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Regolamento sulle forme e i modi
dell'attività delle Commissioni permanenti
(testo non più in vigore, sostituito con il nuovo Regolamento dal 2011-11-18)

Nota. Testo del Regolamento sulle forme e i modi dell'attività delle Commissioni permanenti dell'Associazione italiana biblioteche approvato dall'Assemblea generale dei soci del 29 aprile 1998. È evidenziata in neretto (cfr. art. 4) una modifica apportata dall'Assemblea straordinaria dei soci del 17 maggio 1999.

Art. 1

Le Commissioni permanenti dell'Associazione sono strumenti operativi costituiti per il raggiungimento degli scopi statutari. In particolare hanno il compito di produrre studi, ricerche e documenti al fine di sviluppare l'attività professionale e scientifica dell'AIB per assicurare la migliore diffusione dei servizi bibliotecari e curare la preparazione e l'aggiornamento dei loro operatori.

Art. 2

Il numero e la composizione delle Commissioni permanenti vengono decisi dal Comitato esecutivo nazionale, il quale dovrà prima richiedere il parere del Consiglio nazionale dei Presidenti, come previsto all'art. 19 del vigente Statuto.
Le Commissioni permanenti, così costituite e composte, rimarranno in carica fino alla scadenza dell'organo che le ha costituite.

Art. 3

In linea generale le Commissioni permanenti vengono individuate con riferimento alle tipologie degli analoghi organismi costituiti dall'IFLA e dai servizi bibliotecari in Italia.

Art. 4

Ogni Commissione permanente sarà costituita da non più di sette membri, soci ordinari, che siano regolarmente iscritti al momento della loro nomina nella Commissione da parte del CEN.

Art. 5

Ogni Commissione permanente avrà un proprio coordinatore, nominato dal CEN al momento della costituzione oppure, su proposta dei componenti, dopo l'insediamento della Commissione.

Art. 6

Le Commissioni permanenti hanno un'autonomia e una responsabilità proprie, nei limiti di un programma concordato con il CEN.
Sono escluse le funzioni di rappresentanza esterna, salvo che su specifica delega del Presidente nazionale o del CEN.
Al fine del coordinamento della loro attività scientifica, il CEN convoca i coordinatori di tutte le Commissioni permanenti quando lo ritenga opportuno e comunque non meno di una volta all'anno.

Art. 7

Le Commissioni permanenti dovranno attivare un collegamento operativo con ogni sezione regionale, chiedendo ad ognuna di esse il nome di un socio che sia referente sugli stessi temi per l'attività effettuata da quella sezione.
Ogni referente di sezione sarà messo al corrente, con adeguato anticipo, delle riunioni di lavoro che la Commissione programmerà nel corso del suo mandato. È facoltà del referente partecipare, a spese della propria sezione regionale, alle riunioni della Commissione qualora ne faccia richiesta.

Art. 8

Il coordinatore della commissione è tenuto:

Art. 9

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni, nonché di decadenza o surroga dei suoi componenti, dovranno essere rispondenti a quanto previsto sia dal Codice di comportamento dell'AIB, che dal Codice deontologico del bibliotecario.

Copyright AIB 1998-01-29, ultimo aggiornamento 2011-11-28 a cura di Ilaria Brancatisano
URL: https://www.aib.it/aib/cen/comregb1.htm

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