[AIB] Associazione italiana biblioteche. Conferenza di Primavera 2002
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Il contratto di lavoro del settore culturale

Roberto Grossi
Segretario Generale Federculture


Premessa

L'immenso e vario patrimonio culturale, turistico e ambientale di cui è dotato il nostro Paese, finora considerato in termini statici e spesso pietrificato da una invadente burocrazia, potrà oggi essere considerato sempre più in termini imprenditoriali ed essere utilizzato come strumento propulsivo di crescita, di sviluppo economico ed occupazionale e di maggiore fruizione, grazie alla definizione di uno specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore culturale che FEDERCULTURE - Federazione Servizi Pubblici Cultura, Turismo, Sport e Tempo Libero - ha concluso con F.P CGIL, FIST CISL e UIL EE.LL. il 9 novembre 1999.

La piena valorizzazione delle risorse professionali e un contesto di prestazioni lavorative efficaci e coerenti rappresenta un fattore cruciale per perseguire le prospettive di responsabilizzazione sui risultati, la loro verificabilità, il miglior rapporto tra offerta, risorse e produttività.

Il nuovo CCNL consentirà di conseguire importanti risultati:

Caratteristiche programmatiche

Il nuovo CCNL ha una disciplina snella e moderna che mette a disposizione di Aziende e Enti ogni possibile e innovativa flessibilità nel lavoro, utile per una gestione imprenditoriale efficiente di un settore di servizi fortemente customer oriented.

È stato proprio quest'ultimo punto, l'orientamento al cliente, a guidare con reciproco senso di responsabilità, le parti sociali nell'elaborazione della nuova disciplina contrattuale.

Ambito di applicazione

Il nuovo CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende, Imprese, Società, Istituzioni ed Enti aderenti a FEDERCULTURE che erogano servizi pubblici nelle seguenti attività: musei, arte, formazione, biblioteche, aree espositive, turismo, spettacolo, teatro, musica, cinema, sport, parchi (naturali, biologici, di divertimento), siti archeologici, terme, tempo libero, ecc.

Potranno applicare il contratto Enti ed Aziende (Spa, Srl, Aziende consortili, Aziende speciali, Fondazioni) che gestiscono attività e servizi pubblici, non solo degli Enti Locali, ma anche delle Regioni e dello Stato, nonché le imprese private che vorranno adottare una disciplina contrattuale più flessibile e rispondente al proprio settore e alle proprie necessità gestionali.

Flessibilità in organizzazione e orario di lavoro

Tutta l'organizzazione del lavoro è impostata in funzione della continua fruibilità del servizio da parte dei cittadini e dei turisti.

La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 1666 ore annue, corrispondenti ad una media di 37 ore settimanali. Tale media oraria settimanale, da comprendere fra un minimo di 26 e un massimo di 48 ore settimanali, può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività, fermo restando, nel periodo lavorativo, il massimo di 48 ore settimanali. La durata massima dell'orario di lavoro, comunque, non può superare le 10 ore giornaliere.

Il maggior orario comunque prestato, anche come straordinario, confluisce in un conto ore individuale (Banca delle ore). Il lavoratore può richiedere le ore accantonate o in retribuzione o come permessi compensativi per finalità formative o per necessità personali e familiari.

Una maggiorazione di orario è prevista per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa, mentre non è contemplata alcuna limitazione di orario per i quadri, i direttivi e il personale che esercita altre mansioni particolari.

Flessibilità rispetto al mercato del lavoro

La massima flessibilità nell'organizzazione del lavoro e del servizio si ripercuote sul mercato del lavoro.

È Potranno essere assunti lavoratori a tempo determinato per le attività stagionali, mentre in altre circostanze (ferie da parte del personale o in occasione di esposizioni, fiere, mostre, mercati, ecc.), sarà possibile assumere a tempo determinato fino al 25% dell'organico stabile aziendale.

È previsto, inoltre, il ricorso al lavoro interinale, che potrà raggiungere il 20% del personale aziendale.

