Relazione finale della Commissione statuto

La Commissione Statuto è stata istituita dal Comitato esecutivo nazionale (CEN) il 4.12.2017. Ne sono stati nominati componenti: Luca Bellingeri (coordinatore), Rosa Maiello, Giovanna Mazzola Merola(designata dal Collegio dei Probiviri), Waldemaro Morgese, Enzo Borio e Claudia Dalla Zotta(designati dal CNPR). Nel febbraio 2020, a seguito delle dimissioni di Bellingeri per i gravosi incarichi di lavoro che svolgeva, Giovanna Merola è stata incaricata di coordinare la Commissione. Nella stessa data anche Morgese ha comunicato di non poter più far parte della Commissione per altri impegni.

Nella prima riunione, svoltasi nel gennaio 2018 la Commissione, presenti tutti i componenti, si è data l’obiettivo di definire un’agenda e delle linee di lavoro. Ripartendo dagli argomenti trattati dalla precedente Commissione per la revisione dello statuto (2014-2016), e con riferimento alle principali novità sul piano normativa e alle esperienze maturate nel contesto associativo, sono state identificate alcune linee di lavoro:

  • Valutare la possibilità di scindere l’iscrizione come associato dall’attestazione, tenendo presenti i requisiti di idoneità per l’inserimento negli elenchi del Ministero sviluppo economico(MISE), relativamente agli appartenenti alle professioni non ordinistiche;
  • Considerare l’ammissibilità di associati con requisiti diversi da quelli attualmente previsti, ad esempio per quanto attiene i titoli di studio;
  • Riconsiderare la posizione di socio amico;
  • Valutare l’opportunità di avviare un’indagine sulla base associativa per identificare le modifiche statutarie più necessarie;
  • Definire la questione degli incarichi professionali retribuiti e non;
  • Chiarire il ruolo del Segretario generale

 

Si sintetizza qui di seguito, nei punti sotto elencati che seguono l’ordine degli articoli statutari, quanto dibattuto e elaborato nelle riunioni successive, tenute il 12.10.2018, 15.1.2019, 28.2.2019, 7.5.2019, 10.2.2020, 5.3.2020, 16.3.2020, 30.3.2020, 6.4.2020, 17.4.2020 . Non si da conto in questo documento delle modifiche minime o totalmente formali- peraltro messe in risalto con carattere grassetto nel testo proposto-, come ad esempio la sostituzione del termine Commissione di attestazione a Commissione di certificazione, o l’aggiunta del Codice di comportamento ove necessario, ecc .

Punti esaminati

  1. Associazione e attestazione.

Per quanto attiene il rapporto fra iscrizione e attestazione, si è ragionato sulla questione in generale e con riferimento alle circolari del Ministero dello sviluppo economico (MISE), compresa l’ultima dell’ottobre 2018, con l’obiettivo di chiarire modalità e possibili semplificazioni della procedura di iscrizione, al fine di consentire la partecipazione attiva alla vita associativa a colleghi che non hanno interesse all’attestazione. D’altronde il contesto di riferimento, già modificato con la pubblicazione dell’European Qualification Framework e della L.4/2013 sulle professioni non ordinistiche, è ulteriormente cambiato a seguito della L.110/ 2014, che prevedeva l’istituzione di un elenco dei professionisti dei beni culturali gestito dal Ministero Beni Culturali, ed all’emanazione dei relativi decreti attuativi da parte di detto Ministero, avvenuta con il DM 20/05/2019. Conseguentemente, al fine di evitare il rischio che venisse pregiudicata la permanenza dell’Associazione nel Registro di quelle riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, anche gli aspetti legati all’attestazione e al suo rinnovo sono stati oggetto di approfondimento, dovendosi verificare peraltro che non venisse modificata l’impostazione e le procedure che caratterizzano attualmente l’iscrizione all’ AIB e che hanno consentito l’iscrizione al Registro sopracitato. Tale impostazione difatti consente anche di assicurare l’accesso degli associati AIB agli elenchi nazionali dei professionisti dei beni culturali, istituiti dal Ministero beni culturali come sopra detto. D’altra parte si è consci che sia alcuni associati da tempo inseriti nella professione, ma anche chi non si trova nella condizione di avere interesse all’attestazione (ad esempio docenti universitari, pensionati), ha spesso competenze tali da essere ammesso fra gli associati.

