Protocollo d’intesa per la promozione e gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani

23/06/2023

Testo, rinnovato nel 2023, del Protocollo d’intesa tra Amministrazione penitenziaria, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e L’Associazione Italiana Biblioteche per la promozione e gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

l’Associazione Italiana Biblioteche

VISTI

– l’art. 27, terzo comma, della Costituzione italiana, che sancisce la finalità rieducativa della  pena;

– gli articoli 12 e 19 della L. 26 luglio 1975 n. 354 (“Norme sull’ordinamento penitenziario e  sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), che prevedono  esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni Istituto penitenziario; – l’art. 21 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (“Regolamento recante norme sull’ordinamento  penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”), in virtù del quale la biblioteca  deve essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata  rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in  esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla  possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l’attuazione di specifiche intese con  biblioteche e centri di lettura pubblici;

– l’art. 153 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge  15 marzo 1997, n. 59”), che assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, ciascuno nel  proprio ambito, il compito di provvedere alla promozione delle attività culturali, anche  attraverso forme di integrazione con le attività relative all’istruzione scolastica e alla  formazione professionale;

– gli artt. 2 e 3 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il  sostegno della lettura”, i quali prevedono: che il Piano nazionale d’azione per la promozione  della lettura contenga indicazioni per azioni volte a “promuovere la lettura negli istituti  penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con

particolare attenzione agli istituti penali per minorenni” (art. 2, punto 5, lettera c); che “i  comuni e le regioni, nell’esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l’equilibrio  dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d’azione attraverso la stipulazione di patti locali per  la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole,  nonché’ soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura” (art.3,  comma 1);

RICHIAMATI

– il rapporto “Education in prison”, approvato dal Consiglio d’Europa (Strasburgo, 1990),  dove si raccomanda che la biblioteca carceraria debba funzionare secondo gli stessi standard  professionali delle altre biblioteche della comunità; sia diretta da un bibliotecario  professionista; venga incontro a interessi e necessità di una popolazione differenziata dal punto  di vista culturale; offra libero accesso ai detenuti; fornisca una gamma di attività legate  all’alfabetizzazione e alla lettura;

– il Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche del 2022, laddove recita: “I servizi della  biblioteca pubblica sono erogati sulla base delle pari opportunità di accesso per tutti,

indipendentemente dall’età, dall’etnia, dal genere, dalla religione, dalla nazionalità, dalla  lingua, dallo status sociale e da qualsiasi altra caratteristica. Si devono fornire servizi e  materiali specifici a quegli utenti, ad esempio le minoranze linguistiche, le persone con  disabilità, quelle con scarse competenze digitali o informatiche, con un limitato livello di  alfabetizzazione, o le persone in ospedale oppure in carcere, che, per qualsiasi motivo, non  possono utilizzare i servizi e i materiali ordinari”.

DATO ATTO

– che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria promuove interventi trattamentali  finalizzati al reinserimento sociale della popolazione in esecuzione di pena, anche attraverso  la realizzazione di progetti e iniziative volte a favorire la promozione umana e culturale dei  soggetti reclusi; che deve essere incentivata la partecipazione delle componenti pubbliche,  private e del privato sociale più qualificate, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi  istituzionali;

– che i Comuni e le Regioni, come sancito nelle “Linee di politica bibliotecaria per le  Autonomie”, individuano nella cooperazione territoriale lo strumento per lo sviluppo  programmato dei servizi bibliotecari, e che la cooperazione deve basarsi sulla facoltà di  stabilire intese locali, per promuovere il coordinamento degli interventi, l’ottimizzazione delle  risorse economiche, la condivisione di strumenti, l’armonizzazione dei servizi, la promozione  delle attività di valorizzazione;

– che il sistema bibliotecario pubblico risponde al diritto primario di tutti cittadini a fruire di un servizio di informazione e documentazione efficiente, allo scopo di creare le condizioni  per il libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e alla informazione, basi per  l’esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza;

– che le biblioteche pubbliche degli Enti Locali sono istituti culturali che, secondo le linee di  politica bibliotecaria per l’autonomia contenute nell’accordo della Conferenza delle  Regioni, Upi e Anci (gennaio 2004), assolvono, tra gli altri, a compiti di: informazione e  documentazione generale; diffusione del libro, della lettura e promozione della cultura e  della conoscenza; promozione dell’autoformazione e sostegno delle attività per l’educazione  permanente, anche in collaborazione con il sistema scolastico; inclusione sociale, attraverso  l’uso socializzato dei mezzi di informazione e comunicazione; integrazione delle categorie  svantaggiate, attraverso l’eliminazione degli ostacoli di ogni genere alla fruizione dei diversi  servizi;