È inoltre consentita, in modo rilevante (fino al 30% del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato), la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo parziale nelle sue varie configurazioni: part-time orizzontale (la prestazione lavorativa è effettuata in misura ridotta in tutti i giorni lavorativi); part-time verticale o ciclico (solo con prestazioni per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno); part-time week-end (prestazione effettuata esclusivamente il sabato e/o la domenica e gli altri giorni festivi).

Sarà, inoltre, possibile stipulare contratti di lavoro ripartito (job sharing), con il quale due o più lavoratori assumo in solido e in reciproca alternanza l'obbligo di eseguire l'intera prestazione lavorativa.

Tutela dei lavoratori

Il nuovo CCNL tiene in grande considerazione le necessità dei lavoratori, sia in termini di sviluppo professionale, formazione e diritto allo studio, sia relativamente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Apposita regolamentazione, inoltre, è prevista per i diritti della persona, ed in particolare per garantire pari opportunità, per tutelare la dignità dei lavoratori, dei portatori di handicap, dei dipendenti in stato di tossicodipendenza o etilisti o sieropositivi.

Costo del lavoro e sistema di inquadramento

I costi previsti dal contratto, per quanto concerne la parte fissa (dove è stato realizzato l'assorbimento della contingenza nella retribuzione base), sono stati allineati a quelli previsti per il personale degli EE.LL. con in più una 14° mensilità in parte ripagata dall'incremento di orario settimanale di lavoro portato da 36 a 37 ore.

Per ciò che concerne, invece, la parte variabile, riferita ad indennità e maggiorazioni varie, questa è stata contenuta e comunque attribuita esclusivamente di volta in volta a prestazione effettiva. È stata abolita ogni forma di automatismo di incrementi contrattuali, fra cui spicca in modo particolare l'assenza dei riconoscimenti di scatti di anzianità. Viene attribuita alla Direzione Aziendale una grande leva in termini motivazionali e di incentivazione dei risultati.

Decorrenza e durata

Il nuovo CCNL ha decorrenza dal 1° dicembre 1999 e ha validità, per la parte normativa, fino al 30 novembre 2003, mentre, per la parte economica, fino al 30 novembre 2001.

Conclusioni

Il sistema di inquadramento è la novità di questo contratto e costituisce l'elemento che lo rende uno strumento agile e moderno di gestione del personale, considerato come risorsa in continua formazione, aggiornamento e sviluppo professionale. Il sistema di classificazione è articolato in 5 aree professionali, caratterizzate da 5 fattori diversi riferiti a conoscenze, complessità, autonomia, ecc. Ciascuna area è distinta in 2 o 3 livelli di inquadramento, che esprimono professionalità crescenti e superiori nell'ambito della stessa area.

A qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal proprio livello, può essere richiesto lo svolgimento di qualsiasi mansione appartenente alla sua area di inquadramento. Ciò potrà consentire un'agile mobilità orizzontale del personale, favorendo da un lato l'organizzazione aziendale, ma consentendo dall'altro l'arricchimento delle esperienze del lavoratore interessato, la polivalenza dei propri compiti, l'acquisizione di competenze nell'ambito di altre posizioni organizzative e la messa a frutto delle proprie potenzialità. Il CCLN è già stato applicato da: Azienda Speciale PALAEXPÒ (Roma), Azienda Speciale A.S.I.S (Trento), Società per Azioni E.U.R. (Roma), Scuola Nazionale di Cinema (Roma), Azienda Speciale del Comune di Fiesole "Fiesole Musei", Società per Azioni ZETEMA, Fondazione di Partecipazione "Scuole Civiche di Milano", Bologna Turismo s.r.l., Saronno Servizi, Triennale di Milano, Fondazione Museo nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci " di Milano.


Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2002-04-04 a cura di Beniamino Orrù e Paola Frogheri
URL: https://www.aib.it/aib/sezioni/sardegna/cp02/grossi.htm

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