Dopo un attento esame delle esigenze suddette e delle possibili soluzioni, si è deciso di adottare una proposta di modifiche statutarie nella quale, identificati e distinti due tipi di adesione all’AIB, la categoria degli Amici e quella degli Associati, si assegna a questi ultimi l’iniziativa di ottenere l’attestazione, facendone esplicita richiesta, ed entrare così nell’Elenco pubblico dell’Aib. Peraltro si precisa che tale richiesta può essere effettuata dall’associato in qualsiasi momento, ovviamente se in possesso dei requisiti. Restano confermate le competenze della Commissione di attestazione che resta il solo organismo associativo che ha la funzione di valutare l’esistenza delle condizioni di qualificazione professionale necessarie per l’attestazione.

La proposta elaborata mira a rendere più sostenibile (anche dal punto di vista dei tempi e delle risorse necessarie) il procedimento di ammissione all’Associazione: la procedura di iscrizione viene regolata dando ai CER la funzione di valutare la richiesta ed emettere la relativa delibera, con tempi e modalità definiti e differenziati, rinviando al Regolamento di iscrizione la specificazione dei requisiti previsti; viene separato come detto il momento dell’ammissione da quello dell’attestazione, lasciata ad una precisa espressione di volontà dell’associato, ferma restando la possibilità di verifica in qualsiasi momento, a cura della Commissione di attestazione, sia d’ufficio che su istanza di parte, dell’effettivo possesso dei requisiti professionali di tutti gli associati.

Si noti che solo il rilascio dell’attestazione garantisce l’inserimento nell’Elenco pubblico degli associati, e per questo si richiede all’associato attestato, come condizione per continuare ad essere compreso in tale Elenco, di passare il vaglio periodico della Commissione di attestazione, unico organo associativo con potere di verificare e garantire il regolare possesso, da parte del richiedente, di determinati requisiti, in particolare di una documentata attività di formazione continua.

Le criticità che sono emerse dall’analisi approfondita della questione da parte della Commissione sono relative alla determinazione dell’ampiezza dei diritti degli associati, sulla quale le opinioni erano divergenti. Difatti di fronte all’ipotesi di estensione del diritto di elettorato passivo anche ai non attestati, si è ritenuto da alcuni componenti che questo avrebbe potuto rendere problematica la permanenza dell’Associazione nell’elenco del MISE, in quanto poteva verificarsi che i principali organi dell’Associazione fossero costituiti prevalentemente da iscritti non attestati. Non è apparsa percorribile nemmeno una eleggibilità per “quote”, in palese contrasto con il principio della rappresentatività democratica (ad un numero maggioritario di iscritti potrebbe venir riconosciuto un numero minoritario di eletti). Tra i componenti della Commissione vi è poi chi ha posto un problema di opportunità e di trasparenza verso gli associati, non ritenendo opportuno che coloro che si candidano a rappresentarli si sottraggano all’onere di sottoporsi alla verifica delle competenze e dell’aggiornamento continuo da parte della Commissione di attestazione.

Pertanto, non avendo trovato un accordo a questo riguardo, la Commissione statuto ha deciso di proporre agli art.7 e 8 due stesure alternative, lasciando quindi aperta la scelta di decidere se dare o meno agli associati non attestati il diritto di essere ammessi all’elettorato passivo, quindi alle cariche associative..