– che le biblioteche pubbliche, e le biblioteche comunali in particolare, rappresentano  indispensabili presidi culturali per lo sviluppo delle comunità nello svolgere il ruolo di  luogo delle relazioni, spazio di conoscenza, di socialità, di comunità aperta e tollerante, su  misura di ogni età e generazione, indipendente dalle condizioni economiche, sociali, culturali  di chi le frequenta;

– che la collaborazione in un sistema integrato favorisce lo sviluppo di una cooperazione  territoriale per la crescita del ruolo delle biblioteche, l’integrazione dei servizi, la condivisione  della formazione e dei fini, la partecipazione in rete ai bandi di finanziamento; – che l’AIB, in base all’art. 2 del proprio Statuto, promuove l’organizzazione e lo sviluppo in  Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario che tenga in considerazione le esigenze  dei cittadini, ricercando e promuovendo confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali,  politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell’istruzione e della ricerca per il  raggiungimento di tale obiettivo;

– che l’AIB, in forza del Decreto del Ministro della Giustizia del 7 gennaio 2013 risulta  annotata nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni  non regolamentate, istituito ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206;

– che le Parti ritengono fondamentale promuovere il valore della cultura come strumento per  il recupero sociale delle persone sottoposte a esecuzione penale, anche attraverso la  promozione del diritto alla lettura e all’accesso all’informazione, quali elementi in grado di  supportare il percorso di crescita personale e culturale, finalizzato alla piena realizzazione di  sé nei diversi ambiti di vita (famiglia, lavoro, contesto sociale);

– che le Parti intendono promuovere accordi di collaborazione tra le Amministrazioni locali – responsabili del servizio di pubblica lettura sul territorio – e le Direzioni degli istituti  penitenziari titolari della gestione del servizio di biblioteca interno al carcere; – che per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo appare necessario intervenire  partendo dalle situazioni presenti a livello locale, dove le relazioni tra i vari attori trovano  un’immediata concretezza operativa, nel rispetto dei differenti ruoli e competenze istituzionali  e che – sotto questo profilo – si ritiene che il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione  Penitenziaria abbia un ruolo centrale nell’individuazione e promozione delle esigenze dei  soggetti reclusi presso gli altri attori istituzionali,

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell’accordo 

Il presente accordo ha come oggetto la promozione e lo sviluppo del servizio di biblioteca  all’interno degli Istituti penitenziari italiani, attraverso azioni volte a favorire l’integrazione  con le biblioteche del territorio in collaborazione con le realtà locali.

Art. 2 – Linee guida IFLA 

Le parti assumono le “Linee Guida per i servizi bibliotecari ai detenuti” redatte dall’IFLA – International Federation of Libraries Associations and Institutions (versione italiana ) come punto di riferimento ottimale e ideale per la  progettazione e l’erogazione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani e come  obiettivo a cui tendere.

Art. 3 – Destinatari 

Il presente documento, nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie, costituisce una  linea guida per i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP), le  Direzioni degli Istituti penitenziari, le Amministrazioni regionali, comunali e per ogni altro  ente o agenzia responsabile dei servizi bibliotecari sul territorio, nonché per i rispettivi  responsabili e amministratori, per i bibliotecari ed i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in  progetti di promozione e sviluppo del servizio di biblioteca all’interno degli Istituti  penitenziari italiani.

Art. 4 – Accordi quadro e convenzioni 

Gli eventuali accordi quadro fra i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione  Penitenziaria (PRAP) e le Amministrazioni regionali o gli Enti Locali di riferimento,  richiamano espressamente il presente protocollo conformandosi – fatte salve specifiche  esigenze di contesto – alle indicazioni dei successivi artt. 5 e 6.

Le convenzioni fra le Direzioni degli istituti penitenziari, le Amministrazioni e le realtà  territoriali locali recepiscono e declinano nella dimensione locale le specifiche esigenze di  contesto eventualmente individuate negli accordi quadro.

Le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate utilizzando anche lo schema tipo  allegato al presente accordo (allegato A).

