazione continua e presenta una relazione annuale all’Assemblea generale sulle attività svolte.

Art. 7 Commissione di attestazione ed Elenco pubblico degli Associati

c.1

Nella presente proposta di modifica statutaria, dopo avere, agli articoli precedenti, confermato i due tipi di adesione all’AIB: la categoria degli Amici (art.5) e quella degli Associati(art.4), si precisa che questi ultimi, facendone esplicita richiesta e avendo i requisiti, possono essere Attestati, ed entrare così nell’Elenco pubblico degli Associati.Vengono quindi separate, sia come tempi che come responsabilità e organi associativi titolari della procedura, l’ammissione come Associato e l’attestazione, lasciata ad una precisa espressione di volontà dell’Associato, che può essere presentata in qualsiasi momento. Si conferma inoltre (c.3) che l’attestazione di qualificazione professionale e quella di formazione continua sono procedure di competenza della Commissione di attestazione.

c.2

Vengono proposte due versioni alternative per quanto riguarda il diritto di elettorato passivo, cioè la possibilità di ricoprire cariche elettive per gli Associati non attestati. Nella prima (2°comma) tale diritto spetta solo agli attestati, nella seconda versione riportata in corsivo è ammesso tale diritto anche per i non attestati. Si fa notare in proposito che in caso di approvazione della seconda versione qui riportata (art.7), ne consegue automaticamente quanto proposto all’art.8 come seconda versione.

c.6

La competenza a valutare le richieste di attestazione di qualificazione professionale e di iscrizione all’Elenco pubblico degli Associati è confermata alla Commissione di attestazione, che inoltre, nel caso di contestazioni in materia di verifica dei requisiti (c.6, lett.d), ha il compito di accertarne il possesso.

Art. 8. Diritti degli Associati

Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell’Associazione concorrendo all’attuazione dello scopo sociale e alla definizione [dei suoi programmi.]

 

[Tutti] gli Associati regolarmente iscritti hanno diritto a:

  1. partecipare alle Assemblee regionali e nazionali;
  2. concorrere, con il proprio voto, alla formazione delle decisioni e all’elezione dei propri rappresentanti alle cariche associative;
  3. presentare la propria candidatura a cariche associative e ad esservi eletti, fatti salvi i casi di incompatibilità;

 

 

 

 

 

 

  1. essere informati sulle attività;
  2. accedere ai verbali degli organi associativi, con il solo limite [del rispetto dei diritti alla riservatezza], secondo la normativa nazionale vigente;
  3. ottenere il rilascio dell’attestato di iscrizione nell’Elenco degli Associati;
  4. fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione.

Art.8 Diritti degli Associati e degli Amici

Gli Associati e gli Amici in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell’Associazione concorrendo all’attuazione dello scopo sociale e alla definizione dei programmi di attività.


Gli
Associati regolarmente iscritti hanno diritto a:

  1. partecipare alle adunanze delle Assemblee regionali e dell’Assemblea generale;
  2. concorrere, con il proprio voto, alla formazione delle decisioni e all’elezione dei propri rappresentanti alle cariche associative;
  3. se in possesso dell’attestazione di cui all’art. 7, presentare la propria candidatura a cariche associative ed esservi eletti, fatti salvi i casi di incompatibilità;

OPPURE

Qualora la seconda versione proposta all’art.7 venga preferita, al punto precedente il periodo “ se in possesso dell’attestazione di cui all’art.7” deve essere soppresso.


d) essere informati sulle attività;
e) accedere ai verbali degli organi associativi, con il solo limite
della protezione dei dati personali, secondo la legislazione vigente;
f) se in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ottenere il rilascio dell’attestato di iscrizione e il conseguente inserimento nell’Elenco pubblico degli Associati;
g)
fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione.

Gli Amici godono dei diritti di cui alle lettere a), d), e), g) e sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 9, 1° comma, del presente Statuto.

 

Art. 9 Doveri degli Associati

L’iscrizione come Associato ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente Statuto, del Codice deontologico e delle deliberazioni degli organi statutari.


L’Associato, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di iscrizione, si impegna ad effettuare una documentabile attività di formazione continua e, nei casi in cui la legge lo richieda, a stipulare idonee coperture assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione.

Art. 9 Doveri degli Associati e degli Amici

L’iscrizione come Associato o come Amico ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente Statuto, del Codice deontologico, del Codice di comportamento e delle deliberazioni degli organi statutari.


L’Associato, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di iscrizione, si impegna ad effettuare una documentabile attività di formazione continua e, nei casi in cui la legge lo richieda, a stipulare idonee coperture assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione.

 

Art. 10 Perdita dello status di Associato

Lo status di Associato viene meno per le seguenti cause:

  1. dimissioni;

  2. mancato rispetto dei doveri di cui all’art. 9;

  3. morosità nel pagamento della quota associativa
  4. radiazione [conseguente a provvedimento disciplinare]

Art. 10 Perdita dello status di Associato

Lo status di Associato viene meno per le seguenti cause:

  1. dimissioni;

  2. mancato rispetto dei doveri di cui all’art. 9;

  3. morosità nel pagamento della quota associativa
  4. radiazione
 

Titolo III: ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Struttura territoriale

L’AIB è un’associazione nazionale articolata su base territoriale con Sezioni regionali.

In ogni regione d’Italia può essere istituita una Sezione dell’AIB a condizione che alla stessa risultino iscritti non meno di 20 (venti) associati residenti e/o operanti nella regione stessa.

La costituzione di nuove Sezioni regionali deve essere approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

[Nel caso di Regioni in cui non sia stata costituita la Sezione, gli Associati potranno chiedere di essere iscritti presso quella di una regione limitrofa.]

Le Sezioni regionali, al fine di organizzare l’attività sul territorio, possono articolarsi in Delegazioni provinciali, qualora vi siano almeno 15 (quindici) associati nella provincia.

Alle Sezioni regionali spetta una percentuale delle quote associative versate dagli appartenenti alle Sezioni medesime.

