Raccomandazioni per la gestione del “Green pass” in biblioteca

L’art. 3 del Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105, stabilisce che, dal 6 agosto prossimo, sarà necessario esibire la certificazione definita “Green pass” per l’accesso ad alcuni luoghi, tra cui le biblioteche gli altri istituti della cultura di cui all’art. 101 del Decreto legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale certificazione è efficace: 

  • per 9 mesi per coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid-19 (o l’unica dosa per vaccini che ne prevedano una sola)
  • per coloro che hanno ricevuto la prima dose a partire da 15 gg da quella data fino alla data prevista per la seconda dose
  • per coloro che hanno contratto il virus e sono risultati guariti, per 6 mesi dalla certificazione di guarigione

In mancanza di vaccinazione, è ammessa l’esibizione del risultato con esito negativo del test molecolare test antigenico rapido eseguito 48 h prima.

Condividiamo appieno la finalità della norma di assicurare la massima riapertura nella massima sicurezza per la salute pubblica, e invitiamo tutte le biblioteche a diffondere queste informazioni ai loro utenti, se necessario fornendo loro l’opportuna assistenza per procurarsi le certificazioni del caso (ricordiamo che non tutti gli utenti hanno accesso alla rete, non tutti gli utenti sanno usare le piattaforme digitali, inclusa quella per scaricare il Green pass), non tutti gli utenti hanno uno smartphone dove salvare il Green pass, o una stampante per stamparlo ecc.

Inoltre, anche in risposta alle numerose sollecitazioni e richieste di chiarimenti che in questi giorni ci sono pervenute da bibliotecari, biblioteche, enti territoriali, università, ci sembra opportuno fornire qualche indicazione e raccomandazione riguardo all’applicazione delle nuove regole.

Anzitutto, visto il dettato normativo (il decreto-legge citato e le disposizioni attuative di cui al DPCM 17 giugno 2021), ci sembra che gli operatori debbano limitarsi a richiedere solo la esibizione del certificato, in versione digitale o cartacea, insieme a un valido documento identificativo dell’utente (può anche trattarsi del tesserino della biblioteca, o di qualsiasi altro strumento adottato finora dalla biblioteca per identificare gli utenti), e che non debbano acquisirne copia in archivio, né che siano tenuti a verificarne ogni volta l’autenticità sull’apposita piattaforma (salvo per controlli a campione o nel caso di dubbi sull’autenticità). 

Inoltre, sempre nel massimo rispetto delle leggi e delle misure di prevenzione dei contagi (che ovviamente si applicano anche alla popolazione vaccinata), ci sembra necessario raccomandare una certa flessibilità applicativa, soprattutto nei primi mesi di vigenza del nuovo decreto, per gestire determinate situazioni particolari e per favorire l’accesso ai servizi delle biblioteche anche a coloro che non debbano ricevere il vaccino o non abbiano ancora potuto riceverlo per obiettivi impedimenti, per i quali sarebbe poco sostenibile l’onere di sottoporsi a un tampone o a un test molecolare per ogni accesso alla biblioteca o ad altri servizi.

In particolare:

  • così come si punta a tornare alla didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, analogamente ci sembra che si debba assicurare l’accesso alle biblioteche e ai servizi bibliotecari per bambini e adolescenti di età inferiore ai 12 anni, per i quali non è consigliata la vaccinazione anti-COVID-19;
  • tenuto conto che ci sono persone che non hanno potuto o non hanno ancora potuto ricevere il vaccino a causa di obiettivi impedimenti (ad esempio: donne in gravidanza o in allattamento, persone con particolari patologie, persone, soprattutto giovani, che ancora attendono di ricevere il vaccino, tra cui molti studenti), è fondamentale assicurare anche a queste persone i diritti di partecipazione alla vita culturale e al progresso della conoscenza;

Ponendo mente ai suddetti obiettivi – massima apertura nella massima sicurezza per tutti, assicurando a tutti uguaglianza sostanziale nell’accesso ai servizi -, i responsabili di ciascuna biblioteca e di ciascun sistema bibliotecario, tenuto conto delle rispettive specificità di servizio, tipologie di utenti, caratteristiche della/e sede/i, personale disponibile, potranno ridefinire le rispettive regole di accesso e uso della biblioteca in modo tale da realizzarli.

Il concetto di uguaglianza sostanziale nella fruizione dei servizi bibliotecari ci porta anche a raccomandare che si trovino tutte le soluzioni possibili, a maggior ragione in questo periodo di emergenza, per garantire i servizi bibliotecari, anche domiciliari se necessario, agli utenti cosiddetti “fragili” e a quelli che hanno maggiori difficoltà ad accedervi.

Una distinzione comunque da farsi è tra l’accesso con sosta prolungata nelle sale della biblioteca (ad esempio, per attività di lettura, consultazione, reference, programmi specifici) e l’accesso ai servizi di base, più “di sportello” (ad esempio, il prestito, o la consegna di fotocopie, magari su prenotazione), che comportano soste assai brevi in spazi dedicati e per le quali hanno funzionato bene i protocolli preesistenti all’avvio della campagna vaccinale: le attività di mera consegna e restituzione di materiali ci sembra che possano e debbano essere assicurate come avveniva precedentemente al Decreto-Legge, senza necessità di esibire il Green pass, sia che avvengano in sede (questo è il caso comune), sia che avvengano (come sono riuscite a fare alcune biblioteche) in modalità domiciliare o con altre modalità.

Aggiungiamo che, sebbene il nuovo decreto-legge non faccia distinzioni tra l’accesso degli utenti, quello dei fornitori e quello dello staff, nel caso dei fornitori possa applicarsi la stessa interpretazione di cui sopra (necessità del Green pass per accessi prolungati, non necessità del Green pass e applicazione degli attuali protocolli di sicurezza per consegne di materiali), mentre nel caso dello staff occorre un ragionamento più articolato.

Attualmente come sappiamo l’obbligo di ricevere il vaccino anti-COVID-19 è espressamente previsto per legge solo per il personale sanitario, mentre non è previsto alcun obbligo per tutte le altre categorie di lavoratori.

 

Il Presidente Nazionale
Rosa Maiello

Roma, 30 luglio 2021
Prot. 205/2021