Art. 5 – Funzione della biblioteca 

La biblioteca, nel quadro degli interventi trattamentali attuati negli istituti penitenziari, svolge  la funzione di centro informativo e di supporto all’apprendimento della comunità penitenziaria  e, compatibilmente con il regime detentivo cui sono individualmente sottoposti i soggetti  reclusi, garantisce ai propri utenti un accesso ampio e qualificato alla conoscenza,  all’informazione e alla cultura, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità,  lingua o condizione sociale.

Art. 6 – Attività 

Al fine di realizzare le funzioni del servizio bibliotecario penitenziario, gli accordi quadro e le  convenzioni di cui al precedente art. 4 saranno finalizzate a promuovere le seguenti attività:

✓ l’accesso al patrimonio librario e multimediale da parte dei detenuti, anche attraverso appositi sistemi di consultazione informatizzata del catalogo, che rispettino le misure di sicurezza che  i singoli Istituti penitenziari riterranno necessarie;

✓ il progressivo incremento del patrimonio librario e multimediale, tenendo conto della  composizione della popolazione detenuta e dei suoi bisogni di lettura e apprendimento, con il  concorso degli enti territoriali e attraverso iniziative congiunte di sensibilizzazione delle varie  componenti della filiera del libro a livello locale e nazionale;

✓ la valorizzazione degli aspetti multiculturali delle etnie presenti negli Istituti penitenziari,  attraverso la promozione e diffusione di testi di autori stranieri in lingua originale e bilingui; ✓ l’integrazione del servizio bibliotecario interno con le biblioteche del territorio, mediante  l’inserimento delle biblioteche penitenziarie nel circuito del prestito interbibliotecario  territoriale;

✓ la formazione professionale dei detenuti e del personale incaricato della conduzione del  servizio bibliotecario interno, attraverso interventi realizzati con il concorso degli enti del  territorio;

✓ la realizzazione di iniziative culturali quali incontri con l’autore, seminari su specifiche  tematiche, dibattiti con personalità della cultura etc, favorendo l’integrazione di tali iniziative  con il Progetto d’Istituto stilato dall’Area Trattamentale – titolare della gestione del servizio  di biblioteca interno – e le attività scolastico/formative presenti nel singolo Istituto.

Al fine garantire la massima efficacia della collaborazione fra il servizio bibliotecario  interno all’Istituto penitenziario e quello territoriale, il regolamento della biblioteca interna e  le procedure operative sono armonizzate – laddove possibile e nel rispetto delle norme di  sicurezza – con quelli delle biblioteche esterne coinvolte nella collaborazione.

I predetti accordi e convenzioni potranno prevedere la possibilità, per i detenuti  ammessi ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario vigente, di svolgere tirocini di  inserimento lavorativo finalizzati all’inserimento occupazionale.

I predetti accordi e convenzioni potranno – inoltre – contemplare l’avvio di servizi  bibliotecari specificamente rivolti al personale dipendente dell’Amministrazione  penitenziaria, prevedendo il coinvolgimento attivo delle parti interessate nella fase della loro  progettazione.

Art.7 – Soggetti esterni 

Nell’ambito delle predette convenzioni, i soggetti esterni appartenenti ai ruoli delle  amministrazioni locali e degli enti faranno ingresso negli Istituti penitenziari ai sensi dell’art.  17 o dell’art. 78 del vigente Ordinamento penitenziario.

Le Amministrazioni e gli enti di appartenenza dei soggetti esterni sono tenuti a garantire la  copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e la copertura per la responsabilità civile al  personale impegnato nelle attività oggetto del presente protocollo e/o degli  accordi/convenzioni che da esso deriveranno.

Art.8 – Finanziamenti e oneri 

Le iniziative derivanti dal presente protocollo non dovranno prevedere oneri a valere sugli  ordinari capitoli di bilancio dell’Amministrazione penitenziaria e degli altri soggetti  sottoscrittori.

I soggetti firmatari del presente protocollo s’impegnano ad individuare congiuntamente forme  di finanziamento delle diverse iniziative, anche in riferimento alla Legge 13 febbraio 2020 n.  15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, che prevede che ogni 3 anni  venga adottato (tramite decreto del Ministero della Cultura) il Piano nazionale d’azione per  la promozione della lettura per la cui attuazione è istituito il Fondo per l’attuazione del Piano  nazionale d’azione per la promozione della lettura, gestito dal Centro per il libro e la lettura

Art.9 – Comitato attuativo 

Al fine di indirizzare, coordinare e monitorare le iniziative che saranno poste in essere per la  realizzazione degli obiettivi indicati nel presente accordo, è costituito un Comitato attuativo  composto da un rappresentante di ciascun soggetto firmatario.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per i soggetti firmatari.

