Lettera ad ARAN in merito alle negoziazioni per la ridefinizione e riclassificazione dei profili professionali nel pubblico impiego

12/12/2019

All’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
c.a. Commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale

p.c.: Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del Pubblico impiego
Ai rappresentanti di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

 

In ordine alle negoziazioni in corso relative alla ridefinizione e riclassificazione dei profili professionali nei vari comparti del pubblico impiego, desideriamo ricordare che le professioni dei beni culturali sono oggetto di normativa specifica, che deve trovare rispondenza nei CCNL del pubblico impiego.
In particolare, rappresentiamo quanto segue.L’art. 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110 recante Modifiche al codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione degli elenchi nazionali dei suddetti ha introdotto l’art. 9-bis Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che recita:
“ In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”.
– L’art. 2 Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali della stessa Legge 110/2014 dispone:
“1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia”.

In attuazione della Legge 110/2014 è stato emanato il Decreto del Ministro dei Beni culturali del 20/05/2019, n. 244 che, oltre a istituire gli elenchi dei professionisti di cui sopra, ne fornisce, negli Allegati da 1 a 7,  i profili di conoscenza/formazione, abilità e competenza, precisandone altresì le fasce corrispondenti al Quadro Europeo delle Qualifiche, relative al grado di complessità, autonomia e responsabilità del profilo.
Nel caso dei Bibliotecari (allegato n. 4 al citato DM), vengono individuate tre fasce – la Prima fascia corrispondente all’EQF 8, la Seconda  fascia corrispondente all’EQF 7 e la Terza fascia corrispondente all’EQF 6.
Se da un lato, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 della Legge 110/2014, l’iscrizione agli elenchi ministeriali è facoltativa al fine del legittimo esercizio delle professioni da esso regolate, dall’altro lato, stante la vincolatività dell’art. 9-bis del Codice dei beni culturali,  i profili professionali del personale che può essere legittimamente preposto o assegnato alla gestione, tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, quali le biblioteche, gli archivi, i musei devono corrispondere ai profili descritti dagli Allegati al DM stesso, che costituisce lo standard nazionale in materia.
Nel caso dei Bibliotecari, peraltro, l’All. 4 al DM recepisce in gran parte la Norma UNI 11535:2014 Figura professionale del Bibliotecario (così come l’Allegato 3 recepisce in gran parte la norma UNI 11536:2014 Figura professionale dell’archivista).
Conseguentemente, tenuto conto dell’art. 10 Beni culturali del Codice dei beni culturali, che fornisce la definizione delle diverse tipologie di beni culturali  e, in particolare, al secondo comma, lettera (c) elenca quali beni culturali “le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”, è evidente che  in tutti i comparti del pubblico impiego le modalità di reclutamento e inquadramento, o di affidamento in appalto delle attività di gestione di beni culturali contemplate dagli Allegati al DM stesso, non possono prescindere dal possesso, in capo al personale addetto, dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza descritti nei profili di cui agli Allegati al citato DM, e articolati – per quanto riguarda la professione di Bibliotecario – nelle tre fasce di inquadramento suindicate secondo il grado di complessità, autonomia e responsabilità della funzione.

Il Presidente Nazionale
Rosa Maiello

Roma, 6 dicembre 2019
Prot. 204/2019