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AIB. Commissione nazionale Catalogazione e Indicizzazione

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Osservazioni sul documento della Commissione RICA
"Forma dell'intestazione - Autore personale"

 

Mauro Guerrini (coordinatore), Pino Buizza, Andrea Fabbrizzi, Stefano Gambari, M. Chiara Giunti, Teresa Grimaldi, Stefano Tartaglia.

Roma, 13 novembre 2004

La Commissione Catalogazione e indicizzazione dell'AIB, Associazione italiana biblioteche, ha esaminato il documento emanato della Commissione RICA "Forma dell'intestazione - Autore personale" e disponibile all'indirizzo http://www.iccu.sbn.it/PDF/Forma_intestazione_Autore_Personale.pdf [in formato PDF, 71,8 Kbyte], ed esprime le seguenti osservazioni, nell'intento di contribuire positivamente al processo di revisione delle RICA.


Considerazioni generali

  1. Il nuovo codice di catalogazione italiano non può non tener conto del dibattito promosso dall'IFLA sui nuovi principi di catalogazione internazionali che ha portato all'elaborazione di documenti come FRBR e FRANAR, e continua con gli IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code (IME ICC), né può trascurare il lavoro del Joint Steering Committee delle AACR. Nella Premessa al documento "Forma dell'intestazione - Autore personale" il riferimento a questo contesto internazionale è assente, benché venga citato FRBR.
  2. Le RICA sono state elaborate sulla base dei Principi di Parigi; sarebbe quindi opportuno chiarire il rapporto fra l'attuale revisione delle RICA e i Principi internazionali di catalogazione ai quali sta lavorando l'IME ICC, la cui redazione finale è prevista per il 2007. L'elaborazione di principi catalografici internazionali non esclude, infatti, la redazione di un codice nazionale, ma implica che il codice nazionale sia strettamente coordinato con i principi internazionali. Da ciò deriva il dubbio sulla stessa opportunità di elaborare un nuovo codice nazionale prima che sia concluso il processo di definizione dei nuovi principi internazionali; sembra comunque indispensabile che i motivi che rendono necessario un nuovo codice siano precisati e resi espliciti.
  3. Un nuovo codice di catalogazione italiano dovrebbe considerare l'ambiente web nel quale si colloca un moderno catalogo, il catalogo elettronico.
  4. Il parere sul documento della Commissione RICA è peraltro condizionato dall'assenza di un sommario generale del futuro codice, che permetterebbe di ponderare meglio le nostre considerazioni; in particolare manca una definizione esatta dell'ambito di applicazione del codice.


Commenti specifici

Titolo del documento
Se si parla di controllo di forme, e più ancora (come giustamente avviene nel documento), se si parla di controllo di "identità", si parla di controllo d'autorità, che riguarda, appunto, le forme e le entità, non le relazioni. Sarebbe pertanto da valutare l'ipotesi (anche secondo FRBR) che la formulazione "Autore personale" fosse sostituita dal termine "Persona", essendo "autore" una relazione ("is created by").

Terminologia FRBR
Nella Premessa si afferma che "la Commissione sta valutando […] l'opportunità di impiegare nelle norme la terminologia introdotta da FRBR".
Se pare che da una parte vi sia la necessità di definire i concetti in riferimento a FRBR, dall'altra occorre riflettere sull'opportunità di usare acriticamente nel codice i termini FRBR "opera", "espressione" e "manifestazione", che non hanno una corrispondenza semantica piena con i termini "opera", "edizione" e "pubblicazione" come impiegati attualmente nelle RICA e in altri codici catalografici. L'IFLA ISBD Review Group e l'IFLA FRBR Review Group hanno infatti avviato una riflessione in proposito, dopo l'invito di Tom Delsey a evitare soluzioni superficiali ed erronee; si ricorda che Delsey è l'attuale editor delle AACR2 e l'ispiratore di FRBR, un documento in progress, solo un "rapporto conclusivo" di un incarico ricevuto dal gruppo di lavoro IFLA, non un rapporto definitorio, esaustivo, della tematica analizzata (semmai possa giungere a una definizione esaustiva e condivisa).