Per quanto riguarda gli Amici, è stata dedicata attenzione ad assicurare una loro più partecipata presenza nell’Associazione inserendo la possibilità di formulare pareri e proposte, quella di accedere ai verbali degli organi associativi, di partecipare a commissioni, osservatori, gruppi di lavoro.

Sono stati necessari inoltre molti interventi di correzione formale per l’adeguamento alle disposizioni legislative e regolamentari recenti già citate.

In conclusione, nell’ambito di questa tematica, sono stati modificati gli artt.5, 6,7,8,9,10.

2. Sezioni regionali.

Per il caso in cui in una regione non sia possibile costituire la Sezione è stato inserito all’art.11, c.3 un trattamento diverso, caratterizzato dall’affidamento al Consiglio nazionale dei Presidenti regionali (CNPR) del ruolo di individuare la sezione di riferimento.

3. Organi associativi

L’enunciazione degli organi associativi dell’art.12 è stata semplificata, articolandola in due parti: organi territoriali e organi nazionali e comprendendo in quelli nazionali anche quelli già elencati nell’ultimo comma come “organi consultivi, di controllo e disciplinari”: si tratta con ogni evidenza di organi nazionali, le cui funzioni non sono sempre collocabili nella dizione dello statuto vigente all’inizio del comma 3. Conseguentemente è stata soppressa la intitolatura del Capo III e la numerazione dei Capi è stata ovviamente modificata

4. Comitato esecutivo regionale (CER)

Una nuova importante funzione è stata data ai CER: la valutazione delle richieste di iscrizione, come detto al p.1, sia di Associati che di Amici(art.14).

5. Utilizzo di modalità telematiche

L’eventuale utilizzo di modalità telematiche in alternativa a quelle attualmente previste è stato introdotto agli art.17 e 18, per lo svolgimento dell’assemblea generale e per le votazioni, anche in modalità differita. Quest’ultime (votazioni svolte in modalità telematica, eventualmente non contestuali a un’assemblea, telematica o in presenza), peraltro come detto sempre alternative alle tradizionali, sono state estese a tutte le tipologie di deliberazioni dell’assemblea previste all’art.16 e saranno precisate negli specifici regolamenti. La modifica è frutto di considerazioni molteplici: la constatazione della modesta partecipazione alle assemblee rispetto al numero degli associati, evidentemente dovuta a ragioni diverse, l’evoluzione nell’utilizzo e nella qualità delle modalità telematiche, e infine per consentire agli organi associativi di consultare gli associati e prendere decisioni anche in situazioni particolari come le attuali, condizionate dalle limitazioni per l’emergenza sanitaria.

6. Comitato esecutivo nazionale (CEN)

L’obbligo di riunirlo è stato portato a 4 volte l’anno (art.19)

7. Consiglio nazionale dei Presidenti regionali (CNPR)

Modifiche sono state introdotte al fine di rafforzare il ruolo del CNPR: oltre quanto detto al p.2 relativamente alle Sezioni regionali, l’obbligo di convocarlo è stato portato a due volte l’anno ed è stata aggiunta la facoltà di cooptare due associati o amici nelle commissioni, gruppi e osservatori (art.21).

8. Collegio dei Probiviri

All’elenco delle competenze è stata aggiunta (art.23) la funzione di interpretazione dello statuto e delle altre norme associative, finora non chiaramente esplicitata, pur essendo stata più volte oggetto dell’attività del Collegio.

9. Incarichi associativi, incarichi professionali, Segreteria nazionale, Segretario generale.

Come anche nella precedente Commissione statuto, è stato necessario intervenire sull’articolo 24, relativo al Segretario generale, per mettere in chiaro il suo ruolo. Si è ritenuto peraltro opportuno far precedere tale articolo da una dettagliata elencazione e specificazione dei diversi tipi di incarichi associativi che vengono conferiti, distinguendo quelli per i quali è necessaria l’adesione all’associazione, da quelli che ne possono prescindere configurandosi come rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione professionale. Tale materia è trattata al nuovo articolo 24, intitolato “Incarichi associativi, incarichi professionali, Segreteria nazionale”, e presenta le caratteristiche e le funzioni in capo ai diversi incarichi conferiti dall’Associazione, nonché l’organizzazione della struttura della Segreteria nazionale, il cui ruolo si è ritenuto di dover valorizzare, formalizzando inoltre al suo interno la figura di Responsabile amministrativo-contabile, al quale vengono conferite competenze esclusive, come quella relativa alla tenuta dei registri e delle scritture.

