Osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane

On. Vincenzo Maria Vita
Vicepresidente della 7ª Commissione permanente
Istruzione pubblica, beni culturali
vita_v@posta.senato.it

A nome dell’Associazione Italiana Biblioteche, che mi onoro di rappresentare, sono a trasmettere copia delle Osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.
Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Stefano Parise
Presidente Associazione Italiana Biblioteche

Roma, 13 luglio 2011
Prot. n. 124/2011


Osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane

Premessa

L’Iniziativa Biblioteche Digitali, lanciata nel 2005 nell’ambito della strategia i2010 della Commissione Europea per l’economia digitale, nasce per rendere accessibili a tutti e preservare per le generazioni future l’insieme delle risorse culturali e scientifiche europee: libri, periodici, film, mappe, fotografie, musica ecc. Questa iniziativa, confermata nell’ambito dell’Agenda digitale per il 2020, punta alla digitalizzazione e comunicazione al pubblico del patrimonio culturale presente nelle biblioteche, negli archivi e nei musei d’Europa, e alla sua integrazione tramite un unico grande portale, Europeana, concepito per facilitare il reperimento e l’uso di questi documenti a scopo di ricerca, apprendimento, svago. Complementare a questa iniziativa è un altro grande obiettivo della Digital Agenda, condiviso da numerose università e istituti di ricerca di tutto il mondo, volto a promuovere la disponibilità ad accesso aperto tramite internet, nel più breve tempo possibile, dei risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici.

I progetti di digitalizzazione di massa e l’integrazione di risorse digitali eterogenee richiedono forti investimenti per realizzare efficaci sistemi di gestione dell’informazione, ma ciò non basta a qualificare « biblioteca digitale » qualsiasi contenitore di documenti e informazioni in formato elettronico. Diversamente dalle iniziative nate a scopo commerciale, Europeana condivide la missione istituzionale delle biblioteche pubbliche: offrire l’accesso più ampio alla conoscenza (“i libri sono fatti per essere usati”), senza discriminazioni verso gli utenti (“a ciascun lettore il suo libro”) o verso i documenti (“a ciascun libro il suo lettore”) , assicurando inclusione sociale e un servizio di qualità, affidabile, durevole, rispettoso di tutti gli interessi in gioco. La maggiore complessità dei progetti di biblioteca digitale rispetto a iniziative di digitalizzazione a carattere commerciale è emersa in tutta evidenza proprio nella realizzazione di Europeana, data anche la dimensione interculturale e transnazionale del progetto.

Tra le principali criticità, vi è il fatto che tuttora Europeana è popolata quasi esclusivamente da opere di pubblico dominio. Eppure, secondo le stime fatte dai responsabili del progetto, il 90% delle opere presenti nelle raccolte delle biblioteche sono fuori commercio ma ancora protette da diritto d’autore, e per il 10-20% di queste opere non sono stati rintracciati gli aventi diritto all’utilizzazione economica (opere orfane): è quindi necessario trovare una soluzione per legalizzare la digitalizzazione di massa e la comunicazione al pubblico di queste opere, colmando il “buco nero” nel quale gran parte della produzione del XX secolo rimane nascosta perché non disponibile tramite internet. Un altro problema è determinato dalla territorialità delle licenze, ossia dal fatto che licenze valide in un paese non si estendono al resto dell’Unione. Il paradosso è che nessuno – né gli autori, né gli utenti, né gli operatori economici, né le aspettative di unificazione economica e culturale dell’Europa – trae vantaggio da questo blocco.

Come superare le barriere legali poste dall’attuale sistema del diritto d’autore? Come risolvere il fallimento di mercato determinato dall’eccessivo rafforzamento dei diritti esclusivi sulle opere dell’ingegno, dal punto di vista della durata e dal punto di vista dei contenuti?
La risposta delle biblioteche è che non bastano le raccomandazioni e le buone pratiche, e che anche le soluzioni basate su e accordi tra le parti presuppongono una cornice legale favorevole alla stipulazione di accordi adeguati. Occorre pertanto riformare la legislazione in materia di diritto d’autore, rafforzando le prerogative delle biblioteche e degli istituti culturali, in generale e particolarmente in materia di digitalizzazione e comunicazione al pubblico.

Con specifico riferimento alle opere fuori commercio, l’AIB chiede l’inserimento di un’apposita eccezione nella Direttiva 2001/29/CE, da strutturare nella forma di licenza obbligatoria, che autorizzi la digitalizzazione e la comunicazione al pubblico di queste opere per finalità non commerciali, affidando ad accordi di categoria la determinazione dei compensi e fatti salvi i diritti morali degli autori nonché la facoltà di questi ultimi di rinunciare ai compensi. Spostare il problema dal “se” digitalizzare e comunicare al pubblico al “quanto” e “come” regolare i compensi agli autori di opere uscite dai circuiti commerciali prolungherebbe il ciclo di vita di queste opere e il dialogo a distanza tra gli autori e il pubblico e offrirebbe nuove possibilità di utilizzazione economica delle opere stesse. In quest’ottica, anche la “ricerca diligente” dei titolari dei diritti sulle opere prima di poterle dichiarare “orfane” servirebbe unicamente alla definizione e alla liquidazione dei compensi, ma non costituirebbe un ostacolo alla possibilità stessa di effettuare la digitalizzazione e la comunicazione al pubblico.
Com’è noto, l’Unione Europea ha seguito una strada diversa: dopo avere tentato per anni, infruttuosamente, di individuare soluzioni basate su accordi volontari, ha preso atto della necessità – almeno limitatamente alle opere orfane – di intervenire con uno strumento legale. Tra le possibili opzioni (eccezioni ope legis; licenze collettive estese; licenza specifica attribuita da organismi pubblici incaricati di fornire certezza legale sullo status di “opera orfana”; riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia), ha scelto di demandare alle legislazioni nazionali il compito di risolvere il problema, fissando con apposita direttiva un set di principi-guida. In tal modo, la direttiva offrirà una soluzione molto, troppo parziale ai problemi emersi.