Identità bibliografiche plurime
La Commissione AIB concorda su quanto affermato nella Premessa del documento della Commissione RICA circa le identità bibliografiche plurime. Si ricorda che Buizza e Guerrini presentarono una relazione sul tema al convegno sull'authority control, promosso dall'ICCU a Roma nel 2001 (relazione finora inedita in italiano; edita in inglese sul sito dell'IME ICC3 http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/papers_buizza.pdf e negli atti cartacei dei due convegni). Ritiene tuttavia di esprimere la seguente perplessità.
La norma 1.2, Pseudonimi collettivi, contrasta di fatto con la decisione generale relativa alle identità bibliografiche plurime. E' stato stabilito, come criterio generale, di non ammettere che a una identità anagrafica corrispondano più intestazioni autorizzate; ciò non esclude la possibilità, inversa, che a una intestazione autorizzata corrispondano più identità anagrafiche, come nel caso degli pseudonimi collettivi. Se però una persona ha scritto usando sia il proprio nome, sia uno pseudonimo collettivo, ammettere entrambe le forme significa ammettere la possibilità che, in determinate circostanze, una identità anagrafica sia "rintracciabile" sotto più di una intestazione autorizzata, possibilità che il criterio generale esplicitamente esclude. La lieve incoerenza trova conferma nella problematicità del rinvio, che in realtà non è più tale, essendo assimilabile a un richiamo "vedi anche", e quindi a una accettazione surrettizia dell'identità bibliografica plurima. Questa scelta sugli pseudonimi collettivi pone quindi un problema di coerenza, peraltro non facilmente risolvibile.

Forma del nome
La Commissione AIB ritiene che la forma originale sia generalmente preferibile perché sembra filologicamente la soluzione più corretta e poiché corrisponde ampiamente, per gli autori moderni, all'uso linguistico prevalente nei paesi occidentali (è il nome con cui un autore è comunemente conosciuto nella lingua dell'agenzia catalografica). Può essere tuttavia inopportuno assolutizzare l'impiego catalografico della forma originale, estendendolo anche ai casi nei quali non corrisponde all'uso linguistico. Sorgono infatti una serie di dubbi: chi cerca Confucio o Averroè alla forma originale del nome? Soprattutto: ha senso proporre come forma originale una forma traslitterata, ovvero, una forma traslitterata può essere considerata forma originale (vedi 3.4.1)? Non è una interpretazione convenzionale? La preferenza per la forma originale del nome della persona come troverà coerenza con le prevedibili scelte per gli enti territoriali? In quale lingua formulare i mari e le entità territoriali sopranazionali? E' stato tenuto presente che la forma standard di un nome, registrata nell'authority record, è da considerare preferita sia nella ricerca per autore sia nella ricerca per soggetto?
Non si può poi non rilevare che rispetto al principio della preferenza per la forma originale risultano contraddittorie sia la norma 3.3.3 sui nomi greci, classici e bizantini, ("vengono registrati nella forma latina"), sia la norma 3.3.4 (basata sul criterio della forma prevalente nei repertori; quali repertori?), sia la norma 3.4.2 "Per gli autori orientali comunemente noti in Occidente con la forma latina del nome o con i suoi adattamenti, questa viene preferita per l'intestazione, anche se non corrisponde alla traslitterazione della forma originale".
Nell'alternativa tra forma originale e uso linguistico, l'adozione di quest'ultimo come criterio preferenziale porterebbe, in molti casi, all'impiego come forma preferita della forma originale, ma avrebbe il vantaggio di prevenire l'uso di forme costruite o artificiali (come quelle traslitterate, in particolare da scritture non alfabetiche - es. il giapponese), oppure in tutto ascrivibili a un contesto estremamente specialistico, e quindi estranee alle abitudini linguistiche e letterarie della maggior parte degli utenti di un catalogo.
Nota: in 4.1 Sovrani, l'esempio "Elisabetta <regina di Spagna ; 1692-1766>" contraddice la norma, in quanto la forma spagnola è "Isabel".
Si ricorda che la Dichiarazione di principi internazionali di catalogazione, approvata all'IME ICC1, al quale erano presenti delegati italiani, tradotta in italiano e pubblicata sul sito dell'IME ICC1 sotto l'etichetta dell'ICCU afferma:

