Per legislazione bibliotecaria si intende l’insieme delle normative che, sia in forma diretta che correlata, intervengono nel settore delle biblioteche e dei beni librari.

 

La legislazione bibliotecaria di competenza dello Stato è segnalata nella pagina della Legislazione statale

La legislazione bibliotecaria prodotta dalle Regioni è segnalata nelle pagine della Legislazione regionale

 

La sezione legislazione è a cura dell’Osservatorio Legislativo

 

 

Legislazione statale

La legislazione bibliotecaria di competenza dello Stato è tuttora carente e disomogenea, a conferma di una lacuna storicamente presente nel settore delle biblioteche italiane, vale a dire la mancanza di un quadro istituzionale di riferimento, o legge-quadro, che definisca in modo organico le linee generali di una politica bibliotecaria nazionale coordinata ed efficiente, al fine di valorizzare le biblioteche e dare forza ai diritti di accesso ai servizi documentativi, sempre più necessari ai cittadini della “società dell’informazione”.
Copiosa è invece la legislazione bibliotecaria prodotta dalle Regioni le quali, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, o per disposizione costituzionale o per delega dello Stato, hanno quasi tutte approntato una legislazione per le biblioteche pubbliche di ente locale e di interesse locale del proprio territorio. Per questo tipo di legislazione si rinvia alla consultazione, in AIB-WEB alla pagina Legislazione regionale.
Per poter disporre di una visione complessiva della legislazione statale riferita alle biblioteche e ai beni librari, che spesso è inclusa nell’area più generale dei beni, dei servizi e delle attività culturali, è opportuno raggruppare l’insieme di queste normative nelle suddivisioni sotto descritte.

 Indice

  • Natura giuridica delle raccolte documentarie
  • Assetti istituzionali di competenze e funzioni
  • Il MiBACT per le biblioteche e i beni librari
  • Le biblioteche di ente locale
  • Legislazione di tutela
  • La professione di bibliotecario
  • Legislazione correlata
  • Normative di carattere generale
  • Normativa su COVID-19 e biblioteche

 

Natura giuridica delle raccolte documentarie

Per quanto riguarda il regime giuridico delle biblioteche di Stato ed enti territoriali si vedano gli artt. 822-824 del Codice civile.

 

Leggi che fissano le competenze e le funzioni di Stato, Regioni e Enti territoriali in materia di beni, servizi e attività culturali

Questo insieme di normative, scaturito dai principi costituzionali, è stato approvato in periodi successivi:

  • una parte agli inizi degli anni settanta del secolo scorso, con la nascita delle Regioni a statuto ordinario:

L. n. 281/1970 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”;

D.P.R. n. 3/1972 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici”;

L. n. 382/1975 “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”;

D.P.R. n. 616/1977 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;

  • un’altra parte nel corso del decennio 1990-2000, sull’onda delle richieste di decentramento e di federalismo provenienti dal mondo politico e sociale. Al riguardo si richiamano le leggi più importanti, che hanno attivato sia un riassetto istituzionale che organizzativo nella pubblica amministrazione:

L. n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

  • infine, negli anni 2000, è stato definito l’attuale assetto delle competenze e delle funzioni per i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato e con il Codice dei beni culturali nella sua modificazione del 2006 (v. infra) è stata definita la ripartizione di competenze in materia di tutela dei beni librari fra Stato e Regioni. Tra gli interventi normativi più rilevanti a riguardo, si segnalano:

L.C. 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha influito sulle biblioteche in seguito al riordino delle funzioni amministrative locali.

 

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali: funzioni, organizzazione e strutture per le biblioteche e i beni librari

Lo Stato esercita le sue competenze e le sue funzioni in campo culturale attraverso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il Ministero, istituito nel 1974 con il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 “Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente” convertito, con modificazioni, nella L. 29 gennaio 1975, n. 5, ha mutato denominazione e competenze a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Dopo il primo regolamento di organizzazione (D.P.R. n. 805 del 3 dicembre 1975), due successivi interventi riorganizzativi del Ministero sono stati attuati con il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e con il D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 “Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero per i bene e le attività culturali”. Altri interventi riorganizzativi del Ministero sono stati attuati con Decreto del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo 23 gennaio 2016 “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” e con  DPCM n. 238 del 1/12/2017Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo…”.

Gli ultimi interventi riorganizzativi del Ministero sono stati attuati con DPCM 19 giugno 2019, n. 76, poi abrogato dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”. Infine, si segnala il DM 28 gennaio 2020  – “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo”.

La struttura cui sono affidati i compiti di coordinamento nel settore delle biblioteche è la Direzione generale biblioteche e diritto d’autore, che svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, promozione del libro e della lettura e proprietà letteraria e diritto d’autore, oltre che funzioni relative alla tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. La Direzione, si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali compresi il Centro per il libro e la lettura e le due Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, alle quali in virtù del regolamento di organizzazione è stata conferita autonomia speciale, disciplinata con appositi decreti ministeriali emanati il 7 ottobre 2008.

