Proposte di emendamento al Decreto del Fare

In occasione del percorso di conversione del Decreto Legge 21.6.2013 n. 69 (meglio noto come “Decreto del fare”) l’AIB, con la collaborazione di Federculture per l’art. 11 bis commi 1 e 2 e per l’art. 18, ha fatto pervenire alla VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati alcune proposte di modifica, consultabili di seguito, nel tentativo di inserire nel testo definitivo del provvedimento misure a favore delle biblioteche.

Due di esse sono state trasformate in emendamenti.

I due documenti sono disponibili in questa pagina e come file PDF:
Proposte AIB di emendamenti al DL 21 giugno 2013, n. 69 (PDF);
Proposte AIB trasformate in emendamenti (PDF)


Proposte AIB di emendamenti al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69

Dopo l’art. 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di biblioteche e archivi, per interventi di promozione della lettura)

1. All’art. 15, co. 1, lett. h) del DPR n. 917/1986 (TUIR) dopo le parole: “ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché” sono inserite le seguenti: “per il sostegno all’attività di biblioteche, archivi e per interventi di promozione della lettura e”.

2. All’art. 100, co. 2 lett. f) del DPR n. 917/1986 (TUIR) dopo le parole “ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari” sono inserite le seguenti: “nonché per il sostegno all’attività di biblioteche, archivi e per interventi di promozione della lettura.

3. All’art. 2 co. 5 della Legge 27 luglio 2011 n. 128 è aggiunta la lettera i) “libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università”.

4. La lett. b) dell’art. 2 comma 4 della Legge 27 luglio 2011 n. 128 è abrogata.

5. Il Fondo per il diritto di prestito pubblico istituito con il D.L. 262/2006, convertito in Legge 286/2006 (art. 2 commi 132 e 133) è assegnato al Centro per il Libro e la Lettura e destinato al sostegno degli interventi di promozione della lettura e di sostegno all’attività delle biblioteche pubbliche, definiti di concerto con gli aventi diritto.

6. All’art. 15 della Legge 633/1941 il comma 2 è sostituito dal seguente: “Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, nonché la lettura e l’esecuzione nelle biblioteche a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, purché tali utilizzi non vengano effettuati a scopo di lucro.

Art. 13

(Governance dell’Agenda digitale Italiana)

Il comma 1 è sostituito/integrato come segue

  1. Il comma 2 dell’articolo 47 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente: “2. E’ istituita la cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministro per i beni e le attività culturali[1], dal Ministro della salute, dal Ministro dell’economia e delle finanze, da un Presidente di Regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, avvalendosi anche dell’Agenzia per l’Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale. Nell’ambito della cabina di regia è istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e gestione dell’informazione e da esponenti delle imprese private e delle Università, presieduto dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Il comma 2 lettera c) è sostituito/integrato come segue:

c) all’articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell’Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione e gestione dell’informazione.”;

Art. 18

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

15. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all’Istituto per il credito sportivo al fine di prevedere nel relativo statuto la possibilità di erogare finanziamenti per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad esse, nonché per interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale in possesso di biblioteche, archivi e musei accessibili al pubblico.

Art. 39

(Disposizioni in materia di beni culturali)

Il comma 1 è sostituito/integrato come segue

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

b) all’articolo 107, comma 1, le parole “possono consentire” sono sostituite dalla parola “consentono”; le parole “fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore” sono sostituite dalle seguenti: “previa verifica dell’assenza di specifiche ragioni ostative, quali ad esempio motivate esigenze di tutela dell’integrità del bene o della sua destinazione d’uso, o il rispetto delle norme in materia di sicurezza pubblica, riservatezza e trattamento dei dati personali, diritto d’autore[2].  

c) all’articolo 108, comma 3, dopo le parole “per motivi di studio,” sono aggiunte le parole “o per finalità didattiche o di documentazione scientifica a carattere non commerciale,”; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora abbiano ottenuto la riproduzione con propri mezzi e spese, sono tenuti a consegnarne una copia all’amministrazione concedente, che mantiene ogni diritto di utilizzazione su tale riproduzione, su qualunque supporto e in qualsiasi formato[3].

d) all’articolo 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente:

«Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».