Titolo III: ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Struttura territoriale

L’AIB è un’associazione nazionale articolata su base territoriale con Sezioni regionali.

In ogni regione d’Italia può essere istituita una Sezione dell’AIB a condizione che alla stessa risultino iscritti non meno di 20 (venti) associati residenti e/o operanti nella regione stessa.

La costituzione di nuove Sezioni regionali deve essere approvata dal Comitato esecutivo nazionale.

Nel caso di regioni in cui non si costituisca una Sezione, il Consiglio nazionale dei Presidenti regionali individua una sezione limitrofa nella quale verrà assorbita la prima, unificando le rispettive assemblee. La nuova Sezione risultante dalla unificazione assumerà il nome delle Sezioni precedenti.


Le Sezioni regionali, al fine di organizzare l’attività sul territorio, possono articolarsi in Delegazioni provinciali, qualora vi siano almeno 15 (quindici) associati nella provincia.

Alle Sezioni regionali spetta una percentuale delle quote associative versate dagli appartenenti alle Sezioni medesime.

Art. 11 Struttura territoriale

 

c.4 Un trattamento diverso è stato introdotto per la gestione dei casi in cui non è possibile costituire Sezioni regionali, affidando l’individuazione di una sezione limitrofa al Consiglio nazionale dei Presidenti regionali (CNPR).

Art. 12 Organi dell’Associazione


Sono organi territoriali dell’AIB:

-le Assemblee regionali degli associati;

-i Comitati Esecutivi Regionali (CER);

-i Presidenti Regionali.


Sono organi nazionali dell’AIB:

-l’Assemblea generale degli associati;

-il Comitato Esecutivo Nazionale (CEN);

-il Presidente Nazionale.

[Sono rispettivamente organi consultivi, di controllo e disciplinari dell’AIB:]

-il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali (CNPR);

il Collegio Sindacale;

il Collegio dei Probiviri.

Art.12 Organi dell’Associazione


Sono organi territoriali dell’AIB:

-le Assemblee regionali degli associati;

-i Comitati esecutivi regionali (CER);

-i Presidenti regionali.

Sono organi nazionali dell’AIB:


-l’Assemblea generale degli Associati;

-il Comitato esecutivo nazionale (CEN);

-il Presidente nazionale;

-il Consiglio nazionale dei Presidenti regionali (CNPR);

-il Collegio sindacale;

-il Collegio dei Probiviri.

Art.12 Organi dell’Associazione

 

 

L’enunciazione degli organi associativi è stata riorganizzata per una migliore rispondenza alle funzioni attuali, inserendo fra gli organi nazionali quegli organi associativi che avevano rilevanza nazionale e funzioni specifiche, divenute più ampie di quanto specificato nel testo vigente.

CAPO I: ORGANI TERRITORIALI

Art. 13 Assemblea regionale degli associati

 

L’insieme degli associati appartenenti alla Sezione regionale ne forma l’Assemblea.

Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell’Assemblea regionale valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l’Assemblea generale degli associati.

L’Assemblea regionale, che deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 (trenta) aprile, stabilisce il numero minimo dei componenti il Comitato Esecutivo della Sezione, come specificato al successivo articolo 14, elegge il Comitato Esecutivo Regionale (CER), approva il programma di attività della Sezione coerentemente con gli indirizzi e le deliberazioni dell’Assemblea generale, formula, per il tramite del Presidente Regionale, proposte al Presidente Nazionale; designa, fra gli Associati, la rosa dei candidati da proporre all’Assemblea generale per l’elezione degli organi centrali, come previsto dall’articolo 16, lett. c).

CAPO I: ORGANI TERRITORIALI

Art. 13 Assemblea regionale degli associati (INV.)

L’insieme degli associati appartenenti alla Sezione regionale ne forma l’Assemblea.

Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell’Assemblea regionale valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l’Assemblea generale degli associati.

L’Assemblea regionale, che deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 (trenta) aprile, stabilisce il numero minimo dei componenti il Comitato esecutivo della Sezione, come specificato al successivo articolo 14, elegge il Comitato esecutivo regionale (CER), approva il programma di attività della Sezione coerentemente con gli indirizzi e le deliberazioni dell’Assemblea generale, formula, per il tramite del Presidente regionale, proposte al Presidente nazionale; designa, fra gli Associati, la rosa dei candidati da proporre all’Assemblea generale per l’elezione degli organi centrali, come previsto dall’articolo 16, lett. c).

 

Art. 14 Comitato Esecutivo Regionale – CER

Il Comitato Esecutivo Regionale è costituito da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, tra i quali elegge un Presidente ed un Vice Presidente; nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori del suo ambito.

È validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti.


Attua i programmi di attività fissati dall’Assemblea regionale per la realizzazione a livello locale degli scopi associativi; amministra le risorse della Sezione con obbligo di documentazione e rendiconto delle spese, secondo le disposizioni contenute nel regolamento amministrativo; dà attuazione alle direttive del Comitato Esecutivo Nazionale con cui collabora per la realizzazione di eventuali iniziative di carattere nazionale dallo stesso promosse.

Art. 14 Comitato esecutivo regionale – CER

Il Comitato esecutivo regionale è costituito da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, tra i quali elegge il Presidente ed il Vice Presidente; nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori del suo ambito.

È validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Attua i programmi di attività fissati dall’Assemblea regionale per la realizzazione a livello locale degli scopi associativi; delibera, con le modalità indicate all’art.6, sulle richieste di iscrizione all’Associazione; amministra le risorse della Sezione con obbligo di documentazione e rendiconto delle spese, secondo le disposizioni contenute nel regolamento amministrativo; dà attuazione alle direttive del Comitato esecutivo nazionale con cui collabora per la realizzazione di eventuali iniziative di carattere nazionale dallo stesso promosse.

Art. 14 Comitato esecutivo regionale – CER

E’ stata aggiunta la competenza di deliberare sulle richieste di iscrizione, prevista dall’art.6.