Per quanto riguarda il Segretario generale, le cui funzioni sono ora specificate all’art.25, si è convenuto di trovare nella proposta presentata da Maiello alla precedente Commissione – contenuta nel documento “Sintesi e cronologia dei lavori al 22 ottobre 2016” – una chiara formulazione della natura dell’incarico di segretario generale, quale si evince dalle attribuzioni e prerogative sue, del CEN, del Presidente nazionale; pertanto tale formulazione, volta a chiarire il ruolo ricoperto da questa figura, è stata ripresa nella stesura dell’attuale proposta di riforma statutaria, nel quale quindi si assicura che l’elencazione dei compiti del Segretario venga a configurarsi come un rapporto che ha la finalità di coadiuvare e supportare il Presidente nazionale e il CEN per il buon andamento dell’attività associativa, essendo peraltro necessario, per l’impegno della prestazione richiesta, il suo compenso. Al riguardo si riportano qui i chiarimenti principali contenuti nel documento sopra citato di detta Commissione:

Primo: a chi è realmente riconducibile la responsabilità ultima del buon andamento, al Segretario o al Presidente e al CEN? Ai sensi degli artt. 19 e 20 e nella vita reale dell’Associazione, gli uffici e i servizi sono soggetti al controllo e alla responsabilità del CEN e del Presidente, così come il coordinamento delle strutture associative, rispetto alle quali il Segretario potrà adeguatamente *coadiuvare*, *supportare*, ma in nessun caso si configura quale esclusivo responsabile dell’attività gestionale.

Secondo: i compiti del Segretario, come attribuiti dallo statuto vigente, di proporre al CEN una determinata organizzazione della Segreteria e nuove assunzioni non denotano una responsabilità di tipo dirigenziale, ma solo di tipo istruttorio, poiché – diversamente da quanto farebbe un dirigente – il Segretario propone (e il suo parere non risulta essere vincolante), ma è sempre il CEN a disporre. Terzo: il Segretario dispone autonomamente di un budget assegnatogli annualmente? Parrebbe di no: se si esclude la piccola cassa, il budget è gestito direttamente dal Presidente e dal CEN.

Quarto: su quali strutture il Segretario generale può realmente esercitare un potere gerarchico, ivi comprese la possibilità di avocazione e sostituzione? Non certo sugli Organi elettivi, e nemmeno sui componenti delle strutture scientifiche e tecniche (Osservatori, Commissioni, Gruppi, Direttori delle Edizioni AIB e di AIB Studi, Redazione di AIB-WEB, ecc.): nei confronti degli uni e degli altri, ancora una volta, coadiuva il CEN nell’assicurare raccordo e buon andamento”.

Considerato quanto sopra, l’incarico di Segretario generale è un incarico:

a) a termine (è un incarico fiduciario, che dura per la durata del CEN in carica e può non essere rinnovato dal CEN successivo); b) rinnovabile; c) fortemente caratterizzato da un’adesione etica alle finalità dell’associazione; d) non necessariamente incompatibile con lo svolgimento parallelo di altra attività lavorativa, ma di fatto (per il carico che implica) prevalente su eventuali altre attività lavorative svolte dall’interessato.”