"5.1.2. Intestazioni autorizzate
L'intestazione autorizzata per un'entità deve essere il nome che la identifica in maniera costante, o perché è quello che compare prevalentemente nelle relative manifestazioni, o perché è un nome accettato, adatto agli utenti del catalogo (ad es.: nome convenzionale).
[…]

5.1.3. Lingua

Quando i nomi sono espressi in più lingue, si deve dare la preferenza ad intestazioni basate su informazioni ricavate da manifestazioni dell'espressione nella lingua e nella scrittura originali; ma se la lingua e la scrittura originali non sono normalmente usate nel catalogo, l'intestazione può essere basata su forme presenti in manifestazioni o in citazioni in una lingua e scrittura più adatta agli utenti del catalogo.

Quando possibile, si dovrà fornire l'accesso nella lingua e scrittura originali, tramite l'intestazione autorizzata o un rinvio. Nel caso si preferisse traslitterare, si dovrà seguire uno standard internazionale di conversione dei caratteri".

Si vedano anche i paragrafi successivi.

Qualificazione
La qualificazione dovrebbe essere usata solo quando serva a discriminare entità bibliografiche diverse (due persone con il medesimo nome), ovvero "se necessario". La qualificazione è formulata in italiano.
La Dichiarazione di principi internazionali di catalogazione, approvata all'IME ICC1, recita, a questo proposito: "Ulteriori caratteristiche identificative si dovranno aggiungere, se necessario, per distinguere un'entità da altre con lo stesso nome" (5.1.2.).

Santi
I santi non dovrebbero essere considerati una categoria particolare di persone. La forma del loro nome va stabilita secondo i criteri generali, per quanto riguarda sia l'ordine degli elementi del nome (vedi 4.3), sia l'eventuale preferenza per la forma originale, sia l'eventuale qualificazione. Ne consegue che se il santo è comunemente indicato con il solo nome, verrà scelta come forma preferita la forma diretta, con la qualificazione "santo" "se necessario", ovvero quando sia comunemente associata al suo nome e sia utile a evitare ambiguità con altre entità che abbiano il medesimo nome (es. Mattia, santo; Mattia, re d'Ungheria; Francesco, d'Assisi); se invece il santo è comunemente indicato con il nome e cognome, come forma preferita sarà scelta la forma indiretta, senza qualificazione (es. Moscati, Giuseppe; Bosco, Giovanni; eventualmente: La Pira, Giorgio) (qualcuno cerca Don Bosco sotto "Giovanni" o le opere del prof. La Pira sotto "Giorgio"?. Si noti che la qualificazione "santo" non è prevista nei nomi dei papi e dei sovrani santi.
Nota: la soluzione "Augustinus, Aurelius, santo", adottata in SBN, contraddice l'ordine degli elementi stabilito nel documento della Commissione RICA: cosa significa "Augustinus, [virgola] Aurelius"? E' una forma del nome invertita?

Papi e capi di collettività religiose
Relativamente alla preferenza per la forma latina del nome dei papi, il caso non sembra rientrare agevolmente nel criterio della preferenza per la forma originale del nome, quanto piuttosto in quello dell'uso linguistico; resta da stabilire se l'uso linguistico prevalente sia la forma latina del nome. Manca comunque, negli esempi, il rinvio dalla forma italiana.



Copyright AIB, 2004-12-19, ultimo aggiornamento 2006-01-30, a cura di Stefano Gambari
URL: https://www.aib.it/aib/commiss/catal/rica01.htm

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