Art. 15 I Presidenti Regionali

Il Presidente Regionale rappresenta la Sezione all’interno dell’Associazione: convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Esecutivo Regionale; ne attua le rispettive delibere, verificandone la compatibilità con lo statuto e con le direttive degli organi centrali; dà comunicazione al Presidente Nazionale delle iniziative progettate, al fine di consentirne il coordinamento, e, comunque, in genere riferisce a quest’ultimo sulle attività da intraprendere e sull’esito di quelle svolte.

Ciascun Presidente Regionale, che rappresenta altresì l’Associazione, in forza di specifica delega conferitagli dal Presidente Nazionale e nei limiti della stessa, ha la firma e la rappresentanza della Sezione regionale nei confronti dei terzi e cura i rapporti con gli enti pubblici territoriali e le istituzioni culturali e politiche locali.

Il Presidente Regionale predispone il rendiconto amministrativo secondo le scadenze e le modalità previste dall’apposito Regolamento.


Art. 15 I Presidenti regionali (INV.)

Il Presidente regionale rappresenta la Sezione all’interno dell’Associazione: convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato esecutivo regionale; ne attua le rispettive delibere, verificandone la compatibilità con lo statuto e con le direttive degli organi centrali; dà comunicazione al Presidente nazionale delle iniziative progettate, al fine di consentirne il coordinamento, e, comunque, in genere riferisce a quest’ultimo sulle attività da intraprendere e sull’esito di quelle svolte.

Ciascun Presidente regionale, che rappresenta altresì l’Associazione, in forza di specifica delega conferitagli dal Presidente nazionale e nei limiti della stessa, ha la firma e la rappresentanza della Sezione regionale nei confronti dei terzi e cura i rapporti con gli enti pubblici territoriali e le istituzioni culturali e politiche locali.

Il Presidente regionale predispone il rendiconto amministrativo secondo le scadenze e le modalità previste dall’apposito Regolamento.

 

CAPO II: ORGANI NAZIONALI

A) Assemblea generale degli Associati

Art. 16 Costituzione e convocazione dell’Assemblea

L’AIB ha nell’Assemblea generale degli Associati il proprio organo sovrano.

L’Assemblea generale è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione. Gli Amici di cui al precedente articolo 5 [possono]partecipare all’Assemblea,[ in seduta ordinaria e straordinaria], fermo restando che i soli associati hanno diritto di voto.

L’Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato Esecutivo Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli Associati.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l’anno, entro il 30 (trenta) aprile, per:

  1. approvare la relazione annuale del Presidente sull’attività dell’Associazione e il bilancio consuntivo;
  2. approvare il programma di massima delle attività future e il bilancio preventivo;
  3. eleggere ogni tre anni, a scrutinio segreto, il Comitato Esecutivo Nazionale e il Collegio dei Probiviri, rispettivamente da un elenco di candidati, composto per il Comitato da tre e, per il Collegio dei Probiviri, da due rappresentanti, designati da ciascuna Assemblea regionale;
  4. nominare ogni tre anni il Collegio sindacale;
  5. approvare Regolamenti attuativi dello Statuto.L’Assemblea straordinaria discute e delibera:a) sulle proposte di modifica dello statuto

    b) sullo scioglimento dell’Associazione.

CAPO II: ORGANI NAZIONALI

A) Assemblea generale degli Associati

Art. 16 Costituzione e convocazione dell’Assemblea

L’AIB ha nell’Assemblea generale degli Associati il proprio organo sovrano.

L’Assemblea generale è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione. Gli Amici di cui al precedente articolo 5 sono sempre invitati a partecipare all’Assemblea e possono esprimere pareri e proposte, fermo restando che i soli associati hanno diritto di voto.

L’Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato esecutivo nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente nazionale, di almeno un decimo degli Associati.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l’anno, entro il 30 (trenta) aprile, per:

  1. approvare la relazione annuale del Presidente nazionale sull’attività dell’Associazione e il bilancio consuntivo;
  2. approvare il programma di massima delle attività future e il bilancio preventivo;
  3. eleggere ogni tre anni, a scrutinio segreto, il Comitato esecutivo nazionale e il Collegio dei Probiviri, rispettivamente da un elenco di candidati, composto per il Comitato da tre e, per il Collegio dei Probiviri, da due rappresentanti, designati da ciascuna Assemblea regionale;
  4. nominare ogni tre anni il Collegio sindacale;
  5. approvare Regolamenti attuativi dello Statuto.L’Assemblea straordinaria discute e delibera:a) sulle proposte di modifica dello statuto

    b) sullo scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 17 Modalità di convocazione dell’Assemblea


Il Presidente convoca l’Assemblea mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Associazione, affissione della convocazione nei locali dell’Associazione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quali posta elettronica o altri mezzi similari o tramite pubblicazione sulle riviste dell’Associazione stessa almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

 

In caso di urgenze il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Art. 17 Modalità di convocazione dell’Assemblea


Il Presidente nazionale convoca l’Assemblea mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Associazione, affissione della convocazione nei locali dell’Associazione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quali posta elettronica o altri mezzi similari o tramite pubblicazione sulle riviste dell’Associazione stessa almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

In caso di urgenze il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea può essere convocata in seduta telematica a condizione che le modalità di svolgimento assicurino le stesse garanzie e prerogative delle assemblee svolte in presenza.

Art. 17 Modalità di convocazione dell’Assemblea

 

 

 

 

 

 

c.2

Si introduce la possibilità di utilizzare modalità telematiche per la convocazione dell’Assemblea.

Art. 18 Deliberazioni dell’Assemblea

Salvo quanto disposto dall’art.[ 29], l’Assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti; quella straordinaria si considera validamente costituita con la presenza di almeno un ventesimo degli associati aventi diritto al voto.


L’Assemblea è presieduta dal Presidente [
dell’Associazione]; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona nominata dall’Assemblea stessa.


L’Assemblea sceglie tra i presenti un segretario, che provvede alla redazione del verbale.

