Approvato dall’Assemblea generale, online 22-10-2021.
Sostituisce il testo precedente approvato dall’Assemblea generale, Firenze 04-11-2010
Art. 1
Il voto degli associati per l’elezione dei componenti del Comitato esecutivo nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Comitato esecutivo regionale, viene espresso, a norma di quanto previsto dagli art. 17 e 18, ultimo comma, dello Statuto vigente e, salvo deliberazione contraria dell’Assemblea generale degli associati, a scrutinio segreto, in modalità telematica, o presso le sezioni regionali o mediante spedizione postale.
La scelta della modalità di voto va fatta dal CEN, sentito il Collegio dei Probiviri, in modo tale da assicurare la massima partecipazione degli Associati con il minor impegno possibile di tempo e risorse finanziarie.
Art. 2
Hanno diritto al voto, in occasione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie e delle elezioni alle cariche associative gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 3
Possono essere eletti alle cariche associative gli associati in possesso dell’attestazione di qualificazione professionale e in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell’Assemblea generale, fatti salvi i casi d’incompatibilità.
Art. 4
Preliminarmente all’Assemblea generale di cui all’art. 5 del presente Regolamento, l’Assemblea regionale degli associati provvede a:
Art. 5
L’Assemblea generale degli associati convocata a cura del Presidente nazionale nei 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del mandato degli organi associativi, per una data di almeno 30 (trenta) giorni antecedente la scadenza stessa, provvede:
In caso di votazioni da effettuarsi presso la sede individuata dalla Sezione o per posta, inoltre:
Art. 6
Entro 15 (quindici) giorni dall’Assemblea generale di cui all’art. 5 del presente regolamento, la Commissione elettorale centrale, con la collaborazione del Segretario generale e della Segreteria nazionale, provvede alla verifica degli aventi diritto all’elettorato sia attivo che passivo, ivi compreso per questi ultimi il possesso della attestazione cui all’art. 3 del presente regolamento, e ne trasmette l’elenco ai rappresentanti o, in caso di elezioni non in modalità telematica, alle commissioni elettorali regionali e in copia al CER.
Nelle votazioni espresse mediante procedura telematica provvede a inoltrare agli associati le informazioni e le credenziali necessarie per esprimere il voto in forma anonima, dopo aver verificato l’affidabilità e l’adeguatezza delle funzionalità per la raccolta e lo spoglio dei voti e garantendo che le modalità di svolgimento assicurino le stesse garanzie e prerogative del voto svolto in presenza e che la piattaforma individuata rispetti le opportune caratteristiche di sicurezza dal punto di vista informatico, semplicità d’uso e trasparenza.
Nei casi dubbi, la Commissione elettorale centrale sottopone la questione circa l’elettorato attivo o passivo di un associato al Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Collegio; in tal caso, l’interessato può essere ammesso al voto o alla candidatura salvo parere del Collegio, che viene pronunciato nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta.
In caso di votazioni da effettuarsi presso la sede delle Sezioni o per posta, la Commissione elettorale centrale provvede a trasmettere alle commissioni elettorali regionali, oltre all’elenco degli aventi diritto all’elettorato sia attivo che passivo, tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del voto (schede, buste, verbali per lo spoglio, ecc.) e provvede inoltre ad inviare a tutti gli associati aventi diritto al voto il materiale necessario ed in particolare:
Sarà inoltre cura della stessa Commissione ricordare a tutti gli associati il termine ultimo e perentorio entro il quale i voti espressi per posta dovranno pervenire alle sezioni, nonché luogo ed orari di apertura del seggio elettorale allestito presso ciascuna sezione.
Art. 7
In caso di votazioni da effettuarsi presso la sede delle Sezioni o per posta, nella data fissata dall’Assemblea generale degli associati, presso ogni sezione regionale viene allestito un seggio elettorale, ove gli associati della Sezione possano esercitare il proprio diritto al voto ed al quale, entro le ore 12.00, dovranno pervenire i voti espressi per posta.
Ciascun seggio, compatibilmente con le proprie specifiche esigenze, potrà osservare orari diversi, ma in ogni caso dovrà essere garantita un’apertura di almeno otto ore consecutive.
Art. 8
Alle candidature alle cariche associative, ai programmi dei candidati e alle date nelle quali esercitare il diritto di voto dovrà essere data opportuna pubblicità nel mese precedente la data delle elezioni, anche attraverso gli organi di stampa ed informazione dell’Associazione.
In caso di votazione in modalità telematica ciascun associato potrà esercitare il diritto di voto tramite la consultazione elettorale che si svolgerà in più di una giornata in modo da garantire la più ampia possibilità di partecipazione.
In caso di votazione da effettuarsi presso le sedi individuate dalla Sezione di appartenenza ciascun associato potrà esercitare il diritto di voto recandosi direttamente al seggio elettorale costituito presso la propria sezione regionale nella data indicata per lo svolgimento delle elezioni o inviando per posta le schede compilate, che devono pervenire entro tale data.
Ciascun associato potrà esprimere:
Le preferenze dovranno essere espresse in forma autografa, indicando, salvo possibilità di omonimia, il cognome del candidato.
Art. 9
In caso di votazione da effettuarsi mediante procedura telematica, alla chiusura delle operazioni di voto la Commissione elettorale centrale effettua lo scrutinio in modo centralizzato sia per le elezioni degli organi associativi nazionali sia per le elezioni dei CER, con la collaborazione dei rappresentanti delle Sezioni regionali.
In caso di votazione da effettuarsi presso le sedi individuate dalla Sezione di appartenenza o per posta, alla chiusura dei seggi, e comunque entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo, ciascuna commissione elettorale regionale dovrà nell’ordine provvedere:
Art. 10
Allo scadere del termine previsto per le operazioni di voto la Commissione elettorale centrale, riunita presso la sede della Segreteria nazionale dell’Associazione, provvede:
In caso di votazione da effettuarsi presso le sedi individuate dalla Sezione di appartenenza o per posta la medesima Commissione provvede inoltre:
Art. 11
Entro il trentesimo giorno successivo alla proclamazione è possibile contestare i risultati, con motivata richiesta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di funzionamento del Collegio dei probiviri.
Art. 12
Le elezioni suppletive per la reintegrazione di componenti di un organo nei casi di cui al comma 4 dell’art. 26 dello Statuto seguono le stesse procedure previste per le elezioni ordinarie di quell’organo, eccetto quanto stabilito nei commi successivi.
Non è richiesta la convocazione dell’Assemblea nazionale per la reintegrazione di singoli componenti un comitato esecutivo regionale, essendo a tale scopo sufficiente la convocazione entro 60 (sessanta) giorni dell’Assemblea regionale. In tal caso:
Resta ferma la possibilità, ai sensi degli art. 13 comma 3º e 14 comma 1º dello Statuto, che l’Assemblea regionale deliberi di non far luogo alle elezioni suppletive, se il numero di componenti rimasti in carica è pari o superiore a cinque.
Resta altresì ferma la possibilità, ai sensi del comma 1º dell’art. 26 dello Statuto e previo parere del Collegio dei probiviri, che l’Assemblea generale deliberi lo scioglimento di un comitato esecutivo regionale, o del Comitato esecutivo nazionale per l’impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell’organo.
In sede di elezioni suppletive come previsto al comma 1, per uno stesso organo ciascun associato può esprimere:
Art. 13
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea generale degli associati del 22-10-2021 e sostituisce quello in vigore dal 04-11-2010 che si intende contestualmente abrogato.