Art. 10 – Durata, rinnovi e recesso 

Il presente protocollo ha durata quinquennale, eventuali modifiche sono disposte  conformemente alle norme di legge a cui le Parti firmatarie sono sottoposte. È ammessa la facoltà di recesso, da esercitare mediante comunicazione avente valore legale  inviata agli altri sottoscrittori, fermo restando che dovrà essere garantito il completamento  delle eventuali iniziative già poste in essere.

Sottoscrivono il presente protocollo:

Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento Giovanni RUSSO (firmato digitalmente il 25.05.2023)

per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Il Presidente Massimiliano FEDRIGA (firmato digitalmente il 23.06.2023)

per l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Il Presidente Antonio DE CARO (firmato digitalmente il 01.06.2023)

per l’Associazione Italiana Biblioteche
Il Presidente Nazionale Rosa MAIELLO (firmato digitalmente il 26.05.2023)

Roma, 23/06/2023

(Allegato A modello di convenzione) 

C O N V E N Z I O N E

tra

l’Ente/Comune di ………………..

e

La Direzione dell’Istituto penitenziario di ……………………………………..

 

Premesso che l’Ordinamento Penitenziario stabilisce che presso ogni Istituto penitenziario  deve essere presente un servizio di biblioteca come risorsa significativa per la realizzazione  del trattamento dei detenuti e degli internati; in particolare il D.P.R. 230/2000 (art. 21) prevede  che tale servizio sia arricchito e potenziato «anche attraverso intese con biblioteche e centri di  lettura pubblici presenti nel luogo dove è situato l’istituto» e che i detenuti e gli internati siano  favoriti quanto più possibile nella fruizione di tale servizio.

Visto

il protocollo di intesa siglato tra il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), la  Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Associazione Italiana Biblioteche  (AIB) e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) in data ;

Considerato

che scopo del servizio, e quindi della presente convenzione, vuole essere quello di favorire  quanto più possibile l’accesso dei detenuti alle pubblicazioni delle biblioteche dell’istituto e  del territorio, compatibilmente con le esigenze organizzative e di sicurezza della struttura  penitenziaria; che l’iniziativa costituisce una forma di partecipazione della comunità esterna  all’attività trattamentale,

Tra

L’Ente/ Comune di ………………………………..

e

la Direzione dell’Istituto penitenziario di …………………………….

si conviene quanto segue

È istituito un rapporto organico tra Servizio di Biblioteca gestito dall’Ente/Comune di ………………………… e il servizio di biblioteca all’interno dell’istituto penitenziario ………………………………………………………………….

Tale rapporto si affianca o si integra alle eventuali diverse collaborazioni in atto, anche  attraverso il Patto locale per la lettura, tra l’Istituto penitenziario e le Associazioni, Enti,  Istituzioni, personalità del mondo della cultura che già promuovono e realizzano iniziative  culturali rivolte alla popolazione detenuta.

Ai sensi della presente convenzione, la Direzione Penitenziaria conserva la titolarità e  responsabilità della biblioteca del carcere, collaborando sotto l’aspetto funzionale e  organizzativo con il Servizio Biblioteca gestito dall’Ente/ Comune.

Il personale incaricato del/dell’(Ente/Comune) che – previa autorizzazione ex art.17 o 78 )  O.P., accede in Istituto, viene individuato come segue:

Il/L’(Ente/Comune) si impegna a garantire, almeno volte a settimana, la presenza in  Istituto di n. unità del personale autorizzato, che avrà accesso all’interno dell’Istituto,  nei reparti e nelle sezioni individuate con la Direzione dell’Istituto, nei seguenti giorni e orari:

Al di fuori di tali giorni e orari, gli operatori del/dell’(Ente/Comune) potranno accedere  nell’Istituto, nelle biblioteche e nelle diverse sezioni, per motivi del loro servizio, nei limiti  del seguente orario:

Mattina: dalle ore alle ore

Pomeriggio: dalle ore alle ore

La Direzione dell’Istituto si impegna a favorire la massima accessibilità possibile dei detenuti  alla biblioteca.