Nelle assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto con l’assistenza di un notaio, il quale fungerà da segretario; il Presidente, ove lo ritenga necessario, può, inoltre, richiedere l’assistenza del notaio anche per le Assemblee ordinarie.

In occasione di votazioni a scrutinio segreto, l’Assemblea provvederà preliminarmente a nominare i componenti del seggio elettorale, che opererà secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

L’assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; nel caso di elezioni degli organi dell’Associazione, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.


Salvo quanto disposto dall’art.[
29], l’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei votanti.


Sugli argomenti di cui [
alle lettere a), b) e c)] dell’articolo 16 è ammessa anche la votazione presso le Sezioni regionali [ed il voto postale, con le modalità che verranno previste] negli specifici regolamenti.

Art. 18 Deliberazioni dell’Assemblea

Salvo quanto disposto dall’art. 30, l’Assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti; quella straordinaria si considera validamente costituita con la presenza di almeno un ventesimo degli associati aventi diritto al voto.


L’Assemblea è presieduta dal Presidente
nazionale; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona nominata dall’Assemblea stessa.


L’Assemblea sceglie tra i presenti un segretario, che provvede alla redazione del verbale.

Nelle assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto con l’assistenza di un notaio, il quale fungerà da segretario; il Presidente nazionale, ove lo ritenga necessario, può, inoltre, richiedere l’assistenza del notaio anche per le Assemblee ordinarie.

In occasione di votazioni a scrutinio segreto, l’Assemblea provvederà preliminarmente a nominare i componenti del seggio elettorale, che opererà secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

L’assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; nel caso di elezioni degli organi dell’Associazione, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

 

Salvo quanto disposto dall’art.30, l’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei votanti.


Sugli argomenti di cui all’art. 16 è ammesso anche il voto differito, per via telematica, o presso le Sezioni regionali, o mediante spedizione postale, nei modi stabiliti negli specifici regolamenti

Art. 18 Deliberazioni dell’Assemblea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ultimo comma:

viene introdotta la modalità telematica per lo svolgimento dell’assemblea generale e per le votazioni, anche differita. Queste ultime (votazioni svolte in modalità telematica, eventualmente non contestuali a un’assemblea, telematica o in presenza), peraltro sempre in alternativa, sono state estese a tutte le tipologie di deliberazioni dell’assemblea previste all’art.16

B) Comitato Esecutivo Nazionale – Presidenza nazionale

Art. 19 Comitato Esecutivo Nazionale

È costituito da sette componenti, eletti dall’Assemblea generale, secondo le norme stabilite all’articolo 16, lett. c).

Al suo interno elegge, nella prima riunione, che deve avere luogo entro 30 giorni dalle votazioni, un Presidente e un Vice Presidente

Nomina o conferma un Segretario generale, scelto al di fuori dello stesso, iscritto all’AIB.


Quale organo esecutivo dell’Associazione esso ha il compito di:

  1. curare tutte le attività dell’Associazione, ponendo in essere quanto necessario o solo opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, dando attuazione ad ogni delibera dell’Assemblea;
  2. deliberare su qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione;
  3. attribuire il titolo di associato d’onore;
  4. nominare la Commissione [di certificazione];
  5. decidere la costituzione di commissioni [permanenti] e di gruppi di studio, le cui attività sono disciplinate da appositi regolamenti.

Esso, inoltre, delibera sull’impiego dei mezzi di cui all’articolo [27], attuando i programmi di attività fissati dall’Assemblea generale; esamina le proposte del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali [, richiedendone se del caso il parere]; fissa l’ordine del giorno dell’Assemblea generale degli associati; è depositario del patrimonio dell’AIB ed è responsabile della gestione economica della stessa; delibera in merito alla percentuale delle quote associative, comunque non inferiore al 30% (trenta per cento), da destinare alle Sezioni regionali; predispone il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale degli associati.

È convocato dal Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno, almeno [due] volte l’anno o quando ne facciano richiesta tre componenti.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro membri; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

B) Comitato esecutivo nazionale – Presidenza nazionale

Art. 19 Comitato esecutivo nazionale

È costituito da sette componenti, eletti dall’Assemblea generale, secondo le norme stabilite all’articolo 16, lett. c).

Al suo interno elegge, nella prima riunione, che deve avere luogo entro 30 giorni dalle votazioni, il Presidente nazionale e il Vice Presidente

Nomina o conferma un Segretario generale, scelto al di fuori dello stesso, iscritto all’AIB e ne delibera il compenso.

Quale organo esecutivo dell’Associazione esso ha il compito di:

  1. curare tutte le attività dell’Associazione, ponendo in essere quanto necessario o solo opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, dando attuazione ad ogni delibera dell’Assemblea;
  2. deliberare su qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione;
  3. attribuire il titolo di associato d’onore;
  4. nominare la Commissione di attestazione;
  5. decidere la costituzione di commissioni, di osservatori e di gruppi di studio, le cui attività sono disciplinate da appositi regolamenti.


Esso, inoltre, delibera sull’impiego dei mezzi di cui all’articolo
28, attuando i programmi di attività fissati dall’Assemblea generale; esamina le proposte del Consiglio nazionale dei Presidenti regionali; fissa l’ordine del giorno dell’Assemblea generale degli associati; è depositario del patrimonio dell’AIB ed è responsabile della gestione economica della stessa; delibera in merito alla percentuale delle quote associative, comunque non inferiore al 30% (trenta per cento), da destinare alle Sezioni regionali; predispone il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale degli associati.


È convocato dal Presidente
nazionale, che ne fissa l’ordine del giorno, almeno quattro volte l’anno o quando ne facciano richiesta tre componenti.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro membri; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente nazionale.

In caso di inadempienze degli Associati, sottopone la questione al Collegio dei Probiviri, rendendone operative le decisioni.