Dopo l’art. 39, è inserito il seguente

Art. 39-bis

(Disposizioni in materia di diritto d’autore)

  1. Alla legge 29 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. L’art. 69 è modificato come segue:
    1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, ivi inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa2. Per preservare l’opera o l’esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti di cui al primo comma, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell’opera o dell’esemplare, purché tale copia sia l’unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell’esemplare originale.
  2. dopo l’art. 71-decies,  è inserito il seguente articolo: 71-undecies Le libere utilizzazioni di cui al presente capo non possono essere impedite per contratto né attraverso l’apposizione all’opera di misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102 quater.

Art.  57
(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

Dopo il comma 2,  sono aggiunti i seguenti:

2bis. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l’accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l’interoperabilità all’interno e all’esterno dell’Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l’attuazione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici[4].

2ter. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

 


[1] L’Agenda Digitale Europea prevede una serie di azioni riguardanti titolarità, controllo e gestione dell’informazione. La competenza in materia del MiBAC è centrale e non può essere ridotta al coinvolgimento del Ministro di volta in volta su questioni specifiche. Si vedano le iniziative volte: alla riduzione delle complicazioni legali, organizzative e tecnologiche alla digitalizzazione e comunicazione al pubblico del patrimonio culturale ivi comprese le opere protette da diritto d’autore (Raccomandazione della Commissione sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale del 27 ottobre 2011; Direttiva opere orfane, MoU sulle opere fuori commercio, nuova Direttiva sull’informazione del settore pubblico che ora include nel suo oggetto anche le raccolte di biblioteche, archivi e musei); alla revisione delle norme in materia di diritto d’autore e alla ricerca di soluzioni negoziate con i vari portatori d’interesse per migliorare la fruizione pubblica e facilitare la diffusione di licenze pan-europee sui contenuti e servizi digitali, assicurandone portabilità e interoperabilità(Comunicazione della Commissione On Content in the Digital Single Market, 18 dicembre 2012; iniziativa Licenses for Europe); alla diffusione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica e alla loro conservazione a lungo termine (Raccomandazione della Commissione del 17 luglio 2012 su accesso e conservazione dell’informazione scientifica).

[2] Con questo emendamento si vuole affermare che la riproduzione di beni culturali in possesso di soggetti pubblici deve essere generalmente consentita eccetto nei casi in cui verificabili ragioni di particolare rilevanza inducano a negare il consenso alla riproduzione.

[3] Con questo emendamento si afferma il principio della gratuità dell’autorizzazione alla riproduzione di beni culturali per utilizzazioni non commerciali di particolare rilevanza ai fini della libertà della ricerca e dell’insegnamento, salvo il rimborso dei costi marginali della riproduzione stessa. Inoltre, si afferma il diritto dell’istituzione concedente di ottenere copia della riproduzione, se effettuata dall’utente e non dall’istituzione concedente, e di poterla liberamente riutilizzare in ogni modo.

[4] Come indicato dalla Raccomandazione della Commissione Europea “Sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione” (2012/417/UE).


Proposte AIB trasformate in emendamenti

Emendamenti (AC 1248)

Art. 11

Dopo l’art. 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di biblioteche e archivi, per interventi di promozione della lettura)

6. All’art. 15 della Legge 633/1941 il comma 2 è sostituito dal seguente: “Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, nonché la lettura e l’esecuzione nelle biblioteche a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, purché tali utilizzi non vengano effettuati a scopo di lucro.”

Piccoli Nardella Flavia, Coscia Maria, Ghizzoni Manuela, Ascani Anna, Blazini Tamara, Bonafè Simona, Bossa Luisa, Carocci Mara, Coccia Laura, D’Ottavio Umberto, La Marca Francesca, Malisani Gianna, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Narduolo Giulia, Orfini Matteo, Pes Caterina, Raciti Fausto, Rampi Roberto, Rocchi Maria Grazia, Zampa Sandra

Emendamenti (AC 1248)

Art. 57

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2bis. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l’accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l’interoperabilità all’interno e all’esterno dell’Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l’attuazione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.
2ter. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

Piccoli Nardelli Flavia, Coscia Maria, Ghizzoni Manuela, Ascani Anna, Blazina Tamara, Bonafè Simona, Bossa Luisa, Carocci Mara, Coccia Laura, D’Ottavio Umberto, La Marca Francesca, Malisani Gianna, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Narduolo Giulia, Orfini Matteo, Pes Caterina, Raciti Fausto, Rampi Roberto, Rocchi Maria Grazia, Zampa Sandra