Osservazioni a “Legge per la Cultura”

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale del Veneto

 

Il 4 ottobre scorso La Sezione Veneto dell’AIB è stata convocata in udienza insieme all’ANAI presso la Direzione Beni attività culturali e sport della Regione Veneto per discutere il Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente “Legge per la Cultura”.
Queste sono le osservazioni che abbiamo presentato in data 5 gennaio 2017.


Articolo 3, lettera q
Riteniamo che il paragrafo tralasci alcuni aspetti fondamentali della promozione della lettura, che ha per scopo lo sviluppo delle capacità cognitive e relazionali dell’individuo nelle fasi della crescita e che in tutto il corso della vita è essenziale alla costruzione dell’individuo nel suo ruolo principale di cittadino.

Articolo 10
L’articolo non specifica esattamente di quali parti sia composto il sistema informativo regionale: non è soprattutto chiaro se si tratti di un sistema informativo proprietario dell’ente oppure del raccordo di tutti i sistemi informativi esistenti nella regione (sistemi bibliotecari, museali, etc.), che non sono invece interoperabili tra loro.

Articolo 12
L’articolo evidenzia come “istituzioni di interesse regionale” soltanto enti dello spettacolo. Non si comprendono le ragioni di tale scelta e si considera assai grave l’assenza di istituti museali, bibliotecari e archivistici. Il ruolo capillare e pregnante di alcune biblioteche di pubblica lettura e conservazione nella diffusione della cultura e nell’alfabetizzazione dei cittadini meriterebbero maggior attenzione e tutela da parte del legislatore.

Articolo 18
E’ assente il tema centrale della valorizzazione, strettamente legato all’articolo 17 relativo alla catalogazione. Le due operazioni vanno infatti di pari passo e si raccordano all’articolo 15. Il Veneto, culla della tipografia storica per secoli, non può escludere i documenti librai a stampa, le incisioni e le carte geografiche dai patrimonio culturale veneto.

Manca inoltre un articolo esplicito, simile all’articolo 31, relativo ai sistemi museale, bibliotecario e archivistico.

Si conferma l’impressione generale di un accento particolare posto sulle istituzione dello spettacolo e sulla loro messa a sistema a scapito delle altre reti istituzionali.

Non si evidenziano riferimenti precisi alla formazione degli operatori della cultura.

Non si descrivono nella bozza standard minimi dei servizi erogati dagli enti che attingono alle risorse pubbliche.