Art. 19 Comitato esecutivo nazionale

c.5

La richiesta di parere al CNPR da parte del CEN è trattata all’art.21

c.6

viene aumentato a quattro volte l’anno l’obbligo di convocare il CNPR

Art. 20 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’AIB, di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi e rappresenta l’AIB nei rapporti con enti e istituzioni nazionali ed esteri.
In caso di assoluta necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.
In caso di inadempienze degli associati, sottopone la questione ai Probiviri, rendendone operative le decisioni.
Convoca il Comitato Esecutivo Nazionale secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 5.
Convoca l’Assemblea generale degli associati e il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, secondo le modalità previste negli articoli 17 e 21.
Nei 90 (novanta) giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a convocare l’Assemblea generale degli associati per il rinnovo delle cariche associative; l’Assemblea dovrà aver luogo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del mandato. Durante tale periodo gli organi rimarranno in carica per l’ordinaria amministrazione.
In caso di mancato rispetto dei predetti termini, dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea il membro più anziano per iscrizione del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali.

Art. 20 Presidente nazionale e Vice Presidente

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’AIB, di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente
nazionale ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi e rappresenta l’AIB nei rapporti con enti e istituzioni nazionali ed esteri.
In caso di assoluta necessità, il Presidente
nazionale può adottare provvedimenti d’urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Comitato esecutivo nazionale nella prima riunione utile.
In caso di inadempienze degli associati, sottopone la questione ai Probiviri, rendendone operative le decisioni.
Convoca il Comitato esecutivo nazionale secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 6.
Convoca l’Assemblea generale degli associati e il Consiglio nazionale dei Presidenti regionali, secondo le modalità previste negli articoli 17 e 21.
Nei 90 (novanta) giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a convocare l’Assemblea generale degli associati per il rinnovo delle cariche associative; l’Assemblea dovrà aver luogo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del mandato. Durante tale periodo gli organi rimarranno in carica per l’ordinaria amministrazione.
In caso di mancato rispetto dei predetti termini, dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea il membro più anziano per iscrizione del Consiglio nazionale dei Presidenti regionali.

 

Art. 21 Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali- CNPR

È costituito dai Presidenti Regionali e dal Presidente [dell’AIB], che lo presiede.


È convocato dal Presidente
[dell’AIB] almeno [una] volta l’anno o comunque ogni qual volta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno cinque dei suoi componenti.

È l’organo consultivo e propositivo [dell’Associazione], in tema di coordinamento dell’attività [territoriale] e delle politiche regionali e può formulare proposte, da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale, che ne può acquisire, qualora lo ritenga opportuno, il parere su questioni di carattere generale.

In ogni caso il parere del Consiglio dovrà essere richiesto sulla programmazione annuale, sulle tematiche congressuali, sul bilancio di previsione, sulle modalità di attuazione del programma di attività annuale, fissato dall’Assemblea generale degli associati, sulle proposte di modifiche statutarie, sulla percentuale di quote associative da destinare alle Sezioni regionali, sulla costituzione e composizione delle Commissioni.

Art.21 Consiglio nazionale dei Presidenti regionali-CNPR

È costituito dai Presidenti regionali e dal Presidente nazionale, che lo presiede. E’ invitato di diritto il Comitato esecutivo nazionale.

È convocato dal Presidente nazionale almeno due volte l’anno o comunque ogni qual volta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno cinque dei suoi componenti.

È l’organo consultivo e propositivo in tema di coordinamento dell’attività associativa e delle politiche regionali e può formulare proposte, da sottoporre al Comitato esecutivo nazionale, che ne può acquisire, qualora lo ritenga opportuno, il parere su questioni di carattere generale.

In ogni caso il parere del CNPR dovrà essere richiesto sulla programmazione annuale, sulle tematiche congressuali, sul bilancio di previsione, sulle modalità di attuazione del programma di attività annuale, fissato dall’Assemblea generale degli associati, sulle proposte di modifiche statutarie, per l’individuazione, nel caso di Regioni in cui non si costituisca una sezione, di una sezione limitrofa nella quale verrà assorbita la prima, sulla percentuale di quote associative da destinare alle Sezioni regionali, sulla costituzione e composizione delle commissioni, osservatori e gruppi rispetto i quali ha il diritto di cooptazione di due Associati o Amici in ognuno di essi.

Art.21 Consiglio nazionale dei Presidenti regionali-CNPR

c.2

L’obbligo di convocazione è stato aumentato a due volte l’anno.


c.4

è stata aggiunta la competenza a cooptare due associati o amici in commissioni, osservatori e gruppi; inoltre l’individuazione della sezione limitrofa che assorbe la sezione nelle Regioni in cui non si è costituita una sezione.

Art. 22 Collegio Sindacale

La revisione dei conti dell’Associazione è curata da un Collegio sindacale, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dall’Assemblea generale.
Il Presidente del Collegio sindacale e uno dei due Sindaci supplenti, scelti anche tra i non associati, devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili, di cui al D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Il Collegio Sindacale opera in conformità alle norme del Codice civile. I suoi componenti assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e possono partecipare alle discussioni di carattere finanziario-amministrativo.
È convocato dal Presidente. Presenta relazioni scritte sui consuntivi e sui preventivi annuali.

Art. 22 Collegio Sindacale (INV.)

La revisione dei conti dell’Associazione è curata da un Collegio sindacale, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dall’Assemblea generale.
Il Presidente del Collegio sindacale e uno dei due Sindaci supplenti, scelti anche tra i non associati, devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili, di cui al D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Il Collegio Sindacale opera in conformità alle norme del Codice civile. I suoi componenti assistono alle riunioni del Comitato esecutivo nazionale e possono partecipare alle discussioni di carattere finanziario-amministrativo.
È convocato dal Presidente. Presenta relazioni scritte sui consuntivi e sui preventivi annuali.

 

 

Art. 23 Collegio dei Probiviri

È costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea generale, secondo le norme di cui all’articolo 16, lett. c).

Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.

Ferma restando la garanzia del contraddittorio:

  1. dirime le controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi e i secondi, sorte nell’ambito delle attività dell’Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell’applicazione dello statuto;
  2. esprime parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello statuto;
  3. accerta le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprano cariche o incarichi associativi;
  4. esercita, su istanza di parte, l’azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all’Assemblea generale;
  5. può proporre all’Assemblea generale lo scioglimento anticipato di un organo, nei casi previsti dal successivo articolo [25].