Ribadito quanto già detto all’art.19,c.3, quindi che il segretario deve essere scelto tra gli associati regolarmente iscritti, e senza stravolgere l’ispirazione e l’impostazione del 2010, la riformulazione delle funzioni attribuite al segretario nella proposta del nuovo art.25 “aderisce maggiormente alla situazione reale, superando alcune contraddizioni esistenti e garantendo al contempo una qualche flessibilità; chiarisce il ruolo del Segretario nell’ambito di un incarico associativo che, in considerazione del notevole impegno richiesto, diversamente da altri incarichi associativi dovrà comunque essere adeguatamente remunerato per la durata dell’incarico”.

Tali considerazioni, essendo a tutt’oggi valide, hanno permesso alla nostra Commissione di utilizzare il testo già predisposto da Maiello.

Ulteriori punti

Come detto, è stato fatto circolare un questionario di indagine finalizzato a raccogliere pareri da parte di associati e non, per agevolare la riflessione su alcune delle modifiche statutarie in corso di esame da parte della Commissione. I risultati sono riportati in allegato, articolati in due parti. Nel primo schema sono raccolte e sintetizzate in forma di grafico le informazioni ricavate dalle 397 risposte che sono pervenute. Nel secondo invece appaiono in forma testuale le note e i commenti liberi che facevano da corollario ad alcune domande: si tratta di diverse pagine che si è preferito non categorizzare per lasciare intatto il messaggio che i partecipanti hanno voluto esprimere. 

Si precisa inoltre che Waldemaro Morgese ha portato in discussione nel corso delle riunioni alcune specifiche e documentate proposte, che sono state discusse, ma non hanno raccolto la maggioranza dei consensi da parte dei membri della Commissione, se non in parte. Si tratta di: 1) introdurre la figura del presidente dell’Assemblea, da nominare con votazione all’inizio di ogni Assemblea generale; 2) distinguere i ruoli politici da quelli tecnici; 3) prolungare a 5 anni la vigenza del CEN e degli organi di garanzia nazionali; 4) istituire il congresso nazionale programmatico per l’elezione del CEN con la funzione di discutere le linee programmatiche dell’Associazione, sulle quali far confrontare eventuali schieramenti interessati a presentare candidature per il CEN; 5) unificare la figura “giuridica” dei vari tipi di soci nell’unica figura di “associato AIB”; 6) eliminare dallo statuto la problematica delle attestazioni, riservandola alla definizione del CEN con l’apporto di altri organi; 7) dare rilevanza statutaria al CNPR da organo consultivo a organo decisionale su alcune tematiche; 8) eleggere un presidente del CNPR nel seno stesso dell’organismo.

Conclusioni

Si desidera dire infine che i componenti della Commissione hanno lavorato con grande capacità di collaborazione, dimostrata anche dal fatto che si è trovato il modo di raggiungere il consenso sulle scelte di fondo, pur dibattendo con attenzione i vari aspetti e considerando accuratamente le implicazioni delle proposte. Come detto prima (p.1) l’unico punto di mancato accordo è stato quello relativo all’estensione del diritto di elettorato passivo anche agli associati non attestati, che si è ritenuto opportuno di lasciare pertanto in due stesure alternative, proposte agli art.7 e 8 ed evidenziate in carattere corsivo.

E’ evidente poi alla Commissione che in seguito all’eventuale approvazione delle modifiche statutarie bisognerà tener conto della loro incidenza sui regolamenti ad esse collegate e provvedere alle necessarie revisioni.

La presente relazione, che come detto riporta sommariamente gli argomenti oggetto della proposta di modifiche statutarie, viene trasmessa al Presidente nazionale affinché possa essere condivisa con gli organi associativi di competenza.

 

Roma, 3 maggio 2020

Si allegano alla relazione:

  1. Risultati questionario: risposte sintetizzate
  2. Risultati questionario: note libere
  3. Schema delle proposte di modifica. Lo schema è articolato su tre colonne, che riportano: il testo vigente, le proposte di modifica, le note ad alcune proposte. Come precisato nello schema, una diversa presentazione grafica mette in risalto le modifiche, sia sul testo vigente che nelle proposte della 2°colonna.