Allo scopo, il servizio di biblioteca, è articolato secondo le seguenti modalità ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Al servizio di biblioteca vengono destinati i locali di seguito descritti:

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Il personale del/dell’(Ente/Comune) che opera all’interno dell’Istituto si occupa del prestito  tra le diverse biblioteche di sezione, del prestito presso le sezioni dove non sia ancora presente  una biblioteca di sezione, e del prestito interbibliotecario con la/le altre biblioteche del  territorio. I detenuti scrivani di Biblioteca sono selezionati dalla Direzione di concerto con il  personale del/dell’Ente/Comune e collaborano a tali attività nei modi consentiti  dall’Ordinamento e dal Regolamento Penitenziario.

Le Amministrazioni e gli enti di appartenenza dei soggetti esterni sono tenuti a garantire la  copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e la copertura per la responsabilità civile al  personale esterno impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.

Saranno consentiti, previ i necessari controlli, l’ingresso e l’uscita del materiale librario e  documentario e di ogni forma di documento a stampa o su supporto multimediale, se  legalmente pubblicati, al/dal locale/i biblioteca.

La biblioteca del carcere fruirà di tutti i servizi e le risorse, umane, economiche, professionali,  di coordinamento funzionale, attività e consulenza tecnico-biblioteconomica, supporto  tecnologico per la informatizzazione, gestione amministrativa, in misura proporzionale alle  risorse disponibili per il servizio di biblioteca sul territorio, in accordo con gli standard di  sicurezza individuati dall’Amministrazione penitenziaria.

Il personale del/dell’(Ente/Comune), in accordo con la Direzione dell’Istituto e – in particolare  – con i Funzionari giuridico –pedagogici – promuove lo sviluppo del servizio e fornisce ai  detenuti incaricati e ad altri eventuali operatori il supporto per l’apprendimento di tecniche  elementari di catalogazione e di gestione di una biblioteca di base.

La Direzione mette a disposizione i locali, arredi, attrezzature e il patrimonio librario e  documentario già destinato al servizio di biblioteca.

Il/L’(Ente/Comune), oltre alla competenza professionale per tutti gli aspetti biblioteconomici,  si impegna a fornire la propria consulenza tecnica per la realizzazione – in collaborazione con  i referenti informatici dell’Amministrazione penitenziaria – delle reti locali (LAN) e per la  connessione alla rete territoriale (WAN) e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN),  compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell’Istituto penitenziario.

L’/Il (Ente/Comune) si impegna a incrementare, nella misura delle proprie risorse disponibili,  il patrimonio librario e documentario (libri, periodici, video, CD, ecc.).

Le iniziative derivanti dal presente accordo non devono prevedere oneri a valere sugli ordinari  capitoli di bilancio dell’Amministrazione penitenziaria.

Il patrimonio librario già presente rimane di proprietà dell’Amministrazione Penitenziaria,  quello fornito dall’ (Ente/Comune) viene concesso in comodato gratuito. La provenienza del  materiale viene annotata sugli inventari.

È previsto il prestito inter bibliotecario, su base di reciprocità, con le biblioteche del Sistema  Bibliotecario (Territoriale/Comunale).

L’aggiornamento del patrimonio librario e documentario è affidato alla professionalità degli  operatori del/dell’(Ente/Comune).

Le parti si impegnano a elaborare congiuntamente un regolamento per la fruizione del servizio  (modalità di consultazione, prestito, eventuali altri servizi), compatibilmente con le esigenze  organizzative e di sicurezza dell’Istituto penitenziario.

Periodicamente, almeno una volta l’anno, le persone incaricate del servizio per  del/dell’(Ente/Comune), unitamente ai referenti del personale penitenziario, stileranno una  relazione sull’attività svolta, con particolare riferimento al coinvolgimento dei detenuti nella  organizzazione e nella fruizione del servizio, da sottoporre alle rispettive Direzioni, ai fini di  una valutazione e di una migliore programmazione degli interventi necessari al potenziamento  e miglioramento del servizio.

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della sottoscrizione, salvo  dichiarazione scritta di recesso, almeno un mese prima della scadenza, da parte di una delle  Parti.

Ogni variazione in merito a quanto qui convenuto e stabilito sarà, di regola, preventivamente  concordato e sottoscritto tra le Parti. Eventuali provvedimenti motivati da necessità e urgenza  saranno tempestivamente comunicati alle Parti interessate.

Tutto ciò premesso, sottoscrivono la presente Convenzione:

Per l’Istituto Penitenziario di

Per il/l’(Ente/Comune) di

Luogo e data

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