 

Ad eccezione della radiazione, le decisioni di cui ai punti a)-d) sono immediatamente operative; tuttavia gli interessati possono impugnarle innanzi all’Assemblea generale, nella prima seduta ordinaria utile.

Le modalità della sua convocazione e del suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 23 Collegio dei Probiviri

È costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea generale, secondo le norme di cui all’articolo 16, comma 4 lett. c).

Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.

Ferma restando la garanzia del contraddittorio:

  1. dirime le controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi e i secondi, sorte nell’ambito delle attività dell’Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell’applicazione dello statuto;
  2. esprime parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello statuto;
  3. accerta le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprano cariche o incarichi associativi;
  4. esercita, su istanza di parte, l’azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, del codice deontologico, del codice di comportamento, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all’Assemblea generale;
  5. su istanza di Organi o di Associati esprime parere su qualsiasi questione attinente la corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché del codice deontologico e di comportamento;
  6. può proporre all’Assemblea generale lo scioglimento anticipato di un organo, nei casi previsti dal successivo articolo 26.

Ad eccezione della radiazione, le decisioni di cui ai punti a)-d) sono immediatamente operative; tuttavia gli interessati possono impugnarle innanzi all’Assemblea generale, nella prima seduta ordinaria utile.

Le modalità della sua convocazione e del suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 23 Collegio dei Probiviri

c.3, lett. e)

è stata inserita esplicitamente la competenza in materia di interpretazione delle norme associative, anche in assenza di controversie.

CAPO [IV] INCARICHI ASSOCIATIVI

Art. [24] Segretario generale

[Viene]nominato o confermato dal Comitato Esecutivo Nazionale con le modalità di cui all’art. 19, comma 3.

[È responsabile dell’esecuzione e della gestione delle attività deliberate dall’Assemblea e dal Comitato Esecutivo Nazionale]. Su mandato del Presidente e del Comitato Esecutivo Nazionale rappresenta l’AIB nei rapporti con enti, istituzioni, collaboratori esterni e fornitori.

Partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, dei quali redige e firma, unitamente al Presidente Nazionale, i verbali delle sedute [e ne conserva i registri].


Sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell’Associazione e provvede al buon andamento di essi.

Propone al Presidente e al CEN l’articolazione della struttura organizzativa della segreteria, [l’assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori dell’Associazione.]

[Individua nell’organico della Segreteria Nazionale un Responsabile amministrativo, che cura la tenuta dei libri contabili e controlla la regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili e può partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali.]

Coadiuva il CEN, con la collaborazione del Responsabile amministrativo, nella predisposizione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo.

Il Presidente Nazionale può delegare il compimento di tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari e postali al Segretario generale e al Responsabile amministrativo.

Capo III: INCARICHI ASSOCIATIVI

art.24: Incarichi associativi, incarichi professionali, Segreteria nazionale

Sono incarichi associativi gli incarichi, deliberati dal CEN e dai CER nell’ambito delle rispettive attribuzioni, conferiti ad Associati o Amici nell’ambito e in ragione del rapporto associativo finalizzato all’attuazione degli scopi di cui all’art. 2, e in particolare:

  1. l’incarico di componente o coordinatore di osservatori, commissioni, gruppi di studio; l’incarico di componente o presidente del Comitato scientifico della Biblioteca dell’Associazione;
    l’incarico di componente o presidente dei comitati scientifici dei convegni e di altri eventi, l’incarico di Responsabile o di componente del Comitato scientifico delle edizioni AIB;
  2. l’incarico di Direttore della rivista dell’Associazione e gli altri incarichi preordinati all’esercizio degli strumenti operativi di cui all’articolo 3 del presente statuto;
  3. l’incarico di Segretario generale;
  4. l’incarico di Segretario regionale

Sono incarichi professionali gli incarichi, deliberati dal CEN e dai CER nell’ambito delle rispettive attribuzioni, conferiti a persone fisiche o a studi professionali nell’ambito di un rapporto di prestazione d’opera professionale che prescinda dalla adesione e dalla condivisione degli scopi di cui all’art. 2.

La Segreteria nazionale è l’Ufficio, composto da personale dedicato, che supporta il Presidente nazionale, il CEN e gli altri Organi associativi per assicurare il raccordo tra le articolazioni organizzative, il buon andamento della gestione tecnica, amministrativa e contabile e la puntualità e l’accuratezza delle comunicazioni da e verso l’esterno

Essa deve comprendere un Responsabile amministrativo-contabile che tra i suoi compiti ha quello di curare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e può partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Comitato esecutivo nazionale e del Consiglio nazionale dei Presidenti regionali.

Art. 25 Segretario generale

È nominato o confermato dal Comitato esecutivo nazionale tra gli Associati regolarmente iscritti, come previsto dall’art. 19, comma 3.
Con il supporto della Segreteria nazionale, coadiuva il Presidente nazionale e il CEN nell’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Comitato esecutivo nazionale e nel coordinamento delle strutture e dei servizi associativi. Su mandato del Presidente e del Comitato esecutivo nazionale rappresenta l’AIB nei rapporti con enti, istituzioni, collaboratori esterni e fornitori.

Partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato esecutivo nazionale e del Consiglio nazionale dei Presidenti regionali, dei quali redige e firma, unitamente al Presidente nazionale, i verbali delle sedute, assicurandone la conservazione.

Sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell’Associazione e provvede al buon andamento di essi.

Propone al Presidente e al CEN l’articolazione della struttura organizzativa della Segreteria nazionale.

 

Coadiuva il CEN, con la collaborazione del Responsabile amministrativo- contabile, nella predisposizione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo.

Il Presidente nazionale può delegare il compimento di tutte le operazioni sui conti correnti e/o depositi bancari e postali al Segretario generale e al Responsabile amministrativo- contabile.

