Lettera al Comune di Teglio sull’accordo con il Consorzio turistico Media Valtellina per la gestione della Biblioteca comunale “Elisa Branchi”.

17/02/2021

Roma, 17 febbraio 2021

Prot. n.  45/2021

Al Sindaco del Comune di Teglio

Elio Moretti

via email

 

Oggetto: Accordo tra il Comune di Teglio e il Consorzio turistico Media Valtellina per la gestione della Biblioteca comunale “Elisa Branchi”.

 

L’Associazione Italiana Biblioteche, appreso dell’accordo fra il Comune di Teglio e il Consorzio turistico Media Valtellina per la gestione della biblioteca comunale “Elisa Branchi” e dell’affidamento dell’esecuzione della stessa a personale non qualificato, interviene per sollecitare azioni dell’Amministrazione da lei presieduta.

Riteniamo infatti poco improntate a criteri di professionalità e, di conseguenza, di efficacia ed efficienza di un servizio pubblico, le motivazioni addotte dall’Amministrazione per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari del Comune al Consorzio Turistico Media Valtellina di Tirano, quali:

–     la presenza dell’Infopoint gestito per tramite del Consorzio Turistico Media Valtellina di Tirano in uno spazio limitrofo alla sede bibliotecaria;

–     la riferita problematicità di una gestione disgiunta dei due servizi, dovuta al mancato coordinamento degli orari di apertura dei due servizi (perché gestiti da operatori diversi);

–     la necessità di valutare il gradimento del servizio da parte dei turisti.

Inoltre, la convenzione stipulata con i servizi turistici prevede l’impiego di personale in possesso di diploma di scuola superiore, di conoscenze informatiche e della lingua inglese: competenze insufficienti per la gestione di una biblioteca che consiste, non solo nelle operazioni di prestito, etichettatura e esposizione del materiale librario, ma anche in una serie di funzioni qualificanti e specifiche come indicato espressamente nel testo dell’accordo (gestione e revisione del patrimonio, consulenza al pubblico).

Per una corretta esecuzione di tali attività qualificanti, la formazione di un bibliotecario non può essere ridotta all’abilitazione all’uso del software di gestione adottato dalla biblioteca. Il personale previsto nell’accordo appare in modo evidente professionalmente e qualitativamente inadeguato in base alla normativa vigente, che citiamo di seguito.

Il D.M. 244 del 20 maggio 2019 recante il Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, presuppone il possesso dei requisiti individuati ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110  (Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti) e nello specifico:

– Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea magistrale con almeno 24 CFU – o almeno 4 esami – in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline affini e comunque collegate a conoscenze previste nelle seguenti tabelle o almeno 100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati e con almeno 18 mesi, anche non continuativi, di esperienza professionale (inclusi tirocini formativi e stage sia curriculari che extra-curriculari e attività svolte in regime di libera professione) in una delle attività caratterizzanti la presente fascia, più diploma di specializzazione o master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline affini e comunque collegate a conoscenze previste nelle seguenti tabelle o diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di Biblioteconomia (corso biennale).

La Norma UNI 11535 Figura professionale del bibliotecario individua come bibliotecario chi ha un profilo conforme ai compiti previsti dal punto 4.2.1 o ha la formazione necessaria per svolgere almeno una delle attività specifiche elencate al paragrafo 4.2.2 dalla norma stessa. A tal proposito, indichiamo solo alcune delle attività pertinenti all’affidamento di cui all’oggetto:

–     A.2. Trattare e ordinare i documenti: pianificazione dell’iter di trattamento dei documenti; gestione dei documenti.

–     A.3. Descrivere e indicizzare i documenti e produrre dati: pianificazione dell’attività descrittiva e di indicizzazione; catalogazione, elaborazione, produzione, monitoraggio e controllo dei dati;

–     A.6. Servizi agli utenti e promozione della biblioteca: […] orientamento agli utenti in sede e a distanza; servizi di alfabetizzazione informativa e di consulenza per la ricerca […]; servizio di distribuzione delle risorse documentarie; gestione del prestito e fornitura documenti […]; promozione della lettura.

 

Richiamiamo la Vs attenzione, infine, sulla Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 della Regione Lombardia “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”, all’art. 6 comma d), che recita:

“La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a: […] d) personale quantitativamente e qualitativamente adeguato”.

 

Per quanto sopra, riteniamo opportuno sollecitare la Vs spettabile Amministrazione ad azioni che puntino, in autotutela, al ripristino di un servizio di qualità per la comunità tellina, che può essere assicurato soltanto attraverso l’impiego di personale professionalmente qualificato.

Il Coordinatore OLAV

                                      Dott.ssa Maria Antonietta Ruiu

 


Leggi anche: la lettera di risposta da parte del Comune di Teglio e l’ulteriore risposta dell’AIB alla lettera del Comune di Teglio.