Inoltre, nell’attuale formulazione, la direttiva rischia di aprire nuovi problemi, come proveremo a illustrare di seguito.

Esame dell’articolato

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

  • (comma 2) Le opere legittimamente consultabili presso gli istituti menzionati nella prima parte dell’articolo, anche quando non pubblicate tramite canali commerciali, dovrebbero essere comprese tra quelle che possono essere digitalizzate e comunicate al pubblico per le finalità indicate dalla direttiva. Non se ne comprende l’esclusione.
  • La direttiva dovrebbe essere neutrale su come gli stati membri scelgono di conservare il loro patrimonio cinematografico, audiovisivo, musicale e sonoro. Pertanto queste tipologie di materiali dovrebbero essere trattate allo steso modo delle opere a carattere testuale, senza le limitazioni previste dai punti (2) e (3) del secondo comma dell’art. 1.

Articolo 3 Ricerca diligente

  • La direttiva non offre soluzioni convincenti per superare il problema della ricerca dei titolari dei diritti sulle opere incorporate, come le illustrazioni in un libro o in una rivista. Questa ricerca è molto difficile e onerosa, tanto più se applicata a centinaia o migliaia di opere da digitalizzare.
  • I repertori di cui al comma 2 (cataloghi delle biblioteche nazionali e repertori delle società di gestione collettiva) su cui effettuare la ricerca dei titolari non riportano i loro indirizzi, e di rado sono aggiornati sugli eventuali trasferimenti per causa di morte o per atto tra vivi della proprietà intellettuale sulle opere uscite dai circuiti commerciali. Inoltre, non sempre consentono di disambiguare efficacemente casi di omonimie. Di conseguenza tale ricerca sarà estremamente onerosa, e porla quale precondizione per l’avvio della digitalizzazione e comunicazione al pubblico rallenterà di anni i progetti di digitalizzazione di massa.

Entrambi i problemi indicati sarebbero risolti prevedendo un’apposita limitazione ai diritti esclusivi, valida per tutte le opere fuori commercio, che autorizzi per legge la digitalizzazione e comunicazione al pubblico fatti salvi i diritti economici alla remunerazione dei titolari, da reperire in una fase successiva alla realizzazione della digitalizzazione e comunicazione al pubblico. In alternativa, dovrebbe essere previsto il ricorso al sistema delle licenze collettive estese, che non a caso era stato contemplato in una precedente versione della proposta di direttiva, ma che poi è stato espunto dalla versione finale.

Articolo 7 Usi autorizzati delle opere orfane

  • I criteri di remunerazione dei titolari dei diritti previsti da questo articolo dovrebbero essere ragionevoli, equi etc., e la direttiva dovrebbe raccomandare agli stati membri di prevedere dei tetti o comunque delle garanzie per contemperare i diritti dei titolari con quelli delle biblioteche e del loro pubblico, anche tenendo conto del lavoro e dell’investimento compiuto da queste ultime per la digitalizzazione e del fatto che proprio tale attività ha permesso di valorizzare nuovamente opere altrimenti prive di interesse commerciale.

Articolo 9 Applicazione nel tempo

  • Sono del tutto incomprensibili i limiti temporali posti all’applicabilità della direttiva. Perché escludere le eventuali future opere orfane? Certamente, è auspicabile, per il futuro, una migliore tracciabilità dei diritti sulle opere, ma resta il fatto che questa a tutt’oggi non è né garantita né certa.

Conclusioni

Occorre rafforzare le prerogative delle biblioteche e degli altri istituti culturali accessibili al pubblico per superare un evidente fallimento di mercato che ha portato – tra le altre cose – al cosiddetto “buco nero” in cui giace gran parte del nostro patrimonio culturale. Come affermato in numerosi documenti dell’Unione Europea, il ruolo delle biblioteche riguardo alla protezione culturale e alla disseminazione della conoscenza in ambiente digitale è cruciale. La direttiva 2001/29, intensificando i diritti esclusivi dei titolari e ponendo un elenco tassativo e non espandibile di eccezioni a recepimento facoltativo da parte degli stati membri, ha impedito un’efficace armonizzazione delle legislazioni nazionali e ha indebolito le prerogative delle biblioteche, determinando dei veri e propri vuoti normativi come quello che la proposta di direttiva in materia di opere orfane punta a colmare.
Se sarà seguita e integrata da leggi nazionali adeguate, la direttiva potrà effettivamente costituire un primo passo per superare questi ostacoli, ma a tale scopo raccomandiamo di tenere conto delle criticità poste dall’attuale approccio e dall’attuale formulazione ed auspichiamo che le nostre osservazioni siano recepite sia in termini di modifiche da apportare allo schema di direttiva, sia in termini di un più deciso intervento dell’Unione Europea e della legislazione nazionale in materia di opere fuori commercio.

Per l’Associazione Italiana Biblioteche

Il Presidente
Stefano Parise

Il coordinatore del gruppo di lavoro
Diritto d’autore e open access
Rosa Maiello

Roma, 13 luglio 2011

Creata da Artemisia Gentileschi il 13/11/2012. Ultima modifica 22/10/2023 di Sistema AIB
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