 

art.24: Incarichi associativi, incarichi professionali, Segreteria nazionale

L’art.24, del tutto nuovo, è stato inserito al fine di elencare con chiarezza le tipologie di incarico – e le loro caratteristiche-che vengono conferite in ambito associativo, distinguendo fra incarichi associativi e professionali..

Al c.3 sono specificate le funzioni e i compiti della Segreteria nazionale e della figura di Responsabile amministrativo-contabile, che ne fa parte.

Art. 25 Segretario generale

La disciplina delle caratteristiche, delle competenze e delle funzioni del Segretario generale è stata revisionata sulla base di una riflessione già portata avanti dalla precedente Commissione statuto. In linea generale il nuovo testo è impostato in modo da precisare che l’incarico deve essere: a) a termine (è un incarico fiduciario, che dura per la durata del CEN incarica e può non essere rinnovato dal CEN successivo); b) rinnovabile; c) fortemente caratterizzato da un’adesione etica alle finalità dell’associazione; d) non necessariamente incompatibile con lo svolgimento parallelo di altra attività lavorativa, ma di fatto (per il carico che implica) prevalente su eventuali altre attività lavorative svolte dall’interessato.

La riformulazione delle funzioni pertanto aderisce maggiormente alla situazione reale, superando alcune contraddizioni esistenti e garantendo al contempo una qualche flessibilità; chiarisce il ruolo del Segretario (vedi ad esempio:”il Segretario propone -e il suo parere non risulta essere vincolante-, ma è sempre il CEN a disporre”) nell’ambito di un incarico associativo che, in considerazione del notevole impegno richiesto, diversamente da altri incarichi associativi dovrà comunque essere adeguatamente remunerato, con decisione del CEN, per la durata dell’incarico.

Sono stati pertanto rivisti i commi 1, 2, 3 e 5. Il comma 6, che attiene alla struttura della Segreteria nazionale, è stato spostato all’art.24.

CAPO [V] : DISPOSIZIONI COMUNI

Art.[25] Durata e decadenza degli organi associativi

Tutti gli organi associativi, salvo quanto di seguito previsto, durano in carica per tre anni.
Lo scioglimento anticipato di un organo amministrativo e/o di governo può essere deliberato dall’Assemblea generale, su proposta del Collegio dei Probiviri, per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative, sentito il parere del Collegio Sindacale, per le materie di sua competenza. Può, inoltre, essere deliberato dall’Assemblea generale, per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell’organo, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.
Se lo scioglimento riguarda un Comitato Esecutivo Regionale, il Presidente, sentito il parere del Comitato esecutivo nazionale, provvederà alla nomina di un Commissario, che amministrerà e rappresenterà la Sezione sino allo svolgimento di nuove elezioni
. Se lo scioglimento riguarda il Comitato Esecutivo Nazionale, l’amministrazione ordinaria dell’Associazione e la rappresentanza legale della stessa vengono assunte dal membro più anziano per iscrizione del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, il quale dovrà indire, entro 60 giorni l’Assemblea generale, per la rielezione degli organi sociali.
Sono cause di decadenza da cariche e incarichi dell’associazione: la rinuncia; la scadenza del mandato; le dimissioni; la mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni consecutive dell’organo o della struttura di appartenenza; l’essere destinatari di gravi provvedimenti disciplinari; la perdita dello status di associato; lo scioglimento dell’organo o della struttura; l’incompatibilità; limitatamente agli incarichi associativi, la revoca.

Il mandato giunto a scadenza e quello del dimissionario s’intendono prorogati, per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento effettivo dei nuovi titolari.

Tutte le altre cause di decadenza hanno effetto immediato.

L’Associato che rinuncia a coprire una carica, o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza, nei 60 giorni successivi, viene convocata l’Assemblea per la reintegrazione dell’organo, fermo restando che il nuovo eletto resterà in carica per la durata naturale dell’organo stesso.

In caso di decadenza del Presidente o del Vice presidente di un organo, si provvederà, se necessario, prima alla reintegrazione dell’organo e poi alla rielezione. In caso di decadenza con effetto immediato del Presidente e del Vice presidente nazionale, agli adempimenti per la reintegrazione del Comitato esecutivo nazionale provvede il componente del CEN che ha conseguito il maggior numero di voti, che, se necessario, assume, inoltre,la presidenza ad interim e la rappresentanza legale dell’Associazione fino all’effettivo insediamento dei nuovi titolari.

Le cariche elettive non sono retribuite ed è a titolo gratuito qualunque attività svolta per l’AIB da coloro che le ricoprono.

CAPO IV : DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26 Durata e decadenza degli organi associativi

Tutti gli organi associativi, salvo quanto di seguito previsto, durano in carica per tre anni.
Lo scioglimento anticipato di un organo amministrativo e/o di governo può essere deliberato dall’Assemblea generale, su proposta del Collegio dei Probiviri, per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative, sentito il parere del Collegio sindacale, per le materie di sua competenza. Può, inoltre, essere deliberato dall’Assemblea generale, per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell’organo, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.
Se lo scioglimento riguarda un Comitato esecutivo regionale, il Presidente
nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo nazionale, provvederà alla nomina di un Commissario, che amministrerà e rappresenterà la Sezione sino allo svolgimento di nuove elezioni. Se lo scioglimento riguarda il Comitato esecutivo nazionale, l’amministrazione ordinaria dell’Associazione e la rappresentanza legale della stessa vengono assunte dal membro più anziano per iscrizione del Consiglio nazionale dei Presidenti regionali, il quale dovrà indire, entro 60 giorni l’Assemblea generale, per la rielezione degli organi sociali.
Sono cause di decadenza da cariche e incarichi dell’associazione: la rinuncia; la scadenza del mandato; le dimissioni; la mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni consecutive dell’organo o della struttura di appartenenza; l’essere destinatari di gravi provvedimenti disciplinari; la perdita dello status di associato; lo scioglimento dell’organo o della struttura; l’incompatibilità; limitatamente agli incarichi associativi, la revoca.