L’ICCU – Istituto  Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche  esplica funzioni di coordinamento – nel rispetto delle autonomie delle biblioteche – nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale; inoltre promuove e coordina censimenti nazionali dei manoscritti (Manus), delle edizioni italiane del XVI secolo (Edit16) e dell’Anagrafe delle biblioteche italiane. L’ICCU è articolato in base al D.M. 7 ottobre 2008 (C.C. registro n. 5, foglio n. 370) – “Ordinamento dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche”.

Le 46 Biblioteche pubbliche statali, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417 “Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali” conservano e raccolgono la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale: tutelano e valorizzano le proprie raccolte storiche, acquisiscono la produzione editoriale straniera in base alle specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell’utenza, documentano il posseduto, forniscono informazioni bibliografiche e assicurano la circolazione dei documenti. Le due Biblioteche Nazionali Centrali, di Firenze e di Roma, hanno il compito di raccogliere e documentare tutto quanto viene stampato in Italia.

 

Le biblioteche di ente locale

Per quanto concerne le biblioteche appartenenti agli enti locali, oltre al “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, fondamentale risulta l’apporto fornito dalla nutrita legislazione regionale accessibile alla pagina Legislazione regionale, alla quale si rinvia.

 

Legislazione di tutela

La copiosa legislazione approvata nel corso di quasi un secolo per il settore dei beni culturali ha ora il suo punto di riferimento nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, così come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”, dal successivo D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”, nonché dalla L. 22 luglio 2014, n. 110 “Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti”.

 

La professione di bibliotecario

Per quanto riguarda la professione, nel rimandare alla sezione Osservatorio lavoro e professione che raccoglie in modo organizzato e completo tutta la documentazione sull’argomento, si segnalano qui solo i recenti provvedimenti relativi alle professioni non organizzate:

  • L. 22 luglio 2014, n. 110 “Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti”;
  • D.M. 20 maggio 2019, n. 244 “Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110” e relativa Circolare n. 25 del 4 settembre 2019 della la Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIBACT con sui sono stati pubblicati i bandi permanenti  relativi a ciascun profilo professionale.

 

Legislazione correlata

Sono quelle leggi che, pur non essendo direttamente riferite alle biblioteche, hanno per esse una significativa incidenza sul piano organizzativo e gestionale. Tra le più importanti si indicano:

  • la L. 22 aprile 1941, n.633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive integrazioni e modificazioni. In ambito europeo si segnala la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per la quale è previsto il recepimento da parte degli Stati membri entro il 7 giugno 2021 (art. 9 del  DDL S. 1721 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019”); per l’Italia lo schema di decreto di attuazione della direttiva è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2021 e sottoposto a parere del Parlamento con Atto del Governo 295;
  • la L. 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”. Come previsto dall’art. 5 di questa legge, con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, è stato emanato il “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, entrato in vigore il 2 settembre 2006, e con D.M. 28 dicembre 2007, poi parzialmente modificato con il D.M. 10 dicembre 2009, sono stati individuati gli istituti depositari della produzione editoriale regionale. Rispetto agli esoneri dall’obbligo di deposito, si segnalano: il D.L. 24/04/2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività’ e la giustizia sociale” (convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89) che all’art. 24, co. 5 dispone per l’Archivio Nazionale che le ristampe inalterate non sono soggette al deposito legale; e il D.M. 15 dicembre 2014 “Scarto di materiale bibliografico pervenuto per deposito legale relativamente alle due Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze”, che elenca le tipologie di documenti che le due Biblioteche nazionali centrali possono acquisire discrezionalmente;
  • la L. 7 marzo 2001, n. 62 “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, è quella di più diretto interesse per le biblioteche. Per un quadro completo sulle norme riferite all’editoria e ai suoi prodotti si veda inoltre l’apposita pagina sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • la L. 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura” rappresenta l’intervento più recente sull’argomento e modifica in parte la precedente L. 27 luglio 2011, n. 128 “Nuova disciplina del prezzo dei libri”;

 

Normative di carattere generale

Seppur non direttamente riconducibili al mondo delle biblioteche, assumono rilevanza per le loro ricadute sulle attività ordinarie di questi istituti anche le seguenti leggi:

  • D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 oltre che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
  • L. 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

 

Normativa su biblioteche e COVID-19

Per i provvedimenti emanati dal mese di marzo 2020 in avanti che hanno riguardato la chiusura di molti luoghi pubblici, tra cui anche le biblioteche, si rimanda alla pagina Covid-19: dove informarsi.