Il mandato giunto a scadenza e quello del dimissionario s’intendono prorogati, per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento effettivo dei nuovi titolari.

Tutte le altre cause di decadenza hanno effetto immediato.

L’Associato che rinuncia a coprire una carica, o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza, nei 60 giorni successivi, viene convocata l’Assemblea per la reintegrazione dell’organo, fermo restando che il nuovo eletto resterà in carica per la durata naturale dell’organo stesso.

In caso di decadenza del Presidente o del Vice presidente di un organo, si provvederà, se necessario, prima alla reintegrazione dell’organo e poi alla rielezione. In caso di decadenza con effetto immediato del Presidente e del Vice presidente nazionale, agli adempimenti per la reintegrazione del Comitato esecutivo nazionale provvede il componente del CEN che ha conseguito il maggior numero di voti, che, se necessario, assume, inoltre, la presidenza ad interim e la rappresentanza legale dell’Associazione fino all’effettivo insediamento dei nuovi titolari.

Le cariche elettive non sono retribuite ed è a titolo gratuito qualunque attività svolta per l’AIB da coloro che le ricoprono.

 

Art. [26] Incompatibilità

Un Associato non può essere eletto alla stessa carica più di due volte consecutivamente.

Le cariche di componente del Comitato Esecutivo Nazionale, dei Comitati Esecutivi Regionali, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

L’incarico di segretario generale non è compatibile con l’appartenenza a organi di controllo.

Coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte di organi di governo o abbiano espletato l’incarico di segretario generale non possono far parte di organi di controllo e coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte di organi di controllo non possono far parte di organi di governo né espletare l’incarico di Segretario generale.


Un Associato non può ricoprire cariche o incarichi associativi se a suo carico sussistano condanne passate in giudicato in relazione alle attività dell’AIB e all’esercizio della professione o gravi provvedimenti disciplinari emanati nei cinque anni precedenti.

Ulteriori cause di incompatibilità sono definite dal Codice [deontologico] dell’AIB.

Art. 27 Incompatibilità

Un Associato non può essere eletto alla stessa carica più di due volte consecutivamente.

Le cariche di componente del Comitato esecutivo nazionale, dei Comitati esecutivi regionali, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

L’incarico di segretario generale non è compatibile con l’appartenenza a organi di controllo (Collegio sindacale, Collegio dei Probiviri).

Coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte di organi di governo (Comitato esecutivo nazionale, Comitato esecutivo regionale) o abbiano espletato l’incarico di Segretario generale non possono far parte di organi di controllo (Collegio sindacale, Collegio dei Probiviri) e coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte del Collegio sindacale o del Collegio dei Probiviri non possono far parte di organi di governo né espletare l’incarico di Segretario generale.

Un Associato non può ricoprire cariche o incarichi associativi se a suo carico sussistano condanne passate in giudicato in relazione alle attività dell’AIB e all’esercizio della professione o gravi provvedimenti disciplinari emanati nei cinque anni precedenti.

Ulteriori cause di incompatibilità sono definite dal Codice di comportamento dell’AIB e dai regolamenti associativi.

 

TITOLO IV: FINANZE E PATRIMONIO

Art. [27] Patrimonio associativo

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • fondo comune;

  • fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  • sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati;

  • qualsiasi altro bene materiale o immateriale.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative e/o di adesione annuali;

  • contributi straordinari, stabiliti in relazione a particolari iniziative e/o esigenze, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

  • versamenti volontari degli associati;

  • contributi, finanziamenti, ecc. concessi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti pubblici economici e da imprese e società private;

  • plusvalenze derivanti dall’attività editoriale e da ogni attività, iniziativa e manifestazione organizzate dall’Associazione;

  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.


È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non vengano imposti dalla legge.

TITOLO IV: FINANZE E PATRIMONIO

Art. 28 Patrimonio associativo (INV.)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • fondo comune;

  • fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  • sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati;

  • qualsiasi altro bene materiale o immateriale.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative e/o di adesione annuali;

  • contributi straordinari, stabiliti in relazione a particolari iniziative e/o esigenze, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

  • versamenti volontari degli associati;

  • contributi, finanziamenti, ecc. concessi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti pubblici economici e da imprese e società private;

  • plusvalenze derivanti dall’attività editoriale e da ogni attività, iniziativa e manifestazione organizzate dall’Associazione;

  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.


È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non vengano imposti dalla legge.

 

Art. [28] Quote associative annuali

Con l’eccezione di quelli d’onore, tutti gli associati e gli amici sono tenuti a versare, entro il 15 marzo di ogni anno, la quota fissata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 29 Quote associative annuali (INV.)

Con l’eccezione di quelli d’onore, tutti gli associati e gli amici sono tenuti a versare, entro il 15 marzo di ogni anno, la quota fissata dal Comitato esecutivo nazionale.

 

TITOLO V: MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. [29]Scioglimento e liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea generale designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e deciderà sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto a enti con finalità affini o analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO V: MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 30 Scioglimento e liquidazione (INV.)

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea generale designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e deciderà sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto a enti con finalità affini o analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

 

Art. [30] Entrata in vigore e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione.

[Fino all’entrata in vigore dell’apposito Regolamento di iscrizione, previsto all’art 3, rimangono validi le modalità e i criteri di iscrizione e di rinnovo come associati fissati dal CEN con propria direttiva.]

Potrà essere modificato dall’Assemblea generale degli Associati, in sede straordinaria, con una maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 31 Entrata in vigore e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione.

Potrà essere modificato dall’Assemblea generale degli Associati, in sede straordinaria, con una maggioranza dei due terzi dei votanti.

 

Art. [31] Regolamenti

La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti dal Comitato Esecutivo Nazionale all’approvazione dell’Assemblea generale degli associati.

Art. 32 Regolamenti (INV.)

La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti dal Comitato esecutivo nazionale all’approvazione dell’Assemblea generale degli associati.

 

Art.[32] Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

Art. 33 Rinvio (INV.)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.